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 Normativa

Dipartimento per l'istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uffici 4 e 5

C.M. n. 58
Prot. N. 1274 /DIP/U04
Roma, 21 giugno 2005

Allegati Destinatari

Oggetto: Anno scolastico 2005/2006 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto

La presente circolare reca istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento, per l'anno scolastico 2005/2006, degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Gli adempimenti di cui alla circolare in questione rivestono particolare urgenza in quanto propedeutici alle operazioni di inizio del prossimo anno scolastico (sistemazioni, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed ATA).
E' appena il caso di precisare che gli interventi di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto debbono tener conto del nuovo impianto ordinamentale previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, e dalle disposizioni attuative dello stesso.
Perché la SS.LL. possano disporre di un quadro sistematico delle disposizioni che disciplinano la materia degli adempimenti finalizzati all' avvio del prossimo anno scolastico, si richiamano:

- la circolare n. 90 del 30.12.2004, avente ad oggetto "iscrizioni nella scuola dell'infanzia e alle classi di ogni ordine e grado nell'a.s. 2005/2006;
- la circolare n. 29 del 5.3.2004, recante indicazioni e istruzioni in ordine all'applicazione di taluni aspetti e profili rilevanti del Decreto legislativo n.59/2004;
- lo schema di decreto interministeriale, concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2005/2006 - e la C.M. n. 36 in data 8.3.2005 esplicativa e di commento del D.I. stesso;
- il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 13 giugno 2005, relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2005/2006;
- la circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004, concernente lo studio delle due lingue comunitarie nella scuola secondaria di I grado.

1. Formazione delle classi

Come è stato anche nel passato evidenziato, la puntuale e corretta determinazione e formazione delle classi e dei posti richiede apporti e collaborazioni dei diversi soggetti ed organismi a vario titolo competenti e coinvolti, e si rivela di fondamentale importanza ai fini di uno stabile e ordinato assetto delle istituzioni scolastiche. L'istituzione delle classi e dei posti deve, pertanto, poggiare su previsioni di carattere duraturo che copriranno l'intero sviluppo dei relativi corsi.
Premesso che la normativa vigente stabilisce che si deve procedere all'esatta definizione del numero delle classi e dei posti e della relativa articolazione nella fase di predisposizione degli organici di diritto, ne consegue che eventuali interventi di modifica dei citati organici configurano operazioni di carattere non ordinario, intese a realizzare, nel rispetto della normativa vigente, adeguamenti alle effettive esigenze della scuola e ad assicurare la funzionalità delle stesse.
In coerenza con quanto sopra, nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico di diritto siano state costituite classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 che disciplina la formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2003/2004, nonché dal D.I. n. 141/99 concernente le classi che accolgono alunni portatori di handicap), le SS.LL., su segnalazione adeguatamente motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri, autorizzeranno i dirigenti stessi a dimensionare tali classi in conformità di quanto previsto dalle citate disposizioni. Ovviamente dovrà essere preliminarmente verificato che le consistenze degli alunni segnalate dai Dirigenti scolastici al fine della determinazione degli organici siano quelle effettive e che, pertanto, non si determinino significativi scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello dei frequentanti.
Pertanto, anche la possibilità riconosciuta ai dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, non costituisce adempimento di ordinaria gestione, ma operazione resa necessaria per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità previste per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto e tali da determinare la formazione di classi con un numero di frequentanti eccedente quello stabilito dalle vigenti disposizioni.
L'adempimento in questione dovrà essere formalizzato con provvedimento debitamente motivato, da comunicare tempestivamente ai CSA ed alle SS.LL., per quanto di rispettiva competenza. L' attivazione di nuove classi, ai sensi della legge 333/2001, da parte dei dirigenti scolastici, nonché l' autorizzazione al funzionamento di nuove classi da parte delle SS.LL., nel rispetto dei parametri di cui al DM 331/98, dovrà essere sempre preceduta da una attenta analisi, riferita a ciascuna scuola, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, e determini aggravi per l'erario, dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto.
A tale ultimo riguardo, si fa rinvio alla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento degli 'organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Peraltro, con riferimento alle situazioni previste dal comma 1 dell'art. 6 dello schema di decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2005/2006, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, possono essere mantenute, in via eccezionale e con adeguata motivazione, anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.
Anche l'eventuale istituzione di nuove classi dei corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, si intende subordinata alla formale autorizzazione da parte delle SS.LL., da rilasciare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni e semprechè ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98. Si ricorda che le classi iniziali dei predetti corsi serali potranno essere attivate solo in presenza di un numero di alunni corrispondente a 20 unità o tendenzialmente vicino alle 20 unità.
Si ribadisce quanto rappresentato nei precedenti anni scolastici, in ordine alla necessità che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni vengano concessi solo in presenza di situazioni particolari, adeguatamente motivate. Appare evidente che anche ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione del nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.
In relazione a quanto sopra, le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni utile iniziativa (puntuali e mirate verifiche, interlocuzioni con le istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un accurato esame e verifica delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento dei dati in possesso del Sistema Informativo.
I dirigenti scolastici dovranno comunicare entro il 10 luglio p.v. ai competenti CSA, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica; peraltro, deve ritenersi comunque eccezionale l'istituzione di nuove classi nel periodo successivo alla predetta data del 10 luglio.
Si rammenta che, sempre per effetto del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, dopo il 31 agosto. Le SS.LL. vorranno richiamare l'attenzione degli Uffici competenti e delle istituzioni scolastiche in ordine all'esigenza di comunicare tempestivamente e comunque entro il 31 agosto p.v., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, il numero delle classi autorizzate ai sensi del D.M. 331/98, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti disposti in conformità di quanto previsto dalla legge 268/2002. I citati dati debbono essere trasmessi a questo Ufficio utilizzando l'allegato modello A, da restituire, debitamente compilato, via e-mail a gildo.deangelis@istruzione.it o a mezzo fax 06 58492848. Ovviamente tale modello va di volta in volta aggiornato in relazione alle eventuali modifiche del numero delle classi comunicate al Sistema informativo.
Tale adempimento, richiesto, tra l'altro, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è necessario per poter disporre di elementi e di dati attendibili all'atto dei ricorrenti riscontri.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche alla composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che consenta di ridurre il numero delle scuole in cui presta servizio. La modifica della composizione della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.

