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LEGGE 28 marzo 2003, n.53
Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e formazione professionale.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali", così recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed
autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le città individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 2:
- Si ritiene opportuno riportare, per intero, gli
articoli 117 e 118 della Costituzione:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e città
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attività
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le città
metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, città metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le città metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". Il testo dell'art. 17, comma
2, così recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate"". In particolare l'integrazione
scolastica delle persone in situazione di handicap è
oggetto degli articoli:
12 (diritto all'educazione e all'istruzione);
13 (integrazione scolastica);
14 (modalità di attuazione dell'integrazione);
15 (gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica);
16 (valutazione del rendimento e prove d'esame);
17 (formazione professionale).
- L'art. 34 della Costituzione così recita:
"Art. 34 (La scuola è aperta a tutti). - L'istruzione
inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria
e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi hanno
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso."."
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali"". L'art. 68 così recita:
"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività formative).
- 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e
professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni
vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento
dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente
istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di
frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto
in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le
competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della
formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema
all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei
soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico
e predispongono le relative iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma
1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30
miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001
e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A
decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla
legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei
servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le
relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di
formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di
riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può
essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto
destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4,
lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno
1999, per le attività di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette
risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di
formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la
compatibilità con le disposizioni previste dall'art. 16
della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui
ai commi l e 2 la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione
alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse
esercitate in materia di istruzione, formazione
professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni
le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano.".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.". Per il
testo dell'art. 8 si rinvia alle note all'art. 1.
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali". L'art. 69 così recita:
"Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalità della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
università, scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da essi istituiti è valida in ambito nazionale."."
Note all'art. 4:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in
materia di promozione dell'occupazione." L'art. 18 così
recita:
"Art. 18 (Tirocini formativi e di orientamento). - 1.
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso
iniziative di tirocini pratici e stages a favore di
soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai
sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel
rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei
limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a
partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi
scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime e in
particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; università; provveditorati agli studi;
istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti
in regime di convenzione ai sensi dell'art. 5 della legge
21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche enti
ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di
inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di
progetti di orientamento e di formazione, con priorità per
quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro
predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera
a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti non
costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a
dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti
portatori di handicap, da modulare in funzione della
specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di
assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità
civile e di garantire la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel
caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali
per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il datore di lavoro
ospitante può stipulare la predetta convenzione con
l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle
attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative
di tirocinio pratico di cui al comma l da utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e
criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio
di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle
operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui
i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa
sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del
tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap
impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1963,
n. 482, e successive modificazioni, purchè gli stessi
tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli
articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
siano finalizzati all'occupazione.".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali.". Per il testo
dell'art. 8, si rinvia alle note all'art. 1.
Note all'art. 5:
- La legge 2 agosto 1999, n. 264, reca: "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari"." L'art. 1, comma
1, così recita:
"1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in
medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,
in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle
professioni sanitarie, nonché ai corsi di diploma
universitario, ovvero individuati come di primo livello in
applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la
formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che
determinano standard formativi tali da richiedere il
possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente,
all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici,
disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni
legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o
attivazione, su proposta delle università e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un
numero di anni corrispondente alla durata legale del
corso."."
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo". L'art. 17,
comma 95, così recita:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato
dagli atenei, con le modalità di cui all'art. 11, commi 1
e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a
criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari
competenti, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente
ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto è previsto alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale
serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello
internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attività didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382."."
- Il decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei". L'art. 10, comma 2 e l'art. 6,
comma 4, così recitano:
"Art. 10 (Obiettivi e attività formative qualificanti
delle classi).
(Omissis).
2. I decreti ministeriali determinano altresì, per
ciascuna classe, il numero minimo di crediti che gli
ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa
e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1,
rispettando i seguenti vincoli percentuali sul totale dei
crediti necessari per conseguire il titolo di studio:
a) la somma totale dei crediti riservati non potrà
essere superiore al 66 per cento;
b) le somme dei crediti riservati, relativi alle
attività di cui alle lettere a), b), c) e alle lettere d),
e), f) del comma l non potranno essere superiori,
rispettivamente, al 50 per cento e al 20 per cento;
c) i crediti riservati, relativi alle attività di
ognuna delle tipologie di cui alle lettere a), b), c) e d),
e), f) del comma 1 non potranno essere inferiori,
rispettivamente, al 10 e al 5 per cento".
"Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio).
(Omissis).
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui
all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono
gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di
specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti
formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di
studio già conseguito, purchè nei limiti previsti
dall'art. 7, comma 3".
