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Decreto ministeriale n. 53
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Allegati Destinatari
Roma, 21 giugno 2007
IL MINISTRO
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’art. 4;
VISTO il D.D.G. del 16 marzo 2007 recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09
VISTO il nuovo Regolamento, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che sostituisce integralmente il precedente testo regolamentare di cui al D.M. 25 maggio 2000, n.201;
VISTO in particolare, l’art. 9, comma 1, del predetto nuovo Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
CONSIDERATA l’urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle relative graduatorie in tempi utili per l’inizio dell’anno scolastico 2007/08

D E C R E T A :

Art. 1
Graduatorie di circolo e d’istituto

  1. A decorrere dall’anno a.s. 2007/2008, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, in ciascuna istituzione scolastica sono costituite specifiche graduatorie di circolo e d’istituto per ogni posto d’insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Regolamento, approvato con D.M. 13 giugno 2007, d’ora in poi denominato Regolamento.

  2. Le predette graduatorie, suddivise in 3 fasce, vengono utilizzate in ordine prioritario, secondo le indicazioni dell’art. 5, comma 3, del Regolamento, per l’attribuzione delle supplenze, nei casi previsti dagli artt. 1 e 7 del Regolamento stesso.

  3. Le nuove graduatorie di circolo e d’istituto, che sostituiscono integralmente quelle vigenti nell’anno scolastico 2006/2007 conservano validità per i periodi stabiliti dall’art. 5, comma 5. del Regolamento.

  4. L’assolvimento degli obblighi derivanti dall’applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente assolto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie ad esaurimento. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

  5. Per la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto si applicano le disposizioni di cui al Regolamento, che si allega al presente provvedimento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto

1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d’istituto:

- PRIMA FASCIA: gli aspiranti inseriti in graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4, del Regolamento.

- SECONDA FASCIA: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S.) e nelle Accademie di Belle Arti (COBASLID). Hanno altresì titolo all’inclusione in II fascia gli aspiranti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994, nonché gli aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell’idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola dell’infanzia ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola per l’infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella graduatoria di scuola primaria. Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio,, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell’ordinamento previgente, ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.

- TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto. I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia:
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002.

b) Posti di insegnamento di scuola primaria:
- Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002.

c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado.
Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media è titolo d’accesso il diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21dicembre 1999, n.508 o lo specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente.
Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”.

d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni, e lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, per l’accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda, ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione amministrativa”.

e) - Consentono l’accesso alle classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica i relativi diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell’ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e i relativi diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.

f) - Consentono l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica), il diploma I.S.E.F., le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S e il diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.

g) - Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è: “titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all’accertamento dei titoli professionali”.

La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell’ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l’accesso agli studi universitari, secondo l’apposita dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità consolare italiana competente per territorio. Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titoli o ad esperienze professionali, cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.
Per l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

h) Posti di personale educativo:
- Consentono l’accesso, la laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3, comma 2) o i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3).
In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l’accesso alla graduatoria a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie delle istituzioni educative dell’a.s. 2006/07 e abbiano prestato servizio in qualità di educatore, nel corso dell’ultimo triennio di vigenza delle graduatorie medesime, in misura valutabile (almeno 16 giorni.)

2. Ai posti di sostegno si accede con il possesso dei titoli di specializzazione di cui all’articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002 e con la Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno.

3. I titoli di studio conseguiti all’estero, con eccezione di quello previsto per l’accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

4. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data del 23 luglio 2007.

Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti debbono possedere alla data del 23 luglio 2007 i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 , secondo quanto previsto dall’art.9 comma 2 del Regolamento;
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, - che l’amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

2. Ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono:
a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall’art.9 comma 3 del Regolamento.

3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione; f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4
Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto
Moduli di domanda – Tabelle di valutazione dei titoli

1. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di I, II e III fascia per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno i relativi modelli di domanda A/1, A/2 e B secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. L’inclusione nelle graduatorie delle scuole sarà disposta, per tutti gli aspiranti, solo in relazione alle istituzioni scolastiche indicate nel relativo Mod.B.

3. Per gli aspiranti all’inclusione in graduatorie di II e III fascia i relativi punteggi, posizioni ed eventuali precedenze deriveranno esclusivamente dai dati riportati nei rispettivi modelli A/1 e A/2 previsti dalla presente procedura.