2. Scuola dell'infanzia - risorse disponibili ed eventuale applicazione dell'istituto degli anticipi

Com'è noto, la scuola dell'infanzia non ha carattere obbligatorio e , pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n.333/01 relativo all'obbligo di istituire, in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, nuove classi in presenza di un incremento di alunni iscritti. Ne consegue che eventuali domande di iscrizione in esubero rispetto alla capienza delle sezioni autorizzate, non possono consentire variazioni in aumento del numero sezioni e di conseguenza dei posti.
Giova comunque evidenziare che, nell' ottica di una graduale generalizzazione del servizio e della sperimentazione degli anticipi previsti dalla legge 53/03, anche per l' anno scolastico 2005/2006 si è ulteriormente incrementata la dotazione organica della scuola dell'infanzia con il consolidamento in organico di diritto dei 408 posti, già assegnati nella situazione di fatto dell'a.s. 2004/2005 e finanziati con l'art. 7, comma 5, della legge 53/03, e con l'attribuzione, sempre in organico di diritto, di ulteriori 410 posti istituiti con quota parte delle risorse previste dalla legge n. 311/94 (finanziaria del 2005); pertanto, il numero complessivo dei posti in aumento istituiti in organico di diritto ammonta a 818 unità. Per quanto riguarda la frequenza degli alunni anticipatari, la C.M. n. 90, del 30 dicembre 2004, relativa alle iscrizioni alle scuola dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, ha confermato, anche per l'a.s. 2005/2006, la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini e le bambine che compiranno tre anni di età entro la data del 28 febbraio 2006. La frequenza sarà consentita, esclusivamente, alle condizioni previste al paragrafo "anticipi "della circolare stessa.

3. Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria

Com'è noto, il contingente dei posti relativo allo studio generalizzato della lingua straniera ai sensi dalla legge n.53/03, è stato computato nell'ambito della dotazione complessiva degli organici di diritto, come risulta dalla tabella B) allegata allo schema di decreto interministeriale. Per l'individuazione delle quantità orarie e la determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano, nel rispetto delle necessarie flessibilità, i criteri utilizzati per la definizione degli organici relativi all'insegnamento della lingua (cfr. C.M. n. 58 del 9 luglio 2003 paragrafo 2).
Si premette che in tutte le prime e seconde classi dovrà essere impartito l'insegnamento della lingua inglese, e che nelle classi successive alle prime e alle seconde si proseguirà nello studio della lingua (anche diversa dall'inglese) praticata nell'anno scolastico 2004/2005. Si rammenta che l'art. 1, comma 128, della legge finanziaria 2005 prevede che l'insegnamento delle lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe, o da altro docente facente parte dell'organico di istituto, semprechè in possesso dei requisiti richiesti. Solo in via residuale potranno, pertanto, essere istituiti posti da destinare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando l'esigenza di assegnare a ciascun docente almeno 18 ore di insegnamento. Le ore eventualmente non utilizzate per la costituzione di posti interi, concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità da destinare alle operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomina; tali ore dovranno essere comunicate al sistema utilizzando l'apposita funzione attivata nel corrente anno scolastico.
Si ribadisce che la previsione di cui al citato art. 1, comma 128 della legge finanziaria 2005, relativa all'assegnazione dei docenti specialisti su posto comune, potrà trovare attuazione solo una volta espletati i corsi di formazione linguistica previsti dalla medesima legge finanziaria.
Per quel che concerne le attività, comprensive della mensa, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 59/04 (già tempo pieno), poiché da riscontri effettuati risulta che in sede di elaborazione dell'organico di diritto, i posti assegnati a livello regionale sono stati completamente utilizzati, nessuna ulteriore istituzione di posti per tali finalità, si renderà possibile nell'attuale fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

4. Scuola secondaria di I grado

In conformità di quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.59/04, la riforma della scuola secondaria di I grado, per l'a.s. 2005/2006, troverà applicazione anche nelle classi seconde, mentre andrà a regime, nell' intero corso di studi, dall'a.s. 2006/07. Come più volte si è avuto modo di precisare, nell'attuale fase transitoria, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.L.vo n.59/04, le articolazioni e le consistenze delle cattedre e delle ore continuano ad essere determinate sulla base di quanto previsto dal DPR 14.5.82, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quel che concerne le attività, comprensive della mensa, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 59/04 (già tempo prolungato) poiché da riscontri effettuati è risultato che già in sede di elaborazione degli organici di diritto i posti assegnati a livello regionale sono stati completamente utilizzati, nessuna ulteriore istituzione di ore e di posti per tali finalità, si renderà possibile nell'attuale fase di adeguamento degli organici alle situazioni di fatto.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno provvedere ad assicurare gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e il servizio di assistenza educativa alla mensa entro i limiti delle risorse e delle dotazioni a ciascuna attribuite.
Fermo restando quanto sopra, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del più volte citato decreto legislativo n. 59/04, sono tenute ad adottare l'impianto pedagogico, didattico ed organizzativo di cui alla Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati (allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo individuato nell'allegato D.
Resta inteso che dall'adeguamento delle configurazioni orarie delle cattedre ai nuovi piani di studio, di cui all'art. 14, comma 4, del D.L.vo n.59/04, non potranno derivare situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari. Nei confronti di quei docenti il cui orario obbligatorio dovesse subire contrazione per effetto dei nuovi assetti orari previsti dalle Indicazioni nazionali, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del citato D.L.vo n.59/04, assicureranno il completamento dell' orario, nel limite delle 18 ore, con ore di insegnamento obbligatorio comunque presenti nella scuola e/o utilizzando le ore eventualmente disponibili della quota opzionale facoltativa. Qualora tale completamento non si rendesse possibile o non dovesse risultare sufficiente ai fini predetti, i docenti titolari saranno impiegati nella scuola stessa in iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie ( art.6 del CCNI sulle utilizzazioni).
Le cattedre e i posti costituiti con le ore di insegnamento comunque presenti nella scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico.
Relativamente a taluni insegnamenti, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

