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Decreto ministeriale n. 27
 

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Allegati
Roma, 15 marzo 2007
VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare il comma 607 dell'art.1, che prevede la ridefinizione, con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, della tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo, ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli, allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, come interpretata dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004 e modificata dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005;
VISTA la Sentenza n. 11 del 10 gennaio 2007 della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale della doppia valutazione del servizio di insegnamento prestato nelle scuole di montagna, di cui al punto B.3) lettera h) della tabella, allegata alla citata legge n. 143/04, con esclusione dei servizi svolti nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna;
ACCERTATO che l'art.1, comma 605, della citata legge n. 296/06 abroga , con effetto dal 1 settembre 2007, la doppia valutazione dei servizi,di cui al punto B.3), lettera h) della tabella allegata alla legge n. 143/04, compresi quelli prestati nelle pluriclassi delle scuole di montagna, delle piccole isole e degli istituti penitenziari;
RITENUTO di dover modificare in conformità con quanto disposto dalla legge n. 296/06 e dalla sentenza n. 11/07, la tabella in parola;
VISTO il DM n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, attivati presso le Accademie di Belle Arti, sono equiparati ai corsi universitari di specializzazione all'insegnamento secondario, SSIS;
RITENUTO di dover, pertanto, includere il diploma di secondo livello rilasciato dalle Accademie di Belle Arti tra i titoli di accesso alle graduatorie permanenti;
ACCERTATO che la citata legge n. 296/06 ha trasformato le graduatorie permanenti di terza fascia in graduatorie ad esaurimento, aggiornabili ogni due anni, nelle quali può inserirsi solo il personale già abilitato o gli iscritti a frequentare un corso abilitante alla data di emanazione della legge;
SENTITO il parere reso nella seduta del 13 febbraio 2007 dal C.N.P.I. sulla proposta di integrazioni e modifiche alla tabella, formulata dall'Amministrazione;
RITENUTO di poter condividere le motivazioni su cui si basa il citato parere, a cui l'Amministrazione intende sostanzialmente uniformarsi;
RITENUTO in particolare, di dover recepire ed ampliare l'indicazione del predetto CNPI di una maggiore tutela nei confronti del personale già iscritto nelle graduatorie permanenti per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e in possesso di un servizio di insegnamento specifico, che intende far valere come nuovo titolo di accesso la laurea in Scienze della formazione primaria;
RITENUTO infine, di dover confermare, in attesa delle definizioni dei titoli artistici per l'accesso alle graduatorie di strumento musicale nella scuola media, la tabella di valutazione, allegato B al D.M. 27 marzo 2000 n. 123, con cui è stato adottato il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti;
CONSIDERATA la necessità di approvare una nuova tabella di valutazione per l'inserimento nelle terza fascia delle graduatorie ad esaurimento,mentre la precedente tabella A, allegata al D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002, mantiene la sua validità per la prima e la seconda fascia delle graduatorie medesime;


D E C R E T A

Per i motivi esposti in premessa,è approvata l'allegata tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'art.1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.


IL MINISTRO
f.to FIORONI


Allegati

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aggiornato: 02/03/2010
 
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