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Dipartimento per l'istruzione
Per opportuna conoscenza di codesti Uffici, si trasmette in allegato la sentenza n° 1 del 14/1/2004 con cui il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, ha precisato - ribadendo peraltro un precedente orientamento già esplicitato - che la legge 19 del 7/2/1990 (secondo cui la destituzione del pubblico dipendente, dopo una condanna in sede penale, può essere inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla conoscenza della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni) deve interpretarsi nel senso che il secondo termine di novanta giorni decorre dalla "scadenza virtuale" del primo, sicché il tempo che non può essere superato, a pena della violazione della perentorietà del termine, è quello totale di duecentosettanta giorni. Nel corpo della suddetta sentenza il medesimo concetto viene ribadito anche in ordine alla disposizione di cui alla successiva e vigente legge n° 97 del 27/3/2001 (secondo cui il procedimento disciplinare deve essere iniziato o proseguito entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna e deve concludersi entro centottanta giorni). IL DIRETTORE GENERALE Destinatari |
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