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: "Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati.". Si ritiene opportuno riportare le seguenti
parti della legge:
"1 (Finalità della legge). - 1. La presente legge è
finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati.
2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'art. 1, poteri di programmazione,
indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal
titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto
dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie
di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel
settore artistico e musicale e svolgono correlate attività
di produzione. Sono dotate di personalità giuridica e
godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica,
amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del
presente articolo, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti
pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonché di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3,
sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio
rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di
studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'art. 1 è regolato contrattualmente
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di
apposito comparto articolato in due distinte aree di
contrattazione, rispettivamente per il personale docente e
non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle
graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, le quali integrate in prima
applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa
far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si
provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di
incarichi di insegnamento di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente
conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli
incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I
predetti incarichi di insegnamento non sono comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente
legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è
inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in
godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo
periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad
esaurimento è altresì inquadrato il personale inserito
nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le
modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di
cui all'art. 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificità culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonché definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonché dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attività formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
universitaria, prevedendo modalità e strumenti di raccordo
tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1,
della facoltà di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilità di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terrà conto, in particolare nei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attività didattiche seguite dagli studenti, nonché
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attività formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'art. 1;
i) facoltà di costituire, sulla base della
contiguità territoriale, nonché della complementarietà e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'art. 1 nonché strutture delle università. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attività
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento è revocato con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione è affidata ai
regolamenti stessi.
3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale). - 1. È costituito, presso il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula
proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7
dell'art. 2, nonché sugli schemi di decreto di cui al
comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei
settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro deIl'unversità e
della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
in rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, nonché degli studenti delle istituzioni di
cui all'art. 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata
dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio
universitario nazionale (CUN);
b) le modalità di nomina e di elezione dei
componenti dei CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in
seno al CUN, la cui composizione numerica resta
conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori
e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
cui al comma 3 si svolgono, con modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presso il Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di
liste separate, presentate almeno un mese prima della data
stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di
cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di lire 200
milioni.
4 (Validità dei diplomi). - 1. I diplomi rilasciati
dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base
all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati
rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,
mantengono la loro validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi dì specializzazione e alle
scuole di specializzazione.
2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di
riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei
corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione
musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione
ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie, purchè il titolare sia in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di
conservatorio.
3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi
compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di
avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento
dei crediti formativi acquisiti, e purchè in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi
di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2,
comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai
master di primo livello presso le Università. I crediti
acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al
comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di
laurea presso le Università.
3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi sono
equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati
rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,
conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di
istruzione di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati,
limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi
autorizzati in sede di pareggiamento o di legale
riconoscimento.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
novembre 1998, reca: "Norme transitorie per il passaggio al
sistema universitario di abilitazione all'insegnamento
nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed
artistica.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre
1975, n. 970, reca: "Norme in materia di scuole aventi
particolari finalità".
- La legge 19 novembre 1990, n. 341, reca: "Riforma
degli ordinamenti didattici universitari". L'art. 3,
comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, così
recita:
"2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due
indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e
professionale degli insegnanti, rispettivamente, della
scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della
scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai
fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello
Stato. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono
i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei
predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro
consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le
facoltà presso cui le necessarie competenze sono
disponibili.".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado". L'art. 401 così recita:
"Art. 401 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
relative ai concorsi per soli titoli del personale docente
della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni
in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il
medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi
nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate
secondo modalità da definire con regolamento da adottare
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti
criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione
delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di
semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono
già inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie
provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente
competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano,
con i necessari adattamenti, anche al personale educativo
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni educative.".
Note all'art. 6:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione". Vedi al riguardo la nota relativa agli
articoli 117 e 118 della Costituzione riportata all'art. 2.
Si ritiene opportuno riportare, inoltre, l'art. 116 della
Costituzione e l'art. 10 della predetta legge
costituzionale n. 3 del 2001:
"116. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la
Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Su"dtirol e la Valle
d'Aosta/Vallee D'Aoste dispongono di forme e condizioni
particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale.
La regione Trentino-Alto Adige/Su"dtirol è costituita
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'art. 117
e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione
della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite
ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 119. La legge è
approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione
interessata.".
"10. 1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le
disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in
cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a
quelle già attribuite.".
Note all'art. 7:
- Per l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, si
veda nelle note riportate all'art. 2.
- Per l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 440, si veda nelle note riportate all'art. 2.
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
veda nelle note riportate all'art. 1.
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca: "Riforma di
alcune norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio". L'art. 11-ter, commi 2 e 7, così
recita:
"11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la
procedura di cui al presente comma allorchè riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro
in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione".
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