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 Normativa

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Uff. VII - VIII

Nota 5 febbraio 2003

Prot. n. 70

Oggetto: C.C.D.N. del 15 gennaio 2003 sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2003/2004. Chiarimenti

L'art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria), al comma 5, ha previsto che il personale docente collocato fuori ruolo, perché inidoneo alla sua funzione per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti, venga sottoposto a periodiche visite di controllo da parte delle commissioni mediche di cui all'art. 2 bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 157, modificato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 29 giugno 1998 n. 278, al fine di stabilire se ricorrano o meno le condizioni per la restituzione alla funzione di istituto. Lo stesso articolo, al comma 6, ha disposto la cessazione al 31 agosto 2003 dei collocamenti fuori ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza.

Nel richiamare le istruzioni e le indicazioni impartite con la nota n.231/DIP/V02 del 24.1.2003 circa le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato comma dell'art. 35, si evidenzia che il C.C.D.N. di cui all'oggetto, recependo quanto sopra ha previsto all'art. 5 - dal titolo : "Rientri e Restituzioni al ruolo di provenienza"- che le operazioni di mobilità del personale docente ed A.T.A. siano precedute dalle assegnazioni di sede definitiva nei confronti delle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo, individuando tra i soggetti interessati anche il personale di cui all'art. 35 commi 5 e 6 sopra menzionati.

I termini per la presentazione delle relative istanze sono stati fissati dall'art. 3 dell'O.M. n. 5 del 16.1.2003 al 10 febbraio 2003, trattandosi di operazioni propedeutiche a quelle dei trasferimenti.

In merito a tali disposizioni si chiarisce e si dispone quanto segue.

Il personale docente, collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 5.8.1995 perché dichiarato inidoneo per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti, dovrà produrre domanda di trasferimento, ai fini dell'assegnazione della sede, solo qualora sia stato riconosciuto idoneo all'insegnamento, a seguito di visita collegiale da parte della A.S.L. competente, ovvero, di visita di controllo disposta secondo quanto previsto dal citato art. 35 comma 5. In tal caso detto personale dovrà produrre la relativa domanda utilizzando gli appositi modelli (Mod. A1-Allegato G/1 se docente di scuola materna, Mod. B1 Allegato H1 se docente di scuola elementare, Mod. C1 Alleg. I1 se docente di scuola media, Mod. D1 Alleg. J1 se docente di istruzione secondaria di 2 grado), entro il citato termine del 10.2.2003, qualora riconosciuto idoneo al servizio di istituto entro la predetta data. Nel caso invece che l'esito della visita intervenga in tempi non compatibili con la predetta data del 10 febbraio, ma prima della chiusura delle funzioni per l'acquisizione della domanda di mobilità da parte del sistema informativo, la domanda dovrà essere presentata almeno 5 giorni prima della chiusura delle funzioni stesse. Se il rientro avviene fuori del periodo utile per partecipare alla mobilità, il personale interessato sarà utilizzato secondo le disposizioni previste dal contratto sulle utilizzazioni.

Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del C.C.N.L. sottoscritto il 5.8.1995, perché dichiarato inidoneo a svolgere le funzioni previste dal profilo di appartenenza, dovrà produrre domanda per l'assegnazione della sede, utilizzando il modello previsto per la domanda di trasferimento (Mod. MN - Allegato B). Per consentire al personale medesimo una scelta delle sedi ponderata, il termine del 10.2.2003 è prorogato al 31 marzo 2003.

Considerato che le operazioni di assegnazione di sede del personale docente ed A.T.A. sono effettuate con procedura manuale, gli interessati potranno indicare le sedi prescelte, senza limitazione di numero, integrando i citati modelli, se necessario con fogli aggiuntivi. Qualora non sia possibile assegnare l'interessato ad alcuna delle sedi richieste prima delle operazioni di mobilità, la domanda sarà inserita al sistema informativo soltanto con le preferenze indicate nel modulo domanda e nel numero massimo previsto dal citato C.C.D.N. senza tenere in considerazione quelle che eccedono tale numero.

La presente nota viene diffusa attraverso le reti Intranet ed Internet del MIUR.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro


Dipartimento per i servizi nel territorio
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 2

Nota 24 gennaio 2003

Prot. n. 231

Oggetto: Personale docente e non docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute

Come è noto alle SS.LL. la legge n. 289 del 27.12.2002 (finanziaria per l’anno 2003) prevede all’art. 35, comma 5, che "il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all’art. 2 bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, modificato dall’art. 5 del D.L.vo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale Commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall’autorità scolastica".

In attuazione del citato disposto normativo si rende pertanto necessario che le SS.LL., ciascuna per la parte di competenza, provvedano tempestivamente a disporre detti accertamenti sanitari, tramite i CSA funzionanti nei rispettivi ambiti territoriali.

