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DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII

Circolare ministeriale n. 4
Prot. n. 198
Roma, 12 gennaio 2005
  Destinatari

Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2005 - 2006.


       Com'è noto, l'art.21-9 comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
       Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 10-1-2005 che il tasso d'inflazione programmato per il 2005 è pari all'1,6%.
       Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata legge 28-2-1986, n.41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2005-2006, in ragione dell'1,6%, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone
limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2004-2005 riferito all'anno d'imposta 2003 rivalutazione in ragione del 1,6%, con arrotondamento all'unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2005-2006 riferito all'anno d'imposta 2004
1
 euro 4.475,00  72,00  4.547,00
2
 euro 7.425,00  119,00  7.544,00
3
 euro 9.546,00  153,00  9.699,00
4
 euro 11.401,00  183,00  11.584,00
5
 euro 13.255,00  213,00  13.468,00
6
 euro 15.023,00  241,00  15.264,00
7 e oltre
 euro 16.789,00  269,00  17.058,00


       Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).
       Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.3, comma 94, legge 24 dicembre 2003,n.350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) - secondo cui "gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
       Non essendo intervenute modifiche nella situazione di fatto e di diritto, nel cui contesto è stata emessa la disposizione citata, la stesa continua, infatti, ad esplicare i propri effetti.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

  Destinatari:

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
TRENTO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente agli Studi della Regione Autonoma Valle D'Aosta
AOSTA

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