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 Prot. 1853
 

Ministero dell'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola - Uff. IV
Destinatari
Roma, 23 giugno 2006
Oggetto: Ulteriori chiarimenti al CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a.s.2006/07 sottoscritto il 6.6.2006.
In riferimento a vari quesiti pervenuti si forniscono, sentite le organizzazioni sindacali, le delucidazioni che seguono in merito all'applicazione del CCNI di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2006/07 e della relativa Circolare prot. n. 1689 del 7.6.2006 di accompagnamento:
  • La C.M. di accompagnamento sopra citata prevede, al sesto periodo, che le domande di utilizzazione debbono essere indirizzate al C.S.A. di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio. Al riguardo si precisa che, nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alle valutazione della domanda acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza;
  • All'art. 7 - comma 3 - la virgola dopo la parola "Trento" è un refuso pertanto va considerata non apposta;
  • All'art. 7 - comma 1 - l'espressione "anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione" va intesa, ovviamente, nel senso di essere una possibilità aggiuntiva a quella precedente e non alternativa ad essa. Ugualmente l'espressione "nell'ambito dello stesso grado"(alla conclusione del periodo) deve intendersi riferita anche "alla stessa classe di concorso": ciò in sintonia con quanto previsto al successivo comma 13 dell'articolo in questione.
  • La salvaguardia del contingente di assunzioni di cui all'art. 7 - comma 13 - è riferita, ovviamente, oltre che a tutte le assegnazioni provvisorie da fuori provincia anche alle assegnazioni provvisorie provinciali per altra classe di concorso o per altro grado d'istruzione;
  • La disposizione di cui al penultimo periodo del comma 5 dell'art. 7 (personale docente) e del comma 3 dell'art. 18 (personale A.T.A.), in correlazione con quanto stabilito al successivo e ultimo periodo dei suddetti commi, va intesa nel senso che l'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti.
  • Relativamente all'assegnazione provvisoria del personale A.T.A. su posti part-time costituiti su più scuole si chiarisce che, analogamente con quanto avviene per il personale docente, la suddetta possibilità sussiste laddove ci sia stata una specifica richiesta da parte dell'interessato. Coerentemente con i principi generali che regolano la costituzione dei posti orario esterni anche la costituzione di un posto A.T.A. su due scuole dovrà tener conto della facile raggiungibilità delle sedi.
  • Relativamente a tutti i moduli domanda Sezione B -Dati anagrafici - Riquadro "Situazione di ruolo" i dati relativi al comune e scuola di servizio vanno riferiti all'anno scolastico 2005/06. Nei moduli domanda relativi alla scuola secondaria di I e di II grado l'indicazione dei titoli di studio e/o professionali di cui al punto 34 può anche essere effettuata in chiaro.


    f.to IL DIRETTORE GENERALE
    Giuseppe Cosentino


Destinatari

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Centri Servizi Amministrativi
LORO SEDI


aggiornato: 02/03/2010
 
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