4. Non è prevista alcuna trasposizione automatica di sedi, situazioni e punteggi acquisiti e derivati dalle precedenti graduatorie di circolo e di istituto relative all’a.s. 2006/2007, con eccezione del punteggio già acquisito nella valutazione dei titoli artistici dagli aspiranti all’insegnamento di strumento musicale nella scuola media secondo la specifica tabella B annessa al precedente Regolamento di cui al D.M. 25 maggio 2000, n.201. Per tali aspiranti è ammesso, previa specifica dichiarazione, inserita nel rispettivo modello di domanda A1 e A2, il rinvio al punteggio già conseguito nelle previgenti graduatorie di d’istituto per l’a.s. 2006/2007 e in tali casi saranno oggetto di ulteriore valutazione da parte della commissione prevista dall’art.5, comma 4, del Regolamento, con obbligo di presentazione della relativa documentazione a cura dell’aspirante, ai sensi del successivo art.7, comma 3, nel limite massimo del punteggio conseguibile, solo gli eventuali titoli in precedenza non presentati.

5. Il Modello di domanda A/1 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatorie di II fascia per gli insegnamenti per cui sono in possesso della relativa abilitazione o idoneità, secondo le disposizioni di cui al precedente art.2. Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia allegata, quale Tab.2. al D.D.G. 16.3.2007 (annessa quale Tab. 2 anche al presente provvedimento). Per gli aspiranti abilitati per la classe di concorso di “strumento musicale nella scuola media” è utilizzata la specifica tabella allegata, quale Tab. 3 al predetto D.D.G. 16.3.2007 e annessa quale Tab. 3 anche al presente provvedimento. Nell’applicazione delle predette tabelle annesse al D.D.G. del 16.3.2007 sono valide le relative istruzioni e specificazioni in materia di valutazione dei titoli impartite in sede di attribuzione di punteggi per le graduatorie ad esaurimento del medesimo biennio 2007/08 e 2008/09.

6. Il Modello di domanda A/2 deve essere utilizzato dagli aspiranti che chiedono l’inclusione in graduatoria di III fascia per insegnamenti per cui sono in possesso del titolo di studio di accesso secondo le indicazioni di cui al precedente art.2.

Ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento tali aspiranti, ivi inclusi quelli in possesso del titolo di studio per l’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al Regolamento e annessa quale Tab. 1 al presente provvedimento.

7. Il Modello B di richiesta delle istituzioni scolastiche prescelte per il biennio scolastico 2007/08 e 2008/09 deve essere utilizzato in unico esemplare, da tutti gli aspiranti che richiedono l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, ivi compresi gli aspiranti inclusi in graduatorie ad esaurimento che, ai sensi dell’art.5, comma 4, del Regolamento, per i correlati insegnamenti, per effetto della sola presentazione del predetto modello B, conseguono l’inserimento nelle relative graduatorie di circolo e di istituto di I fascia secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento valide per il medesimo biennio 2007/08 e 2008/09.

8. Conseguentemente alle disposizioni di cui ai commi precedenti:
a) per la richiesta di inclusione solo in graduatoria di I fascia deve essere utilizzato esclusivamente il Modello B;

b) per la richiesta di inclusione in graduatoria di II fascia deve essere utilizzato il Modello A/1 e il Modello B;

c) per la richiesta di inclusione in graduatoria di III fascia deve essere utilizzato il Modello A/2 e il Modello B.

L’aspirante interessato a più di una situazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) deve presentare un solo Modello B indicando, nei limiti numerici precisati nel successivo art. 5 le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie intende essere incluso complessivamente per tutti gli insegnamenti di I, II, e III fascia in cui ha titolo a figurare nelle graduatorie medesime.

9. La costituzione degli elenchi di sostegno delle istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all’art.6 del Regolamento e secondo le medesime modalità di acquisizione dei dati previste nei commi precedenti per gli aspiranti aventi titolo alla I, II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

10. Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento conseguono per i relativi insegnamenti, previa presentazione del Modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, analoga inclusione con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia.

