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 C.M. n. 51 Prot. n. 915/DIP/U04
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uffici 4 e 5
Allegati Destinatari
Roma, 12 giugno 2007
Oggetto:Anno scolastico 2007/2008 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
In vista dell'imminente inizio delle operazioni di sistemazione e di nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno scolastico, si impartiscono con la presente circolare istruzioni e indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Si sottolinea preliminarmente che la predetta operazione costituisce un adempimento importante per realizzare pienamente quelle condizioni di funzionalità ed efficacia dell'attività delle scuole che, per le variabilità delle situazioni esistenti e sopravvenienti, non abbiano eventualmente potuto essere compiutamente realizzate in sede di elaborazione dell'organico di diritto.
Al fine di assumere, in materia di adeguamento degli organici alle effettive esigenze delle scuola, opportune scelte il più possibile condivise, le SS.LL. vorranno attivare i necessari incontri con gli Assessori Regionali per acquisirne gli orientamenti, in vista di una programmazione integrata dell'offerta formativa.
La C.M. n. 19 del 13 febbraio 2007, che ha trasmesso il decreto interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2007/08, in corso di perfezionamento, oltre a quantificare le riduzioni da operare e a fornire le prime indicazioni sulle modalità operative per raggiungere l'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2007 in organico di diritto e in quello di fatto, ha anche previsto che le suddette riduzioni potevano essere conseguite dalle SS.LL. attraverso strategie autonomamente determinate in funzione degli specifici bisogni del territorio di competenza, valorizzando a tal fine le autonome scelte delle scuole.
Nell'ambito di tali strategie e salvo restando l'esigenza di assicurare l'obiettivo complessivo di contenimento, le SS.LL. hanno operato con flessibilità nella fase di determinazione dell'organico di diritto e ora si apprestano a completare tale adempimento nell'attuale fase di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto.
Va sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto, mentre da un lato dovranno tendere ad una rigorosa razionalizzazione delle effettive esigenze di personale, dall'altro dovranno tener conto degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista dell'obiettivo politico di dare risposte alla domanda di istruzione espressa dalle famiglie, tenendo anche conto del sopravvenuto avvio sin dall'anno scolastico 2007/08 della fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione.
Ciò premesso, fermo restando che alla determinazione del numero delle classi e dei posti, (compresi quelli di organico funzionale espressamente autorizzati per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria) e alla relativa articolazione si è già provveduto all'atto della predisposizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto debbono essere effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla normativa vigente assicurando il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche in relazione al numero effettivo degli alunni. I dirigenti scolastici cui compete, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, l'attivazione di nuove classi per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità fissate per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli organici di diritto, dovranno tener conto della possibilità, come stabilito dal decreto interministeriale relativo agli organici del prossimo anno scolastico, di non procedere a sdoppiamenti in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal D. M. n. 331/98.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti inferiore a quello previsto e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.
Con riferimento alle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 dello schema di decreto interministeriale che disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2007/2008, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, possono essere eccezionalmente mantenute, con adeguate motivazioni, anche se il numero accertato degli alunni risulti di una o due unità inferiore a 20.
Si potrà procedere all'istituzione di nuove classi di corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98, da verificare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni. Si ricorda che le classi iniziali dei predetti corsi serali potranno essere attivate in presenza di un numero di alunni tendenzialmente vicino alle 20 unità.
Si ribadisce l'esigenza che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.
I dirigenti scolastici, dal canto loro, comunicheranno entro il 10 luglio c.a. ai competenti USP, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione, per il completamento dell'orario obbligatorio, all'interno della stessa istituzione scolastica. La richiesta di costituzione di nuove classi dopo la predetta data del 10 luglio configura, comunque, una ipotesi eccezionale.
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, successivamente al 31 agosto. Le SS.LL. vorranno invitare gli uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, entro il 31 agosto p. v., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti disposti ai sensi della legge 268/2002. Tali dati debbono essere trasmessi a questo Ufficio utilizzando l'allegato modello A, che, debitamente compilato in ogni sua parte, va restituito via e-mail a questo Dipartimento - gildo.deangelis@istruzione.it.
Nel modello in questione, di volta in volta aggiornato in relazione alle eventuali modifiche del numero delle classi comunicate al Sistema informativo, dovrà essere indicato anche il numero delle classi e dei posti di tempo pieno e di tempo prolungato attivate nel fatto.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche agli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni.
Poiché alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri alla formazione del quadro delle disponibilità, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti USP.

