archivio.pubblica.istruzione.it top
spacer


Attenzione:
sezione in aggiornamento

Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente


Torna alla homepage




 
 Normativa

DIRETTIVA n. 48 dell'8 maggio 2003

"Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440.

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'"Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";

VISTO il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto "Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", che, nella Tabella C - allegata alla medesima legge - sotto la voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2003, fissa in 214.059.000 euro la dotazione del fondo di cui all'articolo 4 della citata legge n. 440/1997;

VISTI l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed il relativo regolamento applicativo 12 luglio 2000, n. 257, nonché l'Accordo del 2 marzo 2000 sancito dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Città ed Autonomie locali;

VISTO l'art. 69, comma 4, della legge n. 144/1999 già menzionata ed il relativo Regolamento applicativo adottato con D.I. del 31 ottobre 2000, n. 436;

VISTA la legge 22 marzo 2000, n. 69, concernente "Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap", che all'art. 1 comma 1, prevede un incremento pari a 10.986.588 euro del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997 n. 440, da destinare al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali;

RITENUTO opportuno individuare, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 69/2000, gli interventi da destinare per l'anno 2003 agli alunni in situazione di handicap;

VISTO lo stanziamento del Capitolo 1722 dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2003, concernente il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, ammontante a 225.045.588 euro;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi;

VISTO il parere favorevole espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in data 16 aprile 2003, che tuttavia formula l'osservazione di valutare l'opportunità di prevedere di destinare agli interventi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge n. 144 del 1999, eventuali somme non utilizzate per i progetti a sostegno dell'istruzione e formazione fino al 18° anno di età e per l'educazione permanente degli adulti; VISTA la nota n. 6512 in data 10 aprile 2003 del Presidente del Senato, con cui lo stesso Presidente ha comunicato di aver accordato la proroga del termine richiesta dalla VII Commissione permanente, e che, il nuovo termine, ai sensi dell'art. 139-bis del regolamento, aveva scadenza il 25 aprile 2003;

CONSIDERATO che la VII commissione permanente del Senato non ha espresso il richiesto parere entro il termine di scadenza;

RITENUTO di dover accogliere quanto indicato nell'osservazione formulata dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati nel parere in data 16 aprile 2003 e di consentire l'utilizzo a favore degli interventi per gli IFTS di ulteriori risorse;

E M A N A


la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 2003, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi", corrispondente a 225.045.588 euro;


  1. Interventi prioritari

    Sono individuati come prioritari, nel quadro e nel rispetto dell'autonomia didattica, organizzativa, ricerca, sperimentazione e sviluppo, dalle istituzioni scolastiche, i seguenti interventi:

    1. Iniziative, volte a promuovere e a supportare la riforma degli ordinamenti scolastici, con priorità nella scuola dell'infanzia e primaria; iniziative dirette all'ampliamento dell'offerta formativa, nell'ambito dei rispettivi piani definiti dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; attività formative del personale della scuola; iniziative finalizzate all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma degli ordinamenti scolastici; con riferimento alle scuole riconosciute quali paritarie, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, le iniziative per l'espansione dell'offerta formativa, per la promozione e il sostegno all'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici;

    2. Iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, definiti ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

    3. Interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali;

    4. Interventi da realizzare, nel quadro della collaborazione istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, per sostenere l'esercizio del diritto/dovere dei giovani alla permanenza in formazione fino al 18° anno di età, anche nell'ottica della riforma degli ordinamenti scolastici, per il potenziamento dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), nonché per lo sviluppo dell'educazione permanente degli adulti;

    5. Interventi per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio scolastico, nonché dello studio e documentazione dei processi innovativi.



  2. Specificazione degli interventi

    • Sono riferite all'attività di supporto e di avvio della riforma degli ordinamenti scolastici tutte le iniziative di cui al punto 1) lettera a), volte a sostenere, con priorità, la riforma della scuola dell'infanzia e primaria, con particolare attenzione per quest'ultima per l'insegnamento di almeno una lingua comunitaria e l'alfabetizzazione delle tecnologie didattiche. Le iniziative di formazione e di aggiornamento del personale scolastico saranno legate prioritariamente al processo di riforma degli ordinamenti scolastici. L'integrazione scolastica, degli alunni portatori di handicap di cui alla lettera b), promossa dalle istituzioni scolastiche, sia singolarmente che in forma associata, sarà attuata mediante iniziative volte al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione, con particolare riguardo agli alunni con handicap sensoriale, nonché agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital. Tutte le predette iniziative di cui alle lettere a) e b) del punto 1) sono adottate anche in coerenza con le esigenze delle comunità locali. La loro attivazione, comprensiva anche delle attività complementari ed integrative a favore degli studenti, dovrà costituire oggetto di un organico piano dell'offerta formativa da parte delle singole scuole. Nella programmazione delle attività complementari ed integrative dell'iter formativo, da realizzarsi anche in orario extrascolastico, saranno previsti interventi volti a costituire, sviluppare e potenziare la socializzazione e la formazione personale degli studenti, ivi comprese le iniziative promosse a livello nazionale finalizzate all'orientamento dei giovani, alla partecipazione dei genitori alle scelte educative e al percorso formativo della scuola, all'educazione interculturale, all'aggregazione giovanile, alla convivenza civile, al potenziamento della cultura musicale e sportiva e alla educazione alla salute. In relazione all'innovazione degli ordinamenti in atto, saranno realizzate specifiche iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma, sia all'interno che all'esterno del sistema scolastico, con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie, in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza dei ruoli specifici nel nuovo modello di scuola.

