Il Ministro dell'Istruzione
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11 che prevede la possibilità di adottare iniziative finalizzate alla innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione tra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e i relativi allegati;
VISTO il D.M. 28 dicembre 2005, con il quale è stata definita la quota oraria del 20% dei curricoli, rimessa alle istituzioni scolastiche da utilizzare nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni;
CONSIDERATO che il predetto D.M. del 28 dicembre 2005 valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la loro capacità progettuale nella determinazione dell'offerta formativa, consentendo una più efficace individualizzazione dei percorsi di studio, anche alla luce delle esigenze e delle opportunità espresse nei vari contesti territoriali;
DECRETA
Articolo unico
Per le considerazioni svolte nelle premesse, il D.M. 28 dicembre 2005, relativo alla quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche, nelle more delle procedure di formalizzazione, produce i suoi effetti con riferimento agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione secondaria superiore.
IL MINISTRO
f.to Giuseppe Fioroni