Personale docente
Per quanto attiene alle disposizioni relative ai singoli ordini e gradi di istruzione si fa esplicito rinvio a quanto disposto con la C.M. n. 45 del 9 giugno 2006, riferita all'adeguamento degli organici dell'a.s. 2006/07, che ha dettagliatamente regolato i necessari adempimenti concernenti la definizione dell'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
Con la presente circolare si evidenziano soltanto alcune specifiche esigenze dei singoli settori:
a) scuola dell'infanzia: si fa riserva di far conoscere l'entità dell'eventuale incremento di posti necessari per eliminare le liste di attesa e continuare nell'azione di graduale generalizzazione del servizio;
b) scuola primaria: come fatto presente nella C.M. n. 19/2007, i dirigenti scolastici nella costituzione dei posti di specialista di lingua dovranno tener conto dei docenti che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento delle lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica. Detti docenti sono tenuti ad insegnare la lingua inglese nelle proprie classi;
c) scuola secondaria di I grado: stante il disposto dell'art. 1 comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la fase transitoria, anche per l'anno 2007-2008 restano confermati, per l'intero corso, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni;
d) tempo pieno e tempo prolungato: qualora in sede di organico di diritto non sia stato possibile soddisfare pienamente le richieste dell'utenza e si renda assolutamente necessaria l'attribuzione di ulteriori posti, in relazione a comprovate e non altrimenti esitabili esigenze delle istituzioni scolastiche, le relative richieste, per evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL.. Tanto anche al fine di ripristinare il tempo pieno e il tempo prolungato secondo modalità organizzative ispirate al modello didattico tradizionale.
e) scuola secondaria di II grado: con circolare prot. n. 802 del 29 maggio 2007, che ha trasmesso il D.M. n. 41/2007, sono state emanate le opportune disposizioni in ordine alla riduzione delle 4 ore settimanali di lezione riferite all'area di approfondimento dell'istruzione professionale. La riduzione, per l'anno scolastico 2007/08 si applica alle sole classi prime.

Posti di sostegno
In attesa di dare attuazione alla previsione dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge 296/2006, si richiama l'osservanza delle disposizioni vigenti per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e dei criteri per la costituzione dei posti in deroga. Tenuto conto che l'attribuzione dei posti in deroga nella situazione di fatto è finalizzata a sopperire all'inadeguatezza del parametro fissato dalla legge n. 449/97, si sottolinea l'esigenza che sia garantita l'assegnazione delle ore di sostegno per le quali ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per quel che attiene al numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Ai sensi dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 le SS.LL. dovranno provvedere all'emissione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
Considerato che i predetti posti debbono essere autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle operazioni entro il 31 luglio c. a., le SS.LL. inviteranno i dirigenti scolastici a comunicare tempestivamente a codesti Uffici le eventuali esigenze di posti in deroga.
Si ritiene opportuno evidenziare che anche con riguardo al sostegno ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che si rendessero necessari.
Centri Territoriali Permanenti
In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, saranno consentiti limitati incrementi di posti qualora ricorrano e siano debitamente motivate le condizioni previste dall'attuale normativa, ciò in attesa di dare applicazione a quanto previsto dalla legge finanziaria n. 296/06.
Progetti
Si conferma che le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento alle situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2006/2007. La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il Ministero dell'economia, valuterà la possibilità della relativa autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti. A tale riguardo saranno diramate ulteriori indicazioni.

Personale ATA

Anche per il personale ATA, la circolare prot. n. 8225 del 23 aprile 2007 che ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2007/08, in corso di perfezionamento, oltre a quantificare le riduzioni da operare per i vari profili professionali, ha previsto che le stesse potevano essere effettuate dalle SS.LL., con la dovuta flessibilità e con le soluzioni ritenute più idonee, non solo in organico di diritto, ma anche nella fase dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto e ciò in analogia con quanto avvenuto per il personale docente.
L'istituzione da parte delle SS.LL. di nuovi posti riferita alle situazioni di fatto si rende possibile solo nei casi in cui vi sia un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione. Tuttavia, le SS.LL. potranno consentire contenute deroghe nei casi, motivati adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici nel rispetto delle norme contrattuali dell'orario di lavoro; ad esempio: in scuole articolate su più plessi, in situazioni di particolare complessità amministrativa e per garantire adeguata sicurezza nei laboratori). Ciò in attesa di ridefinire, alla luce delle nuove competenze attribuite all'autonomia scolastica, i criteri di determinazione degli organici e dei carichi di lavoro.
Nella fondata previsione che nell'a.s. 2007/2008, possano riproporsi in numerose scuole situazioni di difficoltà derivanti da una elevata presenza di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, cessato dal collocamento fuori ruolo, le SS.LL., per compensare le ridotte erogazioni del servizio, valuteranno l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove sono presenti due/tre unità di detto personale inidoneo.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le valutazioni e gli interventi consequenziali.
Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente tecnico si richiamano le modalità di prestazione dell'orario di sevizio che, com'è noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all'art. 52, punto 2, del CCNL del 24 luglio 2003, con particolare riguardo alla manutenzione dei laboratori.
Si ricorda che lo schema di decreto prevede che l'istituzione dei posti nelle fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto dovrà avvenire solo a seguito di formale provvedimento disposto dalle SS.LL., prima che inizi la fase delle utilizzazioni del personale a tempo indeterminato. Detto provvedimento e gli eventuali aggiornamenti, da disporre entro il 31 agosto , vanno trasmessi a questo Dipartimento con cortese sollecitudine.

Monitoraggio
Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli esiti delle disposizioni delle presente circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno all'osservatorio nazionale.
Per consentire il monitoraggio, delle consistenze degli alunni e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza:
- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;
- rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate.
Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo il Sistema informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla luce di eventuali modificazioni del quadro normativo attuale.
Si ringrazia per la collaborazione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
f.to - Giuseppe Cosentino -


Allegati

PDF Allegato
Destinatari

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

e p.c.
Agli Assessori Regionali all'Istruzione
LORO SEDI
aggiornato: 02/03/2010
 
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