  1. Lingue comunitarie
    Com'è noto, la dotazione organica di diritto della lingua straniera è stata determinata, per l'anno scolastico 2004/2005 e fino alla entrata a regime della scuola secondaria di I grado, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Decreto legislativo n.59/04, con riferimento alla sola lingua insegnata in ciascun corso e sulla base delle consistenze orarie stabilite dal citato DPR n.782/82. A tale dotazione è stata aggiunta quella relativa alla sperimentazione della seconda lingua straniera, ove già attivata.
    Da quanto sopra è derivato che la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) è stata determinata solo in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto ed ha costituito un contingente a parte, non rientrante nelle consistenze organiche fissate con il D.I. relativo agli organici di diritto. Per il 2005/2006, ultimo anno soggetto al regime transitorio di cui al citato decreto legislativo n.59/04, continuerà ad applicarsi il criterio sopra accennato. Ne consegue che per la quantificazione del numero delle ore da assegnare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua) e per l'impiego del personale docente incaricato a tempo indeterminato, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6 del CCNI e dal paragrafo 16 della circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004.
    Perché questo Ministero possa avere esatta contezza delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi dell' eventuale ora facoltativa, le SS.LL. vorranno invitare le istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo i relativi dati ed elementi conoscitivi, utilizzando la funzione di rilevazione già attivata in organico di fatto nel corrente anno scolastico. Si prega di vigilare attentamente sul puntuale espletamento di tale adempimento.
    Una volta conclusa la predetta rilevazione, la SS.LL. vorranno disporre per l'elaborazione e la trasmissione dei dati di cui all'unito modello B, da restituire, compilato in ogni sua parte, entro il 15 settembre p.v., mediante posta elettronica, all'indirizzo gildo.deangelis@istruzione.it ovvero al numero di fax 06 58492848.

  2. Educazione tecnica
    In conformità di quanto previsto dalla C.M. n. 54 in data 6 luglio 2004, i docenti di educazione tecnica anche per l'anno 2005/2006 saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro dell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia". Considerato che il monte ore di insegnamento di tecnologia, in base alle Indicazioni nazionali, è inferiore a quello relativo all'insegnamento di educazione tecnica previsto in ciascuna classe dal DPR n. 782/82 e successive modifiche, i docenti di educazione tecnica interessati da eventuali riduzioni completeranno l'orario di cattedra sia con ore di insegnamento della stessa materia, comunque disponibili nell'ambito della scuola, sia con ore di attività facoltative opzionali (comprensive anche delle attività laboratoriali ed informatiche) di cui all'art. 14 comma 5, del D.L.vo 59/2004. Qualora i citati completamenti non risultassero sufficienti ai fini predetti, i docenti saranno impiegati nella stessa scuola in iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
    Si ritiene opportuno precisare che i posti costituiti con le ore di insegnamento di educazione tecnica comunque disponibili nell'ambito della scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali, sono utilizzabili per tutte le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico.

  3. Strumento Musicale
    Anche per tale insegnamento si intendono confermati i criteri seguiti per la determinazione delle dotazioni organiche secondo la previgente normativa. Pertanto, non si segnalano innovazioni rispetto a quanto stabilito per il decorso anno scolastico. Si ricorda che in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto non è consentita l'attivazione di nuovi posti relativi allo studio dello strumento musicale.


5. Costituzione delle cattedre della scuola secondaria di I e II grado

Come è noto, in applicazione dell'art.35 comma 1 della legge 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina".
Tale operazione è stata effettuata solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle cattedre interne.
Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle lingue straniere e alle classi di concorso A028, A030, A032, sono state strutturate su 18 ore di insegnamento nei limiti in cui è stato possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne.
In relazione a quanto sopra i posti costituiti ai soli fini della salvaguardia della titolarità, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale sugli organici per l'anno 2005/2006, qualora si siano resi vacanti nel corso dei movimenti, sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione.
Nel caso, invece, detti posti siano rimasti occupati dai titolari al termine dei movimenti, le istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei titolari, fermo restando il limite delle 18 ore settimanali. Ove necessario per il miglior funzionamento dei servizi scolastici, anche sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione e aggiungendo, se possibile, quelle ore che consentano, entro il limite delle 18 ore, di assicurare una migliore funzionalità alla cattedra.