    • Gli interventi perequativi, di cui al punto 1) - lettera c) sono diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica negli istituti professionali;

    • Gli interventi di cui al punto 1) - lettera d), sono riferiti ai seguenti ambiti :
      - realizzazione di percorsi che arricchiscano l'offerta formativa rendendola più aderente alle diversificate esigenze dei giovani per favorirne la permanenza in formazione fino al 18° anno di età. A questo fine va potenziata l'alternanza scuola-lavoro come modalità di personalizzazione del percorso formativo per gli studenti, anche sulla base di convenzioni con imprese ed enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio; - interventi per IFTS, finalizzati a far conseguire ai giovani, specializzazioni che ne favoriscano l'occupabilità, e interventi per l'educazione degli adulti, volti ad innalzare le competenze di base della popolazione adulta.

    • Gli interventi di cui al punto 1) - lettera e) sono riferiti:

      • alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico e allo studio e alla documentazione dei processi innovativi, realizzati attraverso l'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e l'Istituto Nazionale di documentazione;

      • al monitoraggio delle attività realizzate dalle Istituzioni scolastiche di cui ai punti a) e b), riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge n. 440/97, che sarà effettuato dagli Uffici Scolastici Regionali su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione. Lo stesso sarà realizzato anche con il supporto di Organismi nazionali e locali competenti in materia. Tale azione dovrà favorire la costruzione di una rete di supporto nazionale in grado di garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno e informazione. Saranno altresì monitorate le iniziative poste in essere a livello di Amministrazione Centrale e Uffici Scolastici Regionali, ai fini di una puntuale verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati.

      Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla lettera d) del punto 1) sono realizzati anche mediante il supporto di organismi nazionali e regionali competenti in materia, ivi compresi quelli vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso:

      • lo sviluppo della banca dati per il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nonché della banca dati per l'educazione degli adulti già attivate presso l'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa;

      • le indagini sulle competenze alfabetiche della popolazione adulta con la collaborazione dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione;

      • gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali per l'attuazione del sistema dell'IFTS a norma dell'art. 10 del D.I. n. 436/2000 e, nel caso di progetti integrati di istruzione e formazione che si avvalgono del concorso finanziario delle Regioni, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.



  3. Finanziamenti dei piani dell'offerta formativa

    Tutte le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento finalizzato alla realizzazione del piano dell'offerta formativa e delle connesse attività di formazione e aggiornamento, riferibili ai finanziamenti previsti dalla legge n. 440/97, con specifico riguardo , per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia e primaria, all'avvio della riforma degli ordinamenti scolatici.

  4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi

    I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di supportare l'avvio della riforma degli ordinamenti, nonché alla realizzazione di progetti promossi a livello nazionale e, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base dei parametri oggettivi successivamente indicati.
    Conseguentemente, viene stabilita la seguente ripartizione della somma di 225.045.588 euro, come in premessa indicata, per i singoli interventi elencati al punto 1):