Poiché tale posizione con riserva è priva di effetti, fino allo scioglimento della riserva stessa nelle graduatorie ad esaurimento, ai fini del conseguimento di supplenze da parte dei dirigenti scolastici, i predetti aspiranti possono, per gli insegnamenti interessati per cui possiedano i titoli di accesso previsti per la II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, produrre i relativi Modelli A/1 e A/2, ferma restando l’unicità di presentazione del modello B, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, ottenendo in tal modo, oltre che l’inclusione con riserva in I fascia, l’inclusione a pieno titolo nelle altre fasce di pertinenza.

Art. 5
Scelta della provincia e delle sedi scolastiche

1. La scelta della provincia in cui richiedere l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e il numero massimo di scuole richiedibili in tale provincia è disciplinato dall’art.5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento.
Ai sensi delle predette disposizioni l’aspirante può richiedere, tramite la compilazione del Modello B, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
Le indicazioni relative ad istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni secondo l’ordine con cui l’aspirante le ha elencate nel Modello B.
Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d’Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici secondo autonomi provvedimenti. La procedura di cui al presente decreto non è utilizzabile e non si applica per le predette province e regione.

2. Nell’ambito del numero delle scuole prescelte per l’inclusione nelle graduatorie di scuola dell’infanzia e primaria, gli aspiranti possono richiedere, secondo le apposite modalità previste nel Modello B, un massimo di 7 istituzioni scolastiche, col limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità, con le particolari e celeri modalità d’interpello previste al successivo art. 11, nei casi di supplenze brevi sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art.7, comma 7 del Regolamento.
In caso di richiesta di tali tipologie di supplenze è obbligatoria l’indicazione nel Modello B di un numero di telefono cellulare o, in mancanza, di telefono fisso.

3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, nella scelta delle istituzioni scolastiche l’indicazione relativa ad istituto comprensivo vale, per gli aspiranti che siano in possesso dei relativi titoli di accesso, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e primaria, sia per le graduatorie costituite per gli insegnamenti di scuola secondaria di I grado.
Per gli insegnamenti impartiti presso istituti onnicomprensivi occorre indicare gli specifici codici meccanografici delle singole istituzioni incluse nell’istituto onnicomprensivo medesimo.

Art. 6
Termini e modalità di presentazione dei moduli di domande per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto

A) Disposizioni comuni

1. Le domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto A/1,A/2 e B devono essere presentate, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli conformi a quelli allegati al presente decreto, entro il termine perentorio del 23 luglio 2007, fermo restando che tutti i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.

2. Ciascun aspirante a supplenza temporanea deve presentare il modello o i modelli di domanda per tutte le graduatorie di personale docente ed educativo, in cui ha titolo ad essere incluso secondo le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5; indirizzandoli ad una medesima istituzione scolastica che gestirà la domanda o le domande dell’aspirante. Tale istituzione scolastica deve essere indicata per prima nell’elencazione delle scuole prescelte nel modello B.

3. Il modello o i modelli di domanda devono essere spediti, con unico plico, mediante raccomandata r/r ovvero consegnati a mano all’istituzione scolastica prescelta per la gestione amministrativa della domanda secondo le istruzioni di cui al comma precedente.

4. Nel caso di aspiranti all’insegnamento in più settori scolastici, l’istituzione scolastica indirizzataria della domanda e indicata per prima, ai fini di cui ai commi precedenti, deve appartenere al tipo di istituzione scolastica di grado superiore.

5. Gli aspiranti in possesso del titolo per l’insegnamento di sostegno di cui al precedente articolo 2 e in possesso del titolo di abilitazione o del titolo di studio valido per le discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti possono chiedere l’inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali, indicando le predette istituzioni speciali nel relativo modello B, nel limite complessivo delle sedi richiedibili ai sensi del precedente art. 5. In tali casi gli aspiranti dovranno inviare o consegnare copia del relativo modello o modelli di domanda alle medesime scuole speciali che, con procedura manuale, provvederanno, d’intesa con la scuola che gestisce la domanda dell’aspirante, alla costituzione delle relative graduatorie speciali.

