VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, e le successive modificazioni;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d);
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della predetta legge del 11 gennaio 2007, n. 1, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi finalizzati, tra l'altro, ad "incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione";
VISTA la Direttiva Ministeriale n. 65 del 26 luglio 2007, con la quale:
-) si stabilisce di includere in un apposito Albo Nazionale per la valorizzazione delle eccellenze gli studenti che abbiano svolto gli Esami di Stato nell’anno scolastico 2006/07 ottenendo il punteggio massimo con lode e degli studenti vincitori di competizioni scolastiche di livello particolarmente elevato, in particolare olimpiadi nelle varie discipline di studio e competizioni nazionali;
-) si assegna un buono agli studenti che abbiano superato gli Esami di Stato nell’anno scolastico 2006/07 con il massimo punteggio e l’attribuzione della lode;
RITENUTO di dover procedere ad individuare altre tipologie di eccellenze conseguite dagli studenti durante il loro percorso di istruzione, al fine di corrispondere, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per il corrente anno, forme di incentivo destinate agli studenti frequentanti il triennio finale dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie, attraverso il riconoscimento sia di elevate prestazioni individuali, sia di risultati raggiunti da gruppi di studenti, qualora siano richieste particolari forme di collaborazione;
EMANA
la seguente direttiva
Articolo 1
In attesa che vengano definite, con l'apposito decreto legislativo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge 11 gennaio 2007, n.1, le modalità organizzative e le procedure finalizzate al riconoscimento ed alla valorizzazione delle eccellenze ottenute dagli studenti, sulla base dei percorsi di istruzione, per quanto attiene ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2006/07 o comunque non oltre il 31 dicembre 2007, in aggiunta agli alunni già individuati nella Direttiva n. 65 del 26 luglio 2007, vengono premiati con un incentivo ed inclusi nell’Albo Nazionale per la valorizzazione delle eccellenze, di cui alla stessa Direttiva, gli studenti che abbiano ottenuto risultati di alto livello in percorsi di elevata valenza scientifica e formativa, secondo i criteri e le modalità specificate nella presente Direttiva.
Articolo 2
La presente iniziativa viene assunta a titolo sperimentale relativamente all’anno scolastico 2006/2007, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, ed i risultati della prima attuazione di quanto previsto dalla citata legge n. 1/2007 sulla valorizzazione delle eccellenze costituirà una valida base di riferimento per la migliore attuazione del decreto legislativo che la stessa legge prevede per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione.
Articolo 3
Al fine di riconoscere e di valorizzare autentici livelli di eccellenza e di competenza, l’individuazione degli studenti da includere nel sopradetto Albo Nazionale, in aggiunta a coloro che abbiano conseguito la lode della Commissione negli Esami di Stato, sarà basata sui risultati ottenuti mediante procedure di confronto e di competizione, nell’ambito di iniziative che prevedano la comparazione tra alunni provenienti da una pluralità di scuole, quali olimpiadi, certamina, gare nazionali o internazionali riconosciute, relative alle varie discipline di studio.
Le iniziative atte al riconoscimento delle eccellenze sono individuate tra le seguenti:
- premi o concorsi o manifestazioni organizzate dall’Amministrazione scolastica o da istituzioni scolastiche, che abbiano livello e rilevanza rispettivamente provinciale, regionale, nazionale o internazionale;
- iniziative riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione ed oggetto di specifici accordi o protocolli d’intesa, organizzate da soggetti od organismi, di natura pubblica o privata, di provata autorevolezza scientifica, quali università, accademie, istituti di ricerca avanzata, associazioni scientifiche o professionali, che assicurino un elevato grado di credibilità e di validità metodologica nelle valutazioni e nei risultati finali.
Articolo 4
Per quanto attiene alle eccellenze conseguite nei percorsi di istruzione, le certificazioni vengono rilasciate, a richiesta dei diretti interessati, anche in collaborazione con i soggetti accreditati, da:
- le Istituzioni Scolastiche, a cura del Dirigente, per i risultati ottenuti in manifestazioni organizzate a livello di Istituto e riconosciute quali iniziative atte all’individuazione delle eccellenze;
- gli Uffici Scolastici Provinciali, a cura del Dirigente, per la certificazione delle eccellenze ottenute in ambito provinciale a vario titolo e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati;
- gli Uffici Scolastici Regionali, a cura del Direttore Generale, per la certificazione delle eccellenze ottenute in ambito regionale a vario titolo e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati;
- il Ministero, per la certificazione relativa ai risultati di competizioni a livello nazionale ed internazionale e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati.
Le istituzioni scolastiche, a cura del Dirigente, provvedono ad iscrivere nell’apposito registro dell’Istituto contenente i dati relativi alle eccellenze, in aggiunta agli studenti che superino gli Esami di Stato conseguendo la lode, anche quegli studenti che ottengano un risultato di eccellenza, certificato come sopra esposto, procedendo altresì alla contestuale affissione all’albo.
Articolo 5
Gli studenti inclusi nell’Albo Nazionale a seguito di risultati di alto livello nei percorsi d’eccellenza, di cui agli articoli 3 e 4, beneficiano di un premio assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione.
I criteri di assegnazione per le singole tipologie di percorsi d’eccellenza e l’ammontare degli importi di tali premi di studio saranno determinati con successivo provvedimento.
Il premio può essere incrementato come eventuale riconoscimento di risultati rilevanti ottenuti in competizioni di livello internazionale.
I premi ottenuti a diverso titolo attraverso differenti percorsi d’eccellenza, o in seguito al punteggio con lode conseguito negli Esami di Stato, sono tra loro cumulabili, così come sono cumulabili con altre eventuali borse di studio di varia natura, finanziate da soggetti pubblici o privati.
Articolo 6
La consegna dei premi di studio agli alunni che hanno conseguito le eccellenze sarà effettuata dal competente dirigente scolastico dell’Istituto frequentato.
Articolo 7
La presente direttiva è trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.
IL MINISTRO
F.to Giuseppe Fioroni |