    aa) 136.164.800 euro per le iniziative volte a promuovere e a supportare l'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici, nonché per l'attuazione dei progetti contenuti nel piano per l'offerta formativa, previste al punto 1). In particolare, l'importo fino ad un massimo di 13.511.000 euro sarà utilizzato per le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola; la somma di 13.200.000 euro, sarà utilizzata per le iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma in materia di istruzione e formazione, nonchè alle iniziative dirette ad assicurare la continuità dei progetti per l'insegnamento della lingua inglese nelle scuole elementari e l'introduzione, nelle medesime scuole, dell'insegnamento dell'informatica; l'importo fino ad un massimo di 1.256.000 euro sarà destinato a progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma; l'importo fino a un massimo di 5.300.000 euro sarà utilizzato per le iniziative promosse a livello nazionale per l'orientamento dei giovani, per la partecipazione dei genitori alle scelte educative e al percorso formativo della scuola, per l'educazione interculturale, per l'aggregazione giovanile alla convivenza civile, per il potenziamento della cultura musicale e sportiva e per l' educazione alla salute; la somma fino a un massimo di 878.500 euro sarà destinata per la realizzazione di programmi comunitari in materia formativa; l'importo fino a un massimo di 2.950.300 euro sarà utilizzato per iniziative per l'utilizzo via web del sistema bibliotecario nazionale, per progetti finalizzati all'innovazione didattica mediante supporti informatici e telematici e per il progetto internet@scuola; mentre l'importo di 5.268.000 euro sarà destinato alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e per il supporto all'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici. Gli importi da assegnare alla gestione delle istituzioni scolastiche, per promuovere l'avvio della riforma degli ordinamenti scolastici, nonché per la realizzazione dei progetti contenuti nel piano dell'offerta formativa, saranno quantificati dopo aver dedotto la somma di 14.800.000 euro per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti. Le assegnazioni di fondi alle scuole saranno disposte dai competenti Uffici scolastici regionali. L'importo complessivo sarà ripartito per il 50% alle scuole dell'infanzia e primarie, in misura proporzionale alle dimensioni delle istituzioni scolastiche medesime, calcolate in relazione alle unità di personale e al numero degli alunni; per il 40% a tutte le istituzioni scolastiche, sempre in misura proporzionale al numero delle unità ed al numero degli alunni; il restante 10% rimane a disposizione degli Uffici scolastici regionali per interventi perequativi e di supporto alle scuole, nonché per l'attuazione del monitoraggio dei finanziamenti erogati dalla legge 440/97, da effettuare a livello regionale, su una serie di parametri fissati a livello nazionale (sub lettera a).

    bb) 10.986.588 euro per le iniziative di potenziamento e di qualificazione dell'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriale, nonché per gli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, promosse dalle istituzioni scolastiche. La somma di 6.042.623 euro, corrispondente al 55% dei predetti 10.986.588 euro, sarà destinata agli istituti a carattere atipico di cui all'art. 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove nel corrente anno 2003 siano insediati i nuovi organi di gestione previsti dalla riforma dei predetti istituti. La predetta somma 6.042.623 euro, eventualmente non assegnata ai suddetti istituti atipici, in relazione al mancato insediamento dei nuovi organi di gestione, sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie per l'offerta formativa di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap e per la formazione del personale docente. A detta attività di formazione è destinato l'importo fino ad un massimo di 550.000 euro della somma da ultimo citata (sub lettera b);

    cc) 19.172.200 euro per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali (sub lettera c);

    dd) 53.052.000 euro per sostenere i seguenti interventi (sub lettera d):

    • 26.000.000 di euro per la realizzazione dei progetti e delle altre misure a sostegno dell'istruzione e formazione fino al compimento del 18° anno di età, ivi compresa l'alternanza scuola-lavoro;

    • 17.052.000 euro per l'istruzione e la formazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della citata legge n. 144/1999;

    • 10.000.000 di euro per l'educazione permanente degli adulti;
      Stante la necessità di modulare l'impiego delle risorse, in relazione alla programmazione regionale degli interventi, la ripartizione di cui sopra ha carattere indicativo.


    ee) 5.670.000 euro per gli interventi diretti alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico e la documentazione dei processi innovativi, realizzati attraverso l'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, e l'Istituto Nazionale di documentazione (sub. Lettera e).

  5. Modalità della gestione delle somme.

    La gestione delle somme indicate al punto 5) è rimessa all'Amministrazione centrale ed alle Istituzioni scolastiche secondo le quote sottoindicate:

    • l'importo di 136.164.800 euro, di cui alla lettera aa), sarà assegnato agli Uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello decentrato, fatta salva la quota fino ad un massimo di 28.852.800 euro da destinare all'Amministrazione centrale per la realizzazione di attività e programmi a carattere nazionale, ivi comprese le iniziative realizzate dalle scuole paritarie;

    • l'importo di 10.986.588 euro di cui alla lettera bb) sarà assegnato entro il limite massimo di 300.000 euro agli Uffici dell'Amministrazione centrale; la restante somma sarà ripartita a favore delle istituzioni scolastiche e degli Uffici scolastici regionali, fatto salvo l'obbligo di destinare agli istituti atipici la somma di 6.042.623 euro al verificarsi del contenuto dell'art. 1, comma 3, della più volte citata legge 69/2000;

    • l'importo di 19.172.200 euro, di cui alla lettera cc), sarà assegnato alle istituzioni scolastiche;

    • l'importo di 53.052.000 euro, di cui alla lettera dd), sarà utilizzato, fino ad un massimo di 4.454.440 euro, dagli Uffici dell'Amministrazione Centrale e la restante somma sarà ripartita a favore degli Uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le Regioni;

    • l'importo di 5.670.000 euro, di cui alla lettera ee), sarà assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, che provvederanno a trasferire i finanziamenti agli Enti competenti per funzione.

    Nella gestione delle somme assegnate per le finalità di cui al punto d), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO
Letizia Moratti



Indietro


spacer

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

Centralino 06 5849.1