A tal fine le SS.LL. vorranno utilizzare gli elenchi a suo tempo compilati a seguito delle note della Direzione Generale del Personale prot. n. 564 del 23 agosto e n. 151/ segr. del 17 settembre 2002 provvedendo agli aggiornamenti eventualmente necessari in relazione ad ulteriori collocamenti fuori ruolo o ad intervenute cessazioni dal servizio. Perché gli accertamenti stessi siano effettuati in maniera programmata e sollecita, dovranno essere stabiliti opportuni contatti con i responsabili dei Dipartimenti Provinciali del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso i quali operano le predette commissioni (che, come la legge prevede, sono competenti con riguardo alle sedi di servizio dei docenti) anche allo scopo di acquisire le informazioni necessarie ad attivare le procedure occorrenti per gli adempimenti di cui trattasi.

Una volta effettuate le visite collegiali e acquisiti i relativi esiti, dovranno essere adottati i provvedimenti consequenziali.

Qualora il docente sia dichiarato idoneo all’insegnamento dovrà disporsi l’immediata cessazione dal collocamento fuori ruolo e la restituzione alle attività istituzionali. Si dovrà, pertanto, provvedere ad assegnare allo stesso una sede provvisoria di servizio mediante l’istituto della utilizzazione e, con decorrenza dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo, la sede di titolarità; adempimento, questo, che, come è noto, è materia di contrattazione collettiva sulla mobilità. Se, invece, la Commissione medica dovesse confermare l’inidoneità alla funzione docente e l’idoneità ai compiti attualmente svolti, nessun provvedimento dovrà essere adottato, rimanendo valido il contratto già stipulato di utilizzazione in altri compiti; ferma restando, ovviamente, l’esigenza che i predetti docenti, ritenuti inidonei alla funzione docente, siano sottoposti a periodiche visite di controllo (mediamente secondo scansioni annuali) ai sensi e per gli effetti del comma 5 sopracitato.

E’ appena il caso di precisare che l’art. 35, comma 5, trova applicazione anche nei confronti dei docenti che abbiano chiesto di essere collocati fuori ruolo per ragioni di salute, nel caso in cui il relativo procedimento sia tuttora in corso.

Le procedure sopra indicate si applicano altresì nei confronti dei docenti dichiarati temporaneamente inidonei che chiedano di essere utilizzati in compiti diversi da quelli istituzionali.

Per quanto riguarda i nuovi collocamenti fuori ruolo, le SS.LL. vorranno curare che le scuole presso le quali i docenti verranno utilizzati presentino condizioni tali da assicurare l’impiego proficuo degli stessi ed evitare l’assegnazione di più di una unità alla stessa scuola.

Quanto sopra precisato, non si esclude che i docenti che ritengano di aver recuperato le proprie condizioni di salute possano inoltrare volontariamente domanda al CSA competente, per essere sottoposti presso le rispettive ASL a visita medica al fine di essere dichiarato nuovamente idonei al servizio di istituto ed essere assegnati alla funzione docente.

 

Personale Amministrativo Tecnico ed Ausiliario

Il comma 6 del citato art. 35 della legge n. 289/2002 prevede che per il personale ATA, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni (anche parziali) previste dal profilo di appartenenza, non si proceda più al collocamento fuori ruolo e che i collocamenti già disposti cessino con il 31 agosto 2003.

Tale disposizione comporta la riattribuzione della sede di titolarità dal 1° settembre 2003 al personale già collocato fuori ruolo con modalità disciplinate in sede di contrattazione collettiva sulla mobilità.

Si rammenta che anche il personale non docente dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza, ma idoneo a compiti parziali dello stesso profilo di appartenenza o di altro profilo, deve essere sottoposto a visite periodiche di controllo al fine di verificare se perdurino o meno le condizioni che determinarono lo stato di inidoneità.

*******

In relazione a quanto sopra le SS.LL., considerata la particolare disciplina introdotta dall’art. 35 della citata legge n.289/2002, vorranno costituire, nell’ambito della gestione complessiva delle risorse umane e delle iniziative di monitoraggio degli organici, un apposito servizio che consenta di tenere costantemente aggiornate le situazioni del personale scolastico che versi nelle situazioni di cui all’art. 35, comma 5, e di seguirne i relativi sviluppi.

Questo Ministero, dal canto suo, provvederà a interessare il Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché le competenti Commissioni provinciali possano fornire ogni utile collaborazione volta a rendere spediti e funzionali agli adempimenti di questa Amministrazione i controlli di cui trattasi.

Si fa riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, e si prega di tenere informato questo Ministero in ordine alle iniziative assunte.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo


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