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 Normativa

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici - uff.I

Prot. n. 10561 Roma, 25 giugno 2003
Allegati Destinatari

Oggetto: premio "Antonio Munoz" riservato agli alunni con handicap visivo

Nell'ambito del complesso delle iniziative atte a favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi incluse le scuole materne e le università, questa Direzione Generale richiama l'attenzione sul premio in oggetto, bandito dal MAC - Movimento Apostolico Ciechi, il quale mette a disposizione sei borse di studio per l'anno scolastico 2002/2003.
Si pregano le SS.LL di dare la massima diffusione presso le istituzioni scolastiche e universitarie del bando che si trasmette in allegato.
Si ringrazia per la collaborazione.



IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

  Destinatari
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Sovrintendenti Scolastici delle province di
Bolzano e Trento
Al Sovrintendente agli studi della
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Al Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina 1 - 00194 Roma
Alla cortese attenzione del Responsabile per
le Scuole italiane all'estero
Al Servizio per l'Autonomia
Universitaria e gli Studenti
Piazzale J.F.Kennedy 20 - 00144 Roma




Movimento Apostolico Ciechi
Via Porta Angelica 63 - 00193 Roma
Tel. 066861977 - Fax 0668307206


BANDO DI CONCORSO MUNOZ PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003

Articolo 1 - FINALITA'

Il MAC, al fine di facilitare in Italia la frequenza di alunni minorati della vista all'asilo nido ed alla scuola materna (basilare per l'acquisizione dei prerequisiti), alla scuola elementare, alla scuola secondaria di primo e secondo grado - escluse le scuole speciali - ed all'università, bandisce borse di studio come di seguito specificato:
sezione a: per l'asilo nido n.1 borsa di studio da €. 100;
sezione b: per la scuola materna n. 1 borsa di studio da €. 100;
sezione c: per la scuola elementare n. 1 borsa di studio da €. 250;
sezione d: per la scuola secondaria di primo grado n. 1 borsa di studio da €. 250;
sezione e: per la scuola secondaria di secondo grado n. 1 borsa di studio da €. 250;
sezione f: per l'università n. 1 borsa di studio da €. 400.
I vincitori di precedenti edizioni non potranno più concorrere, nel tempo, all'assegnazione di codesto assegno.

Art. 2 - RAGIONE DEGLI ASSEGNI
Gli assegni di studio sono messi a concorso anche in esecuzione del legato "Antonio Munoz" alla cui memoria sono dedicati, avendo voluto il donatore destinare il legato stesso all'istruzione dei non vedenti.

Art. 3 - REQUISITI DEI CONCORRENTI
Sono ammessi al concorso cittadini, italiani e non, ciechi assoluti o con residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a 3 decimi con eventuale correzione, o il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento;
- per le sezioni a e b che abbiano frequentato per la prima volta nell'anno scolastico 2002/2003 l'asilo nido e la scuola materna comune, pubblica o privata;
- per le sezioni c, d ed e che abbiano frequentato per la prima volta nell'anno scolastico 2002/2003 la scuola elementare, la scuola secondaria di primo e di secondo grado, conseguendo la promozione;
- per la sezione f che nell'anno accademico 2001/2002 siano stati iscritti al primo anno dell'Università, superando almeno quattro esami al 30/4/2003.

Art. 4 - CERTIFICAZIONI
I concorrenti devono far pervenire al Movimento Apostolico Ciechi, Via di Porta Angelica, 63 - 00193 - Roma, entro e non oltre il 16 luglio 2003, i seguenti documenti:
- domanda in carta semplice, a firma di uno dei genitori dell'allievo o dello studente se è maggiorenne, indicando le proprie generalità (cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico) e dichiarando di accettare il presente regolamento;
- certificato medico rilasciato da un oculista di strutture sanitarie pubbliche, in data non anteriore a sei mesi e che dovrà riportare: la diagnosi e per ciascun occhio il residuo visivo con correzione, secondo i requisiti indicati all'art. 3;
- certificato di nascita e certificato di residenza in comune del territorio italiano, in carta semplice;
- certificato scolastico di frequenza che dovrà chiaramente riportare che l'alunno ha frequentato per la prima volta la classe;
- certificato di promozione (solo per le sezioni c, d ed e) attestante anche la votazione conseguita in tutte le materie;
- per gli iscritti all'Università, il certificato di iscrizione attestante gli esami sostenuti, la data e la votazione riportata.

Art. 5 - GRADUATORIA
La graduatoria sarà compilata a cura della Commissione di cui al successivo articolo 6, osservando i seguenti criteri:
- la Commissione giudicatrice, su proposta del medico oculista che ne fa parte e sulla base delle certificazioni mediche prodotte dai concorrenti, attribuisce un punteggio compreso fra 1 e 3, che sarà crescente in relazione alla gravità dell'handicap visivo riscontrato;
- per le sezioni c - d - e - f, la Commissione giudicatrice potrà ancora attribuire fino ad un massimo di 3 punti sulla base del rendimento scolastico/universitario risultante dai certificati prodotti dai concorrenti.
I concorrenti che produrranno certificati non comprendenti tutti i dati indicati al precedente articolo 4 saranno esclusi dalla graduatoria.
In caso di parità di punteggio è preferito il concorrente più giovane di età.

Art. 6 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è composta dal Presidente nazionale del Movimento Apostolico Ciechi, che la presiede, o un suo delegato, da un Consigliere nazionale del Movimento designato dal Consiglio Nazionale e da un medico oculista indicato dall'Unione Italiana Ciechi; un impiegato del M.A.C. funge da segretario senza diritto di voto. La commissione delibera con la maggioranza dei suoi componenti.
I membri della commissione svolgono la loro opera gratuitamente.

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Movimento Apostolico Ciechi, in riferimento alla legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai partecipanti esclusivamente per l'espletamento delle procedure relative al bando di concorso.

Art. 8 - ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI
La commissione, esaminate le domande e formata la graduatoria, attribuisce gli assegni, dopo aver redatto verbale della seduta. Ne viene data comunicazione scritta al vincitore ed alla scuola frequentata per le sezioni a - b - c - d - e; per la sezione f al solo interessato. Ove non fosse possibile attribuire assegni nell'ambito di uno dei sei ordini scolastici, gli stessi saranno messi a concorso fra i concorrenti degli altri ordini di studio, in base ad un'unica graduatoria nazionale.
Nel caso in cui non fosse in alcun modo possibile procedere all'attribuzione degli assegni, i relativi importi resteranno a disposizione del MAC per le sue finalità educative. Contro le decisioni della commissione è ammesso reclamo in carta semplice entro 10 giorni dalla comunicazione del risultato, che deve essere reso noto a tutti i concorrenti dal Centro Nazionale del Movimento Apostolico Ciechi.

Art. 9 - CONSEGNA DELL'ASSEGNO
La consegna dell'assegno sarà effettuata per iniziativa dei dirigenti diocesani e regionali del MAC.

Il Presidente
Saverio Nazzari




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