Ti trovi in:  Home > Normativa
Decreto ministeriale n. 21
 

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Allegati
Roma, 1 marzo 2007
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” e, in particolare, l’articolo 1, comma 601;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del ”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2006, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2007;

VISTO il proprio decreto n.1, datato 2 gennaio 2007 con il quale sono state attribuite ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno 2007;

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 1 febbraio 2001, n. 44, avente per oggetto “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

TENUTO CONTO che il citato articolo 1, comma 601, prevede che debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole statali delle risorse iscritte al “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”;


D E C R E T A

Art. 1
  • Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sotto l’unità previsionale di base 2.1.1.3 – istituzioni scolastiche, al capitolo 1203, denominato “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato” e al capitolo 1204, denominato “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, confluiscono, a decorrere dall’anno 2007, nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche statali autonome e delle scuole annesse ai convitti ed agli educandati, sulla base dei criteri e parametri di cui ai successivi articoli.
Art. 2
  • Le risorse, riferite al “Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato”, sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, con riferimento alle voci e sulla base dei criteri e dei parametri riportati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
  • Le risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie sono determinate in funzione degli importi unitari e delle unità di personale docente e ATA in organico di fatto presso ciascuna istituzione scolastica. Ad eventuali integrazioni finanziarie si procederà - nei limiti di cui alla Tabella 1, Quadro A- a seguito di apposita rilevazione.
  • Le risorse finanziarie relative ai compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa sono determinate sulla base dei criteri e dei parametri di cui alla Tabella 1, Quadro B.
  • I finanziamenti alle scuole sedi di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore e degli esami di idoneità per l’abilitazione all’esercizio della libera professione sono determinati sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1, Quadro C.
  • Il contributo alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, per la fruizione della mensa da parte del personale docente, viene determinato sulla base dei criteri indicati nella Tabella 1, Quadro D.
Art. 3
  • Le risorse riferite al “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche“ sono determinate, per ciascuna istituzione scolastica, sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell’istituzione scolastica, della consistenza numerica degli alunni - come indicato nel successivo articolo -, del numero degli alunni diversamente abili, del numero di plessi e sedi in cui si articola la scuola oltre la sede principale, nelle misure riportate nell’allegata Tabella 2, QUADRO A e B che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  • La quota per alunno, che sarà indicata nella comunicazione del budget annuale alle singole istituzioni scolastiche, è determinata in funzione della media di riferimento riportata nella Tabella 2, Quadro A, nonché della quota derivante dalle assegnazioni per l’anno 2006 e nei limiti delle risorse complessivamente disponibili nell’esercizio finanziario di riferimento.
  • Alle istituzioni scolastiche destinatarie delle direttive ministeriali n. 68 del 28 luglio 2005 e n. 92 del 23 dicembre 2005, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono assegnate, a seguito di apposita rilevazione, le risorse finanziarie sulla base del valore previsto dai contratti, di cui alle citate direttive nonché delle somme relative al pagamento del compenso al personale ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 2, secondo periodo, della citata direttiva n. 92/2005.

  • Il finanziamento da assegnare agli istituti caratterizzati da elevata specificità, non ricompresi nella Tabella 2, Quadro A, è determinato sulla base delle particolari esigenze e tenuto conto delle assegnazioni disposte nell’esercizio precedente per il funzionamento delle istituzioni medesime.
  • Alle istituzioni scolastiche, individuate come scuole capofila nell’ambito territoriale di cui fanno parte, sono ulteriormente assicurate le risorse finanziarie per la corresponsione dei compensi spettanti ai revisori dei conti.
Art. 4
  • Alle istituzioni scolastiche possono essere assegnati, per esigenze straordinarie, previa valutazione degli Uffici scolastici regionali e delle risorse disponibili sugli stanziamenti dei capitoli sopra indicati, finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli determinati sulla base dei parametri indicati nel presente decreto.
Art. 5
  • E’ fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44.
Art. 6
  • Ai sensi di quanto disposto con il decreto dipartimentale n. 1 del 15 gennaio 2007, le risorse finanziarie sono assegnate, alle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1 del presente decreto, dalla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio di questo Ministero con periodicità di norma quadrimestrale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sui due capitoli di cui al medesimo articolo 1. Nell’ultima assegnazione annuale, a saldo, si tiene conto dell’effettivo fabbisogno delle scuole e degli esiti del monitoraggio svolto dagli Uffici Scolastici Regionali.
Art. 7
  • Il programma annuale relativo all’anno 2007 dovrà essere deliberato dal Consiglio d’istituto entro 30 giorni dalla data della comunicazione alle singole scuole dell’entità delle risorse finanziarie, assegnate per il medesimo anno 2007.
  • Entro il medesimo termine di trenta giorni, le istituzioni scolastiche che abbiano già provveduto all’approvazione del programma annuale provvederanno alle eventuali occorrenti modifiche.
Art. 8
  • Il presente decreto è comunicato ai competenti Organi di controllo.



IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni


Allegati

PDF Tabella
aggiornato: 02/03/2010
 
Torna indietro indietro torna su Torna su