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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale
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Roma, 30 ottobre 2003
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Allegati
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 ed in particolare
gli articoli 2 e 4;
VISTO l'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n.
265;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53;
VISTI i DD. MM. 18 aprile 1996, n. 152 e 6 settembre
1999, con i quali sono state indicate le somme disponibili per le prime
annualità dei relativi trienni di applicazione e stabiliti, per ciascuno
dei trienni citati, i criteri e le modalità di calcolo, nonché gli indirizzi
diretti ad assicurare il necessario coordinamento degli interventi regionali
per un'idonea programmazione scolastica nazionale,
VISTI, altresì, i DD. MM. 8 giugno 1998 e 6 aprile
2000, inerenti alle rispettive annualità successive alla prima, nonché
il D.M. 23 aprile 2001 afferente all'ultima annualità del secondo triennio;
VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto,
nella tabella 2, la somma di 30.987.000 euro come impegno quindicennale,
decorrente dall'anno finanziario 2004, per l'attivazione, in tale annualità,
di opere di edilizia scolastica ai fini di cui agli articoli 2 e 4 della
prefata legge 23/96;
VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che contempla,
nella tabella 1, una somma di 10 milioni di euro come impegno quindicennale,
decorrente dall'anno finanziario 2003, per le medesime finalità relativamente
all'esercizio di riferimento;
CONSIDERATA, quindi, la concreta possibilità di procedere
alla ripartizione, tra le Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento,
dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale
attuazione degli interventi, di cui ai citati articoli 2 e 4, relativi
al primo e secondo piano annuale del terzo triennio di programmazione
regionale;
RITENUTA l'opportunità, anche per motivazioni di correntezza
amministrativa ed economicità dei mezzi giuridici, di sussumere nel
presente, unico, decreto i finanziamenti, con relative ripartizioni,
afferenti ad entrambe le annualità 2003 e 2004, al fine, altresì, di
offrire alle Amministrazioni direttamente interessate un quadro conoscitivo
ed operativo più ampio, a beneficio di una migliore attività programmatoria;
RILEVATO che - giusta nota 12 giugno 2003, prot. n.
289/03 della Cassa DD. PP., all'uopo adita, e comunicato al competente
Dicastero dell'Economia e delle Finanze con ministeriale 1 luglio 2003,
n. 1868 - la somma complessiva concretamente ripartibile per ciascuna
delle annualità citate, a fronte del tasso vigente all'atto della predisposizione
del presente provvedimento, determinato con le modalità di cui agli
articoli 2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003 del Dicastero medesimo,
ammonta ad euro 112.600.641,48 per l'anno 2003 e ad euro 348.915.607,75
per quello successivo;
RITENUTO, quindi, di dover contestualmente ripartire
entrambe le somme disponibili per la prima e seconda annualità del terzo
triennio di programmazione 2003/2005, nonché indicare - per il medesimo
periodo - gli indirizzi volti ad assicurare l'opportuno coordinamento
degli interventi regionali, al fine di consentire la necessaria programmazione
scolastica nazionale;
CONSIDERATO che i finanziamenti su indicati consentono
la concreta attivazione delle prime due annualità del terzo triennio
citato e che, pertanto, per l'ultima annualità si provvederà con apposito
provvedimento adottabile a fronte della relativa copertura finanziaria,
ove effettivamente intervenuta;
TENUTO CONTO della necessità che la programmazione
degli interventi di edilizia scolastica, attraverso l'attivazione delle
relative opere, garantisca il raggiungimento delle finalità contemplate
dall'articolo 1 della legge 11 gennaio 1996 n.23, con particolare riguardo
all'adeguamento del patrimonio esistente alla vigente normativa in materia
di agibilità, igiene e sicurezza nonché alla riqualificazione dello
stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il
riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse
Regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione territoriale del
sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici
ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresì, la disponibilità
di palestre ed impianti sportivi, la possibilità di utilizzo delle strutture
scolastiche da parte della collettività nonché l'eliminazione del fenomeno
delle locazioni onerose;
RICORDATO il parere già reso dall'Osservatorio Permanente
per l'Edilizia scolastica, come formulato nella seduta del 28 maggio
1999, nel quale - preso anche atto del conforme assunto del Coordinamento
interregionale per l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa
nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano ribaditi sostanzialmente
gli indirizzi utilizzati nel triennio precedente e prevista una progressiva
rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili, attraverso
la considerazione di un'opportuna commisurazione al reale fabbisogno
regionale, anche in proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche
presenti nelle diverse realtà territoriali interessate ed all'entità
numerica della relativa utenza;
RITENUTO, pertanto, di confermare sostanzialmente anche
per il presente triennio 2003/2005 i criteri di riparto come sopra rappresentati,
continuando nel graduale adeguamento del relativo utilizzo nel citato
triennio, in modo che, nell'intero arco dello stesso, la variazione
apportata influisca per il 70% nel 2003, per l'80% nel 2004 e per il
90 % nel 2005;
PRESO ATTO di quanto concordato, al riguardo, in sede
di Coordinamento Interregionale nel corso dell'apposita riunione del
29 maggio 2003 - come indicato nella nota del Coordinamento medesimo
del 6 giugno 2003, n. 127/CI - in ordine, in particolare, alle finalità,
ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra modalità operativa
da adottare per la concreta ripartizione dei finanziamenti nel corso
del triennio 2003/2005, a fronte dei più recenti dati utilmente in possesso
di questo Ministero;
RITENUTO, dunque, di suddividere ciascuno dei succitati
importi complessivamente ripartibili in due quote complementari - ammontanti,