B) Trasmissione via web del Mod. B di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche

6. Per tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto è resa disponibile una funzionalità web che permette di trasmettere i dati delle scuole prescelte di cui al modello B direttamente al sistema informativo di questo Ministero www.pubblica.istruzione.it nella sezione “reclutamento – graduatorie d’istituto on line.” Tale modalità di trasmissione, estremamente semplificata, consente, previa indicazione della provincia prescelta, la visualizzazione e conseguente digitazione delle sedi scolastiche scelte dall’aspirante evitando così qualsiasi possibilità di incorrere in errori riguardo ai codici delle scuole e prevede, anche, la possibilità di prospettazione delle eventuali sedi su cui l’aspirante era già presente nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto.
Al termine dell’operazione, effettuata seguendo le procedure descritte nell’apposita guida operativa, l’aspirante dovrà stampare e firmare il modello B e inviarlo, come indispensabile convalida dell’operazione stessa, alla scuola individuata per la gestione della domanda unitamente, se del caso, ai modelli A/1 e A/2 utilizzati, nei termini e secondo le modalità previste dalle precedenti disposizioni, senza che la scuola che riceve tale modello B, caratterizzato dalla scritta “inserito tramite www.pubblica.istruzione.it” debba fare alcuna attività di digitazione dei codici di scuole al riguardo.

Art. 7
Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

1. Nei moduli di domanda e nelle relative avvertenze e note - che fanno parte integrante del presente provvedimento - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

2. E' ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso entro la data del 23 luglio 2007.

3. I candidati compilano il modulo di domanda senza produrre alcuna certificazione, fatta eccezione per l’obbligo di documentazione relativamente a:

• titoli artistici prodotti dai candidati di "strumento musicale nella scuola media", secondo le disposizioni previste dalle rispettive tabelle di valutazione di cui al precedente art.4, tenuto, comunque, conto di quanto stabilito dal precedente art.4, comma 4, in materia di conservazione del punteggio già acquisito dagli aspiranti presenti nelle graduatorie d’istituto dell’a.s. 2006/07, relativamente alla valutazione dei titoli artistici medesimi;
• titoli di studio conseguiti all’estero (v. precedente art. 2, comma 3);
• corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all’insegnamento di conversazione in lingua estera (v. precedente art. 2, lett. g);
• servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea (nota 2 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento);
• servizi di insegnamento prestati con contratti atipici (nota 19 al punto D della tabella di valutazione annessa al Regolamento).

4. Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

5. I predetti controlli sono effettuati, anche se richiesti da altre scuole interessate, dall’istituzione scolastica che gestisce la domanda dell’aspirante e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante medesimo, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.

6. In caso di effettuazione dei predetti controlli il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell’aspirante rilascia all’interessato apposita certificazione dell’avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.

7. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico provvede alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.

Art. 8
Esclusioni - Regolarizzazioni

1. Non è ammessa a valutazione la domanda:
a) presentata oltre il termine indicato al precedente articolo 6;
b) priva della firma dell'aspirante;
c) dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

2. Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato al precedente articolo 2.

3. E’ escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante che abbia presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse., ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d’Aosta di cui al comma 1 del precedente art.5.

4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

5. E’ ammessa la regolarizzazione, previa la fissazione , da parte della scuola, di un breve periodo per l’adempimento, delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

Art. 9
Pubblicazione graduatorie - Reclami - Ricorsi

1. I dirigenti scolastici pubblicano, in via definitiva le graduatorie di circolo e d’istituto di prima fascia e in via provvisoria, le graduatorie di circolo e di istituto di seconda e di terza fascia. Avverso le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo - secondo le disposizioni e nei termini di cui all’articolo 5, comma 9, del Regolamento - che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto detto al precedente articolo 6. Preliminarmente alla pubblicazione delle graduatorie, viene pubblicato, nel rispettivo sito web di ciascuno Ufficio scolastico provinciale, un elenco complessivo di tutti gli aspiranti all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto con accanto l’elencazione delle sedi scolastiche prescelte da ciascun aspirante; gli aspiranti, esclusivamente in caso di riscontro di errori materiali rispetto a quanto da loro richiesto, possono, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’elenco medesimo, far pervenire apposita segnalazione alla scuola cui è stato indirizzato il relativo modello B chiedendo la correzione delle eventuali errate indicazioni

2. La pubblicazione delle graduatorie, in ciascuna provincia, dovrà avvenire contestualmente. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fisserà un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

3. Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni.

