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VISTA la legge 6 ottobre 1988, n. 426; VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall'art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488; VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003; VISTO il decreto ministeriale n. 146 del 18 maggio 2000, concernente termini e modalità per la presentazione delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti; VISTO il decreto Legge n. 240 del 28 agosto 2000, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306; VISTO il decreto Legge n. 16 del 19 febbraio 2001, convertito nella legge 23 marzo 2001, n. 117; VISTO il decreto Legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333; VISTO il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito nella legge 4 giugno 2004 n. 143; TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in merito alla consistenza delle dotazioni organiche del personale docente, nonché di quelle del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative per l'a.s. 2004/2005; VISTO il D.P.R. 19 novembre 2003, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, adottato sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2003, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l'anno scolastico 2004/2005, con la quale è assegnato un contingente di personale docente, educativo ed A.T.A. di 15.000 unità; DECRETA 1.1 Il contingente complessivo di quindicimila assunzioni a tempo indeterminato,
autorizzato come nelle premesse, è così ripartito: ART. 2 2.1 Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1.2, il numero delle assunzioni
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale docente e per il personale educativo è
definito, nelle rispettive allegate tabelle, proporzionalmente alle disponibilità dei posti per ogni
grado di istruzione, classe di concorso o posto di ruolo. ART. 3 3.1 Nell'ambito del contingente complessivo di 2.500 unità, il numero delle
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna provincia del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, viene determinato proporzionalmente alle disponibilità dei posti risultanti a
seguito delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili professionali in base
all'allegata tabella, con eccezione dei profili professionali relativi al collaboratore scolastico, al
direttore dei servizi generali ed amministrativi e all'assistente amministrativo. In tal caso il contingente
teoricamente da destinare all'assunzione sul profilo di collaboratore scolastico sulla base del citato
criterio proporzionale viene utilizzato per il medesimo profilo al 50%. Il restante 50% viene destinato
prevalentemente ai profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assistente amministrativo
in ragione dell'aumentato carico di lavoro per tali figure professionali in attesa della definizione della
procedura per l'attivazione del nuovo profilo del coordinatore amministrativo e della notevole scopertura
nell'organico del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi. **************** Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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