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 Normativa


Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca


D.M. N. 59 DEL 23 LUGLIO 2004

VISTA la legge 6 ottobre 1988, n. 426;
VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003;
VISTO il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti;
VISTO il decreto Legge n. 240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306;
VISTO il decreto Legge n. 16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge 23 marzo 2001, n. 117;
VISTO il decreto Legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333;
VISTO il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143;
TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, nonché di quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2004/2005;
VISTO il D.P.R. 19 novembre 2003, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2003, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004/2005, con la quale è assegnato un contingente di personale docente, educativo ed A.T.A. di 15.000 unità;

DECRETA

DISPOSIZIONI SULLE ASSUNZIONI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A.
anno scolastico 2004-2005

ART. 1
Contingente

1.1 Il contingente complessivo di quindicimila assunzioni a tempo indeterminato, autorizzato come nelle premesse, è così ripartito:
12.363 unità di personale docente; 2.500 unità di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 137 unità di personale educativo.
1.2 Il contingente complessivo di 15.000 unità di posti indicato nel precedente comma sul quale possono essere disposte le assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2004-2005 viene ripartito in contingenti provinciali.

ART. 2
Personale docente ed educativo

2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente e per il personale educativo è definito, nelle rispettive allegate tabelle, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni grado di istruzione, classe di concorso o posto di ruolo.
2.2 Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine disponibili per l'intero anno scolastico, dopo la conclusione di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3 Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli e alle graduatorie permanenti.
2.4 Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 - ovvero, in caso di mancata indizione, le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, così come modificata dalle disposizioni contenute nel citato decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 333/2001 e nel decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 5 giugno 2004, n. 143.
2.5 Nel numero dei posti da destinare alle graduatorie permanenti, le assunzioni avverranno prioritariamente per i docenti inclusi nella graduatoria nazionale di cui all'art. 8 bis della legge 6 ottobre 1988, n. 426.
2.6 Qualora non possano essere disposte, rispettivamente nel posto di ruolo o nella cattedra le assunzioni per la totalità dei posti assegnati per assenza delle relative graduatorie concorsuali, ovvero per l'avvenuta copertura di tutte le disponibilità, è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, il recupero di tali eccedenze con l'assegnazione a favore di altre graduatorie. Nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo per gli insegnamenti per i quali risulti da tempo accertata la disponibilità del posto.
2.7 Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.8 Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento in altra provincia prima di tre anni scolastici.

ART. 3
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di 2.500 unità, il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle disponibilità dei posti risultanti a seguito delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali in base all'allegata tabella, con eccezione dei profili professionali relativi al collaboratore scolastico, al direttore dei servizi generali ed amministrativi e all'assistente amministrativo. In tal caso il contingente teoricamente da destinare all'assunzione sul profilo di collaboratore scolastico sulla base del citato criterio proporzionale viene utilizzato per il medesimo profilo al 50%. Il restante 50% viene destinato prevalentemente ai profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assistente amministrativo in ragione dell'aumentato carico di lavoro per tali figure professionali in attesa della definizione della procedura per l'attivazione del nuovo profilo del coordinatore amministrativo e della notevole scopertura nell'organico del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi.
3.2 Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni verranno effettuate sui posti che risultino disponibili per l'intero anno scolastico, dopo le operazioni di assegnazione provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3 Le assunzioni saranno effettuate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti aggiornate a seguito dell'espletamento dei concorsi per soli titoli di cui all'O.M. n. 57 del 27 maggio 2002 ed avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2004 ed effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi saranno effettuate in base alle disposizioni contenute nell'art. 6, comma 10, della Legge 3.5.1999, n. 124, nell'art. 7, comma 7 del D.M. 146/2000 e nell'art. 55 del vigente C.C.N.L. ed avranno decorrenza giuridica 1° settembre 2004 ed economica dal 1° settembre successivo al superamento da parte dell'interessato delle prove finali dello specifico corso di formazione.
3.4 Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve, di cui agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

****************

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
f.to Letizia Moratti




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