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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBIBLICHE AMMINISTRAZIONI
Prot. n.1627 |
Roma, 27 febbraio 2003 |
Oggetto: ordinanza 21.1.03, G.L. dott Chiavazza - Cause riunite n. 2182/02 e n. 559/02
Con l'ordinanza in oggetto è stata rimessa a quest'Agenzia, ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. n. 165/01, una questione di validità dell'art. 3, comma 1, dell'Accordo 20 luglio 2000, il quale, riferendosi al personale transitato dal comparto Regioni ed Autonomie locali al comparto Scuola per effetto della legge n. 124/99, prevede che "....ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento in godimento al 31 dicembre 1999...", senza alcun riferimento all'anzianità di servizio maturata presso l'Ente locale di provenienza, anzianità pur espressamente indicata dall'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Di qui la richiesta di interpretazione autentica del citato Accordo, richiesta per altro formulata, sul medesimo argomento, anche da altri Giudici del Lavoro.
L'Agenzia, in data 13.2 u.s., ha convocato le Organizzazioni sindacali firmatarie del citato Accordo del 20 luglio 2000, le quali hanno tuttavia unanimemente ritenuto, nella circostanza, di non dover procedere ad ulteriori pronunce o interpretazioni rispetto al testo letterale dell'Accordo, e ciò per effetto di due considerazioni:
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la questione posta attiene, come precisato, ad un Accordo, che trova fondamento non nella contrattazione collettiva prevista dal d.lgs. n.29/93 o dal successivo d.lgs. n.165/2001, ma nell'art. 3 del decreto interministeriale n.184 del 23.07.99. L'Accordo in parola, pertanto, non è atto di natura contrattuale ai sensi dei richiamati decreti legislativi, ma è finalizzato esclusivamente a consentire un primo inquadramento di tale personale nel comparto Scuola. Ciò è dimostrato dalla circostanza che per il suo recepimento si è reso necessario un ulteriore decreto inteministeriale in data 5 aprile 2001;
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diversi e definitivi inquadramenti del personale stesso trovano dunque eventuali ragioni non in norme contratruali, che infatti non esistono, ma nella legge n. 124/99. Quest'ultima, peraltro, non fa riferimento a fondi contrattuali per il proprio finanziamento, sì che può escludersi un qualsiasi potere delle parti fìrmatarie dell'Accordo sia nell'utilizzazione di risorse finanziarie sia nell'interpretazione o nella mancata applicazione di norme che non hanno, appunto, natura e fondamento contrattuale.
Su tali valutazioni, quest'Agenzia ritiene di poter pienamente concordare.
IL PRESIDENTE
f.to Fantoni
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Destinatari
Al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di MILANO
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