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Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca


D.M. n. 61 del 26 luglio 2004

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione;
VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la ricerca", con particolare riferimento all'articolo 1, comma 4, che prevede l'utilizzazione di personale docente per lo svolgimento dei compiti di supervisore di tirocinio e di coordinamento delle attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie e, al comma 5, per le medesime finalità, l'utilizzazione di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, nel limite del contingente previsto all'art. 456, comma 13, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTI i Decreti ministeriali prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM del 15 marzo 2001 con i quali, in attuazione della predetta legge, sono stati determinati i contingenti di personale docente ed educativo da utilizzare a tempo parziale nonché consentite le utilizzazioni a tempo pieno dei dirigenti scolastici e dei docenti della scuola elementare presso le Università per gli anni scolastici dal 1998-1999 al 2002/2003;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed in particolare l'articolo 5 che prevede che, con decreti da adottare, ai sensi dell'art. 1, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano dettate nuove norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
VISTI i Decreti ministeriali n. 44 del 28 aprile 2003 e prot. 1782 del 27 giugno 2003 con i quali, in attesa delle nuove norme sopra indicate, è stato stabilito di non dar corso, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, alle procedure previste dai Decreti ministeriali prot. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e prot. 9342/DM del 15 marzo 2001 per la selezione del personale dirigente, docente ed educativo da utilizzare, a tempo pieno o a tempo parziale, nei Corsi di laurea e nelle Scuole di specializzazione e di provvedere, per garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti, alla proroga, per l'anno scolastico 2003/2004, delle utilizzazioni aventi scadenza 1° settembre 2003;
VISTO il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTI i DD.MM. 18 maggio 2004 e 10 giugno 2004 concernenti, rispettivamente, "Definizione modalità e contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'anno accademico 2004/2005" e "Numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) anno accademico 2004/2005";
VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di stato e di università" ed in particolare l'art. 3-quater recante "proroga dell'utilizzazione di personale";
CONSIDERATO che con l'art. 3-quater della legge n. 143/2004 è stata disposta la proroga delle utilizzazioni del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 dicembre 1998 e dal D.M. 28 aprile 2003, n. 44;
CONSIDERATO che il medesimo art. 3-quater della legge n. 143/2004 sospende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315;
RITENUTA la necessità di provvedere, per l'anno scolastico 2004/2005, alla proroga anche delle utilizzazioni disposte ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 dicembre 1998 e già prorogate per l'anno 2003/2004 per effetto del D.M. prot. n. 1782 del 27 giugno 2004 non preso in considerazione dall'art. 3-quater sopra citato;

DECRETA

Articolo 1

Per le finalità di cui alla premessa, per l'anno scolastico 2004/2005 gli organismi preposti provvedono alla proroga dell'utilizzazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del Decreto ministeriale prot. n. 33733/BL del 2 dicembre 1998 e che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1782 del 27 giugno 2003.

Articolo 2

Le proroghe delle utilizzazioni disposte per l'anno scolastico 2004/2005 ai sensi dell'art. 3-quater della legge 4 giugno 2004, n. 143, e del precedente articolo 1 non comportano la perdita della sede di titolarità per cui i posti che si renderanno disponibili saranno coperti con provvedimenti aventi effetto limitato all'anno scolastico medesimo.

Roma, 26 luglio 2004

firmato Il Ministro

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