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Decreto ministeriale n. 41
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Roma, 25 maggio 2007
Decreto Ministeriale n. 41

VISTO il D.M. 24 aprile 1992 concernente "Programmi ed orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato;

VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare l'art. 21 che disciplina l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.M. 30 luglio 1997, prot. 11971, con il quale è stato autorizzato il funzionamento in via sperimentale di prime classi di biennio in alcuni istituti professionali che hanno fatto richiesta di adottare i relativi piani di studio;

VISTO il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.I. n. 234 del 26 giugno 2000 che, nel regolamentare l'art. 8 del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, stabilisce che, in prima applicazione delle disposizioni ivi contenute, i curricoli delle istituzioni scolastiche sono costituiti dagli ordinamenti e relative sperimentazioni funzionanti nell'a.s. 1999/2000;

VISTO l'art. 1, comma 605 lett. f) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che autorizza il Ministro della Pubblica Istruzione ad emanare un apposito provvedimento finalizzato al miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'a.s. 2007/08, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio;

VISTO l'art. 1, comma 622 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 relativo all'innalzamento dell'obbligo di istruzione fino a sedici anni;

VISTO l'art. 13, della legge 2 aprile 2007, n. 40, che riconduce nell'ambito del sistema dell'istruzione secondaria superiore gli istituti professionali di cui all'art. 191, comma 2 del D.L.vo 297/94 e prevede la ridefinizione e il potenziamento del sistema di istruzione tecnica e professionale.

VISTO il D.M. n. 47 del 13 giugno 2006 che applica agli ordinamenti vigenti la quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

ACQUISITO il parere del C.N.P.I. espresso nell'adunanza del 3 maggio 2007;

CONSIDERATO che la transitorietà dell'intervento, in attesa della riforma complessiva del sistema dell'Istruzione Tecnica e dell'Istruzione Professionale e l'urgenza di dare attuazione alla citata norma della legge finanziaria 2007 non consentono l'attivazione di complesse procedure per la definizione di un nuovo ordinamento;

CONSIDERATO, pertanto, di dover fare riferimento all'ordinamento attualmente vigente per l'Istruzione Professionale di cui al D.M. 24/4/1992;

CONSIDERATO che l'attuale carico orario di lezione di 40 ore settimanali, previsto dal D.M. 24/4/1992, risulta, con particolare riguardo alla fascia d'età degli alunni, eccessivamente gravoso e costituisce un ostacolo al raggiungimento del successo formativo, determinando abbandoni e dispersioni scolastiche rilevanti;

CONSIDERATO che l'area di approfondimento, introdotta per consentire una maggiore flessibilità del curricolo in relazione alle esigenze dell'utenza degli istituti professionali, trova allo stato rispondenza negli strumenti previsti dalla normativa regolante l'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

Decreta


Art. 1

A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli Istituti Professionali, con riguardo alle classi prime e con prosecuzione, nell'anno scolastico successivo, nelle classi seconde, continuano ad applicare i piani di studio di cui al D.M. 24 aprile 1992 con le modalità indicate nel successivo art. 2.

Art. 2

A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, l'orario settimanale delle lezioni previsto dal D.M. 24 aprile 1992, è fissato in 36 ore risultanti dalla somma di quelle dell'area comune e di quelle dell'area di indirizzo.

Le istituzioni scolastiche realizzeranno le finalità e gli obiettivi propri dell'area di approfondimento mediante gli strumenti offerti dall'autonomia, nei limiti del 20% di cui al D.M. 13 giugno 2006, n. 47, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio, nel rispetto delle competenze istituzionali delle regioni.

Tenuto conto della nuova prospettiva delineata dalla legge n. 40/2007, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, potranno promuovere la valorizzazione delle attività laboratoriali anche mediate una migliore organizzazione delle ore di compresenze dei vari docenti.

La consistenza dell'organico delle classi prime, con estensione alle classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, degli istituti professionali è determinata con riferimento all'area comune e all'area di indirizzo, il cui orario complessivo è pari a 36 ore settimanali, cui debbono aggiungersi le eventuali ore di compresenza previste dal quadro orario di ciascun indirizzo.

Art. 3

Per gli istituti che già adottano i piani di studio e i quadri orario di cui al citato D.M. 30/7/1997, prot. n. 11971, la consistenza dell'organico delle classi prime, con estensione alle classi seconde dall'anno scolastico 2008/2009, è determinata come indicato al comma 4 del precedente art. 2.

L'organizzazione dei percorsi didattici deve privilegiare gli aspetti disciplinari attinenti alle competenze professionali ed alle attività laboratoriali.

Art. 4

I corsi avviati prima dell'attuazione dell'art. 13 della legge n. 40/2007 mantengono l'attuale struttura ordinamentale fino alla conclusione del quinquennio. Fino all'attuazione del quadro normativo di riforma del sistema dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale, rimangono fermi gli attuali decreti costitutivi delle cattedre e i criteri di composizione dei posti orario dell'istruzione professionale.

Il personale docente coinvolto dalla riduzione dell'orario di cattedra per effetto di quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, completerà l'orario di servizio con ore di insegnamento della stessa classe di concorso, comunque disponibili nella scuola di titolarità.

Qualora le ore non risultassero sufficienti ai fini del completamento, i docenti potranno essere impegnati nella stessa scuola in compiti di istituto, nonché in iniziative finalizzate all'arricchimento dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie, secondo le modalità previste dal C.C.N.I. sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, nonché nel relativo contratto d'istituto.




IL MINISTRO
Fioroni


aggiornato: 02/03/2010
 
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