archivio.pubblica.istruzione.it top
spacer


Attenzione:
sezione in aggiornamento

Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente


Torna alla homepage




 
header  Normativa

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio IX

Prot. n. 3207 Roma, 8 novembre 2004

Destinatari

Oggetto:  Impugnazione di atti ministeriali. Regolamento di competenza.
Nota MIUR n. 891/03.

       Pervengono a questo Ufficio ordinanze di accoglimento o di rigetto di istanze di sospensione, o interlocutorie, emesse dai Tar locali su ricorsi con cui sono stati impugnati atti amministrativi generali emanati dal MIUR, senza che sia stata presentata istanza di regolamento di competenza da parte delle Avvocature distrettuali.
       Come già evidenziato con nota di questo Ufficio prot. n. 891 dell'11.3.03, per evitare che sulle materie disciplinate con atti aventi effetti su tutto il territorio nazionale, intervengano pronunce contrastanti, si pregano codesti Uffici di richiamare l'attenzione delle Avvocature sulla necessità di eccepire sempre, in sede di memoria difensiva, la competenza del Tar adito, mediante richiesta di regolamento di competenza a favore del Tar Lazio.
       Com'è noto, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 4, della L. 21.7.2000, n. 205 (manifesta infondatezza del regolamento di competenza), il Tar non procede all'esame della domanda cautelare (fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 3 cit. L. n. 205: misure cautelari provvisorie nei casi di estrema gravità e urgenza) e dispone l'immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino

Destinatari

Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Indietro

spacer

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

Centralino 06 5849.1