6. Posti di sostegno

Si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga. Per quel che concerne il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 compete poi alle SS.LL. l'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
Attesa la necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio c.a., le SS.LL. non mancheranno di sollecitare i dirigenti scolastici a rappresentare tempestivamente a codesti Uffici le eventuali esigenze dei posti in deroga.
Tenuto conto del consistente aumento dei posti di sostegno nell'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, le SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione di cui al comma 7 del citato articolo 35, con la massima cautela e attenzione, verificando che siano state attentamente valutate, oltre al numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e l'entità delle risorse professionali disponibili nella scuola. Si ritiene opportuno evidenziare che, anche con riguardo al sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto al fine di renderne edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso eventuali scostamenti che si rendessero necessari.

7. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento

Nel premettere che l'art. 3, comma 88 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha modificato i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94, si evidenzia che l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere disposto nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall'art. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.
Si ritiene importante ribadire che l'espressione "plessi di qualunque ordine di scuola", contenuta nel comma 4 dell' art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado, in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti CSA.

8. Centri Territoriali Permanenti

In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico di diritto non potrà subire incrementi di posti complessivamente istituiti a livello provinciale se non nel caso di assegnazione di docenti in esubero non diversamente utilizzabili.

9. Progetti

Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la prosecuzione dei progetti in atto, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2004/2005, ed abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale. E' appena il caso di precisare che tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti. A tale riguardo lo scrivente Dipartimento fa riserva di ulteriori indicazioni.

10. Conferimento delle supplenze

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche istruzioni ed indicazioni.
Si richiama l'esigenza di assicurare, comunque, prioritariamente il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione.

11. Personale ATA

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la possibilità da parte delle SS.LL. di istituire nuovi posti nelle situazioni di fatto ricorre esclusivamente nei casi in cui le richieste dei dirigenti scolastici si riferiscano a scostamenti dell'organico di diritto eccedenti rispetto alle quantità previste per la costituzione dei posti ai sensi dello schema di decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico 2005/2006 e/o a situazioni sopravvenute, da motivare adeguatamente da parte dei dirigenti scolastici interessati, sulla base di un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione.
Com'è noto, l'art. 35 della citata legge n. 289/2002 ha disposto, a decorrere dal 1 settembre 2003, la cessazione dal collocamento fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo ai compiti del profilo di appartenenza e la conseguente restituzione del personale stesso ai compiti d'istituto. L'assegnazione della sede di titolarità al predetto personale, anche a seguito dell'espletamento delle operazioni di trasferimento disposte su domanda degli interessati, ha determinato, in numerose scuola, con specifico riguardo al profilo dei collaboratori scolastici, la concentrazione di più unità di personale inidoneo. In relazione alle difficoltà che da tale situazione sono derivate alla puntuale erogazione del servizio, questo Ministero, nell' anno decorso, demandò alle SS.LL. il compito di valutare se ricorressero le condizioni atte a giustificare, in talune scuole, contenuti incrementi di posti, e ciò tenendo anche conto della presenza di personale destinatario di contratti di appalto per i lavori di pulizia. Fu, pertanto, predisposta un'apposita tabella recante gli incrementi di posti di cui le SS.LL. potevano disporre.
Ciò premesso, nella fondata previsione che il problema sopra accennato possa riproporsi anche nell'a.s. 2005/2006, si fa riserva di comunicare, una volta effettuati i movimenti, il contingente di posti da utilizzare per le stesse finalità. Tale contingente potrà essere, a giudizio delle SS.LL., e ricorrendone le condizioni, impiegato anche per garantire la funzionalità del servizio nelle istituzioni scolastiche articolate su più plessi.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali.
Al fine di consentire il monitoraggio per l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:

- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la quantificazione rigorosa delle risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati.
Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo l'EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Si fa riserva di impartire specifiche indicazioni e istruzioni per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to - Pasquale Capo -

Allegati

Modello A e modello B

Destinatari

Ai Direttori Generali Regionali
LORO SEDI


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