nella ripartizione inerente alla prima annualità del terzo triennio,
rispettivamente al 70% ed al 30% e, nella seconda, all'80% ed al 20%
del relativo totale - nonché, fermo restando l'utilizzo per entrambe
dei criteri predetti, di rapportare la prima delle indicate percentuali
anche alla consistenza numerica delle strutture scolastiche delle singole
realtà territoriali interessate, limitandosi, per le restanti, all'adozione
unicamente dei criteri citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza
medesima;
RITENUTO, altresì, che, nell'ultima annualità, dette
percentuali siano rispettivamente elevate al 90% ed al 10%, così da
assicurare che nell'intero, presente, terzo triennio di programmazione
non venga superata, come sopra determinata, l'incidenza media complessiva
dell'80% del prefato criterio relativo alla parametrazione predetta;
RIBADITA, inoltre, l'opportunità, di confermare - anche
al fine di un adeguato bilanciamento con tale criterio - il riconoscimento
per la capacità di spesa dimostrata delle singole Amministrazioni regionali,
già adottato nel precedente triennio, mantenendo, pertanto, la riserva,
a tali fini, di una percentuale del 10% dell'importo disponibile, rapportata
al livello di utilizzo dei finanziamenti concessi nelle precedenti triennalità
ai sensi dell'articolo 4 della legge 23/96;
ACQUISITO, come formulato nella seduta del 2 ottobre
2003 (Rep. Atti 1834 di pari data), il parere favorevole della Conferenza
Permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Bolzano e Trento
e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;
DECRETA
Art. 1 |
Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione delle annualità prima (2003) e seconda (2004) del terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) contemplato dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente disponibili le somme complessive di euro 112.600.641,48 e di euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa Depositi e Prestiti. |
Art. 2 |
Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due citate annualità come sopra determinate - e fermo restando quanto indicato in epigrafe per la terza - è predisposta con i criteri, le basi di calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalità rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. |
Art. 3 |
Le somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità 2003 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate: |
  PIEMONTE |
€ 6.747.058,00 |
  VALLE D'AOSTA |
€ 287.079,00 |
  LOMBARDIA |
€ 12.114.804,00 |
  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
€ 746.318,00 |
  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
€ 840.137,00 |
  VENETO |
€ 7.529.657,00
|
  FRIULI-VENEZIA GIULIA |
€ 2.602.365,00 |
  LIGURIA |
€ 3.014.714,00 |
  EMILIA-ROMAGNA |
€ 7.106.972,00 |
  TOSCANA |
€ 8.040.946,00 |
  UMBRIA |
€ 1.840.968,00 |
  MARCHE |
€ 3.352.318,00 |
  LAZIO |
€ 8.163.966,00 |
  ABRUZZO |
€ 3.613.208,00 |
  MOLISE |
€ 1.307.231,00 |
  CAMPANIA |
€ 11.459.394,00 |
  PUGLIA |
€ 8.036.621,00 |
  BASILICATA |
€ 1.741.899,00 |
  CALABRIA |
€ 7.551.365,00 |
  SICILIA |
€ 12.020.200,00 |
  SARDEGNA |
€ 4.483.421,00 |
Art. 4 |
Le somme attribuite alle Amministrazioni beneficiarie, per l'attivazione delle opere relative alla seconda annualità 2004 del terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate: |
  PIEMONTE |
€ 20.822.306,00 |
  VALLE D'AOSTA |
€ 826.291,00 |
  LOMBARDIA |
€ 37.953.236,00 |
  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
€ 2.399.813,00 |
  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
€ 2.706.226,00 |
  VENETO |
€ 23.402.837,00 |
  FRIULI-VENEZIA GIULIA |
€ 7.521.147,00 |
  LIGURIA |
€ 8.781.518,00 |
  EMILIA-ROMAGNA |
€ 20.842.228,00 |
  TOSCANA |
€ 23.670.702,00 |
  UMBRIA |
€ 5.635.141,00 |
  MARCHE |
€ 10.101.463,00 |
  LAZIO |
€ 26.398.526,00 |
  ABRUZZO |
€ 10.864.907,00 |
  MOLISE |
€ 3.748.906,00 |
  CAMPANIA |
€ 37.685.968,00 |
  PUGLIA |
€ 25.300.455,00 |
  BASILICATA |
€ 5.256.324,00 |
  CALABRIA |
€ 23.854.702,00 |
  SICILIA |
€ 37.301.226,00 |
  SARDEGNA |
€ 13.841.685,00 |
Art. 5 |
Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le Regioni, in sede di predisposizione del terzo piano generale triennale 2003/2005 e dei relativi piani annuali attuativi - attivabili nei termini e con le modalità indicate nelle premesse - si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi: |
a) |
privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché quelli diretti ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza - con particolare riguardo alle esigenze derivanti dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53 indicata in premessa - ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica; |
b) |
favorire il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali; |
c) |
considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi; |
d) |
garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento delle Direzioni scolastiche regionali e dei Centri di servizio amministrativo. |
Art. 6 |
Nel procedimento programmatorio le Regioni valuteranno opportunamente il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione, da parte di Comuni e Province, sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dell'intervenuta razionalizzazione della rete scolastica, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata con la precitata legge 53/2003, con conseguente adozione di criteri ispirati alla necessaria modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi. |
Art. 7 |
Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando le indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le Regioni terranno conto anche della celerità d'esecuzione degli stessi, con particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva e disponibilità delle aree nonché all'assenza di vincoli di carattere normativo. |
Art. 8 |
Restano confermati, in quanto compatibili con il presente provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nei precedenti decreti 18 aprile 1996, n. 152 e 6 settembre 1999, nonché 8 giugno 1998, 6 aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse, che integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo. |
Roma, lì 30 ottobre 2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti
Allegato:
Criteri e procedimento per il riparto
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