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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione - Ufficio X
Prot. 823 |
Roma, 26 maggio 2003 |
Oggetto: Onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (Area I).
D.Lvo n° 165 del 30 marzo 2001-art.24,c.3.
Il 3° comma dell'art. 24 del D.Lvo 29/93, recepito dal D.L.vo 165/2001, ha introdotto il concetto di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico contrattualmente determinato, remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal medesimo decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
Per i dirigenti incaricati di titolarità di uffici di livello generale, la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri datata 1° marzo 2000 ha impartito istruzioni volte ad assicurare presso la generalità delle amministrazioni dello Stato, la piena operatività del principio di onnicomprensività della retribuzione, a decorrere dal 1° luglio 2000.
L'art.52, comma 69, della legge 28.12.2001 n.448 ha previsto che, nel caso in cui la contrattazione integrativa riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o di funzione di livello non generale non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applichi la disciplina dell'onnicomprensività prevista dal suddetto decreto legislativo a decorrere dal 1° luglio 2002.
Per quanto sopra detto, a decorrere dal 1° luglio 2000, per i dirigenti di prima fascia, e a decorrere dal 1° luglio 2002, per i dirigenti di seconda fascia, le Amministrazioni ed i terzi erogatori non devono procedere al pagamento diretto agli interessati dei compensi concernenti incarichi svolti in regime di onnicomprensività e devono versare i relativi importi, al lordo degli oneri a carico dello stato - con esclusione dell'IRAP che dovrà essere versata alle Regioni territorialmente competenti -, in conto entrata del bilancio, con imputazione rispettivamente:
Dirigenti Prima Fascia: Capo XIII - Capitolo 3408/art. 1 (Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "prima fascia")
Dirigenti Seconda fascia: Capo XIII - Capitolo 3408/art.2 (Somme relative ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di "seconda fascia")
presso la sezione di Tesoreria Provinciale territorialmente competente, anche a mezzo di c/c postale intestato alla sezione medesima.
Nella causale del bollettino di versamento devono essere indicati il numero del capitolo/articolo sul quale sono imputati gli importi, il periodo di riferimento, il nome e cognome del dirigente cui il versamento si riferisce, il codice fiscale nonché la sede di servizio.
All'Ufficio scrivente (fax 06/58493007) dovranno essere comunicati gli stessi elementi indicati nel bollettino.
Gli importi che confluiranno nei capitoli di entrata dello stato di previsione di questo Ministero concorreranno ad alimentare le risorse finalizzate alla liquidazione del trattamento economico accessorio dei dirigenti di cui trattasi (retribuzione risultato 2003).
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alle presenti indicazioni operative ed, in particolare, si invitano i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali a portare a conoscenza delle istituzioni scolastiche dipendenti quanto sopra evidenziato.
La presente nota viene diramata d'intesa con il Servizio Affari Economico-Finanziari e verrà inserita nella sezione "News" del sito Intranet di questa Amministrazione.
IL DIRETTORE GENERALE
A. Zucaro
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Destinatari
AL CAPO DI GABINETTO DELL'ON.LE MINISTRO
SEDE
AL CAPO DEI DIPARTIMENTI
SEDE
AI DIRETTORI GENERALI DELLE DIREZIONI
GENERALI E DEI SERVIZI
LORO SEDI
AI DIRETTORI GENERALI DEGLI UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI
LORO SEDI
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