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 Prot.n. 125/vm
 

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. V
  Destinatari
Roma, 5 ottobre 2006
Oggetto: Personale ATA - articolo 7 CCNL/2005 - tavolo ex articolo 9 Accordo nazionale 10 maggio 2006 - indicazioni operative.
Si è, di recente, riunito il tavolo di confronto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo nazionale 10 maggio 2006, concernente l'attuazione dell'articolo 7 del CCNL 7/12/2005, al fine di esaminare le problematiche inerenti l'applicazione dell'articolo 4 dello stesso Accordo, in relazione all'esigenza di garantire la necessaria funzionalità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche.

Di seguito si riportano le indicazioni formulate nel corso dei lavori:

"Le parti ritengono opportuno evidenziare, in premessa, che l'affidamento delle ulteriori e più complesse mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica, come richiesto dall'articolo 6, CCNL 2002/2005 e come espressamente richiamato dall'articolo 4, comma 2, dell'Accordo nazionale.

In merito alle questioni esaminate, si conviene quanto segue:
  1. In attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 4, dell'Accordo nazionale 10 maggio 2006, mediante la contrattazione di scuola viene definita l'organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei compiti e delle mansioni, necessaria a garantire la funzionalità dell'istituzione scolastica, compresa la sostituzione del DSGA. Per il perseguimento di tali finalità è utilizzato sia il personale individuato quale titolare dell'articolo 7 sia quello destinatario degli incarichi specifici di cui all'articolo 47 del CCNL citato.

  2. L'attribuzione della posizione economica di cui all'articolo 7 comporta comunque, da parte del beneficiario, lo svolgimento delle mansioni, individuate tra quelle previste dal comma 3, dell'art. 7 e definite con la contrattazione di scuola di cui al punto 1. L'assegnazione del personale, ivi compreso quello individuato come titolare dell'articolo 7, ai plessi, succursali e sezioni staccate, viene disposta esclusivamente secondo le modalità di utilizzo definite dalla contrattazione integrativa di istituto, secondo quanto previsto dell'articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente.

  3. L'assistente amministrativo titolare del beneficio economico di cui all'articolo 7, in analogia a quanto previsto per l'articolo 47 CCNL/2003, non è tenuto, se non consenziente, alla copertura del posto di DSGA qualora lo stesso posto risulti vacante e/o disponibile per l'intero anno scolastico. Il personale che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di supplenze.

  4. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all'allegato 1 dell'Accordo 10 maggio 2006, gli aspiranti utilmente inseriti nelle graduatorie definitive di cui all'articolo 6, comma 2, dello stesso Accordo, che a seguito delle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2006/2007 siano stati trasferiti in altra provincia, mantengono il diritto all'attribuzione della posizione economica, previo superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle posizioni economiche di cui all'allegato 1 dell'Accordo nazionale 10/5/2006, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria."


Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente nota con la massima urgenza agli Uffici scolastici provinciali che, a loro volta, avranno cura di trasmetterla alle istituzioni scolastiche di pertinenza, al fine di garantire la necessaria uniformità di applicazione e di gestione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 7 e dell'Accordo nazionale citati.

Le SS.LL. sono, altresì, pregate di assumere ogni iniziativa ritenuta opportuna affinché i corsi di formazione siano conclusi sollecitamente e, comunque, entro il prossimo mese di novembre; dell'avvenuta conclusione dei corsi e della contestuale adozione dei provvedimenti conseguenti, le SS.LL. vorranno fornire cortese, tempestiva comunicazione a questa Direzione Generale.


IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino


Destinatari

AI DIRETTORI GENERALI
DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI
e, p.c.
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Servizio Centrale per il Sistema informativo integrato
Ufficio V
Piazza Dalmazia,1 ROMA
e, p.c.
All'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni)
Via del Corso ROMA

aggiornato: 02/03/2010
 
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