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IL Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Decreto del 9 settembre 2004
IL MINISTRO
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con la quale si apportano modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n° 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300;
Vista la legge 28 marzo 2003, n.53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
Visto il decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281, con il quale si stabilisce un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281/1997, a sostegno degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n° 319; con il quale si definisce il nuovo assetto organizzativo dell' Amministrazione e le competenze delle Direzioni Generali;
Vista la legge 3 aprile 1997, n° 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio del 15 novembre 2001;
Tenuto conto degli obiettivi del Governo in materia di istruzione e formazione;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382;
Vista la legge 19 novembre 1990,n.341 ed, in particolare gli articoli 6, 12 e 13;
Visto il D.M. 21 luglio 1997 recante norme in materia di orientamento e di connesse attività di orientamento e successive modificazioni, ed in particolare l'art.3;
Visto il D.M. 3 novembre 1999, n.509 recante Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei ed, in particolare l'art.6;
Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 relativo al "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario nazionale, nonché ai Comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il D.M. 3 settembre 2003, relativo alla determinazione degli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004/2006 nel quale, ai fini della riduzione degli abbandoni e dei tempi necessari per il conseguimento dei titoli di studio, viene individuato - quale strumento rilevante - il potenziamento delle attività di orientamento e tutorato e della formazione integrata;
Visto il Programma Operativo Nazionale di Ricerca, Sviluppo tecnologico e Alta Formazione delle Regioni dell'Obiettivo 1, 2000-2006;
Considerata l'esigenza di contribuire, nel rispetto delle specifiche competenze a promuovere il confronto tra i soggetti della scuola, degli enti locali, dell'extrascuola e dell'università, per la definizione e la condivisione - in merito all' orientamento - di linee di indirizzo, per l'individuazione di una metodologia di lavoro condivisa e per la realizzazione di iniziative operative - anche sperimentali - e di progetti pilota, che tengano presente l'organizzazione di servizi coerenti con i bisogni del territorio e rispondenti alle esigenze dei giovani e delle loro famiglie;
Considerata l'esigenza di raccordare tutti i soggetti e gli organismi direttamente ed indirettamente coinvolti nel settore della formazione per "ricondurre a sistema" il patrimonio di esperienze realizzato;
Ritenuto, pertanto, indispensabile elaborare un Piano nazionale che valorizzi e promuova la cultura dell'orientamento, con il supporto delle professionalità istituzionali che già realizzano iniziative e impegnano risorse finanziarie a livello locale o nazionale;
D E C R E T A :
Art. 1.
Per le finalità indicate in premessa è costituito un Comitato Nazionale per l' Orientamento, presieduto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o da un suo delegato, con compiti di studio, analisi, progettazione e consulenza tecnico-scientifica, costituito da:
Componenti del Comitato Nazionale per l' Orientamento
Art. 2.
1. Al fine di svolgere azione di supporto al Comitato Nazionale e di coadiuvarlo nello svolgimento delle funzioni attribuite con il presente Decreto, è istituito un Gruppo Tecnico-Scientifico, costituito da:
Componenti del Gruppo Tecnico-Scientifico
2. Il Gruppo opera in seduta collegiale o, a seconda dei temi da trattare, in sottogruppi.
3. Il Comitato Nazionale e/o il Gruppo Tecnico potranno essere integrati, all'occorrenza, da altre figure di esperti, individuati in base alle specifiche competenze in coerenza con i temi da trattare e/o le azioni da programmare.
4. Sono, altresì, componenti del Gruppo Tecnico il Direttore della Direzione Generale per lo studente del Dipartimento per l'istruzione, dott.ssa Maria Moioli, anche con il compito di coordinamento del Gruppo Tecnico-Scientifico, ed il Direttore della Direzione Generale per lo studente ed il diritto allo studio del Dipartimento per l'Università, dott.ssa Olimpia Marcellini.
5. L'attività di supporto tecnico-amministrativo del Comitato Nazionale per l'orientamento è affidata all'Ufficio II della Direzione Generale per lo Studente.
Art. 3.
A livello regionale, per l'Università operano i Comitati Regionali di coordinamento di cui all'art. 3 del DPR 25/98.
Per l'Istruzione, sono costituiti i Comitati Scolastici Regionali, presieduti dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, composti dagli esponenti della scuola, da tutti gli altri Soggetti istituzionali già presenti nel Comitato Nazionale e dai rappresentanti delle realtà territoriali più significative in materia di istruzione, formazione e lavoro, comprese le Associazioni degli studenti e dei Genitori maggiormente rappresentative.
Alla loro nomina provvede il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 4.
Per la realizzazione delle finalità di cui in premessa e per assicurare il necessario raccordo tra il Comitato Nazionale e il territorio sono disposte riunioni periodiche con i Presidenti dei Comitati Regionali di Coordinamento e con i Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali con cadenza almeno semestrale.
Art. 5.
Le spese di funzionamento del Comitato Nazionale e del Gruppo Tecnico Scientifico, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione, sono a carico della Direzione Generale per lo Studente, per il Dipartimento per l'Istruzione, e della Direzione Generale per lo studente ed il diritto allo studio, per il Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, per le rispettive appartenenze.
I componenti del Comitato Nazionale estranei all'Amministrazione sono equiparati, ai fini del trattamento economico di missione, alla qualifica di dirigente di prima fascia.
Il rimborso delle spese relative al predetto trattamento economico di missione, a cura della Direzione Generale per lo studente - Dipartimento per l'istruzione - graveranno, per l'esercizio finanziario 2004, sul capitolo 1397.
Art. 6.
Non sono in ogni caso previsti gettoni di presenza, né alcun altro compenso inerente al lavoro svolto dai componenti il Comitato Nazionale nonché il Gruppo Tecnico Scientifico.
IL MINISTRO f.to Letizia Moratti |
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