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DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA Roma, 29 luglio 2004 IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 6 ottobre 1988, n.426; VISTO il D.D.G. 21 aprile 2004 emanato in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2004, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006; VISTA la legge 4 giugno 2004, n. 143 - Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97; VISTO il D.D.G. 7 giugno 2004 applicativo delle disposizioni contenute nella predetta legge di conversione; VISTO il decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186 e, in particolare, gli articoli recanti norme di interpretazione autentica di disposizioni contenute nella legge 4 giugno 2004, n. 143; CONSIDERATA la necessità di emanare un apposito provvedimento che recepisca le disposizioni contenute nella legge di conversione n. 186 citata; DECRETA: 1. A norma dell'art. 8 nonies, 2° comma, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella legge 27 luglio 2004, n. 186, l'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legge 3 luglio 2001, n.255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n.333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.
Art. 2 1. A norma dell'art. 8 nonies, 1° comma, 1° periodo, della citata legge n. 186/2004, il punto B.3), lettera b-bis) della tabella di valutazione annessa al decreto legge 7 aprile 2004, n.97 convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n.143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole.
Art. 3 1. A norma dell'art.8 nonies, 1° comma, 2° periodo, della citata legge n. 186/2004, il punto B.3), lettera h) della tabella di cui al precedente periodo (articolo 2 del presente Decreto) si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
Art. 4 Tutte le disposizioni contenute nei decreti direttoriali 21 aprile 2004 e 7 giugno 2004, citati in premessa, sono modificate in conformità alle disposizioni emanate con la Legge 27.7.2004 n. 186 e richiamate nel presente decreto.
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