Si trasmette il decreto ministeriale prot. n. 776 del 31.01.2006, con cui, in applicazione del decreto legislativo n. 59/2004, viene stabilita, per l'anno scolastico 2006/2007, la data per l'anticipazione delle iscrizioni alla scuola dell'infanzia e al primo anno della scuola primaria.
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, è di tutta evidenza che possono iscriversi anche le bambine e i bambini nati il 29 febbraio 2004.
Con l'occasione, ad integrazione di quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 93 del 23.12.2005, concernente le iscrizioni degli alunni per l'anno scolastico 2006/2007, si chiarisce che il termine ultimo per il compimento del sesto, del settimo, dell'ottavo, del nono e del decimo anno di età, ai fini dell'iscrizione agli esami di idoneità per la frequenza, a decorrere dal 1° settembre 2006, rispettivamente delle classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di I grado, viene fissato al 30 aprile 2007, in conseguenza di quanto prevede il citato decreto ministeriale n.776.
Si ritiene, inoltre, utile precisare che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della normativa di riferimento, gli alunni soggetti all'obbligo scolastico, che si avvalgono dell'istruzione privata, assicurata presso strutture scolastiche organizzate (scuole private non paritarie), non sono tenuti a sostenere, al termine di ciascun anno scolastico, esami di idoneità alla classe successiva, ivi compresi, al termine della scuola primaria, gli esami di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di I grado.
In tal caso, pertanto, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l'assolvimento del diritto-dovere, di cui al decreto legislativo n. 76/2005, è sufficiente che i genitori, che si sono avvalsi di tale facoltà, producano, al termine di ciascun anno scolastico, all'istituzione scolastica statale di riferimento una attestazione rilasciata dalla scuola privata non paritaria circa la frequenza della scuola medesima.
L'obbligo di sostenere esami di idoneità al termine di ciascun anno scolastico permane, invece, nei confronti degli alunni in età di scolarizzazione obbligatoria che si avvalgono dell'istruzione paterna, ivi compreso il caso di passaggio da tale tipo di istruzione a quella impartita in scuole statali o paritarie.
Infine, si richiama l'attenzione su quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 93/2005, concernente le iscrizioni degli alunni per l'anno scolastico 2006/2007, secondo cui si raccomanda vivamente di porre in essere, conformemente al disposto di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005, tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di coloro che ne siano sprovvisti, affinché il diritto-dovere all'istruzione possa trovare attuazione nella misura piùù ampia e partecipata.
A tal fine, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono consentire, a coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione, di sostenere, anche in corso d'anno, gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (ex licenza media).
Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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