4. Avverso la stipula dell’atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico, nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata. Avverso la decisione del dirigente scolastico in merito al reclamo è previsto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art.63 e seguenti del decreto legislativo 30.3.2001, n.165, previe le procedure di conciliazione e arbitrato previste dall’art.130 e seguenti del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 10
Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti

1. Ai sensi dell’art.7, comma 2 del Regolamento è resa disponibile alle scuole una procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all’interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) se totalmente inoccupati;
b) se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’art. 4 del Regolamento;
c) anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all’art. 8, comma 2, del Regolamento.

2. Per l’affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale che ciascuna scuola, nel giorno stesso della stipula del contratto con il supplente e della sua presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.

3. L’utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizioni di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.

4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell’attribuzione della supplenza deve essere oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

Art. 11
Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui al precedente art.10, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante l’utilizzo dei recapiti indicati dall’aspirante, in ordine preferenziale nel modello B di domanda, fatte salve le proposte di assunzione per supplenze pari o superiori a trenta giorni e per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, per le quali, i successivi commi 3 e 6 prevedono specifiche modalità. Di tali comunicazioni, sotto qualsiasi modalità effettuate, va predisposta apposita conservazione agli atti della scuola.

2. L’uso del mezzo telefonico, sia fisso che mobile deve assumere la forma del fonogramma, da registrare agli atti della scuola, con l’indicazione del giorno e dell’ora della comunicazione, del nominativo di chi l’effettua e della persona che abbia dato risposta o l’annotazione della mancata risposta.

3. Per le supplenze che si preannunciano di durata non inferiore a trenta giorni la proposta di assunzione deve essere effettuata, comunque, per telegramma.

4. La comunicazione concernente la proposta di assunzione deve contenere i dati essenziali relativi alla supplenza e, cioè, la data di inizio, la durata, l’orario di prestazione settimanale e nel caso sia diretta a più aspiranti, deve indicare, il giorno e l’ora della convocazione nonché l’ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati.

5. Nei casi di supplenze pari o superiori a trenta giorni, la proposta di assunzione condizionata, trasmessa dalla scuola a più aspiranti, con un preavviso di almeno due giorni rispetto alla data di convocazione, può essere positivamente riscontrata, oltre che con la presenza dell’aspirante nel giorno e ora indicati, anche con l’accettazione telegrafica o via fax che pervenga entro i medesimi termini; in quest’ultimo caso l’aspirante, ove la scuola gli comunichi telefonicamente che risulta destinatario della supplenza, deve tassativamente assumere servizio entro 24 ore da quest’ultima comunicazione.

6. Per le supplenze fino a dieci giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria di cui al precedente art. 5, comma 2, si adottano le seguenti specifiche modalità:
- le scuole, previa consultazione della graduatoria secondo quanto previsto al precedente art. 10, interpellano gli aspiranti durante la fascia oraria di reperibilità che va dalle ore 7.30 alle ore 9.00, utilizzando il recapito di telefono cellulare o, in mancanza e in via subordinata, di telefono fisso indicati in via obbligatoria dagli aspiranti medesimi.
- Nei casi in cui il contatto non abbia riscontro immediato, la risposta utile deve pervenire tassativamente entro le ore 10.00 della medesima giornata.
- Nella comunicazione in questione la scuola determina, in relazione alle caratteristiche di urgenza e al fine di garantire la massima celerità nella copertura del posto, il momento di effettiva presa di servizio dell’aspirante medesimo.

Art. 12
Sanzioni

1. L’art. 8 del Regolamento disciplina, in relazione alle varie tipologie di supplenza, gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificandone le conseguenti sanzioni rispetto alle ipotesi di:
- rinuncia ad una proposta di assunzione;
- mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione;
- abbandono del servizio.

2. Considerato che la rinuncia ad una proposta di assunzione, nelle sue varie modalità, può derivare da comportamenti impliciti, si precisa quanto segue:
a) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale disciplinate dalla lettera b.1 del predetto art. 8 del Regolamento, la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario(telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita;
b) ai fini dell’applicazione delle sanzioni collegate alla rinuncia ad una proposta contrattuale per le supplenze brevi sino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primarie di cui alla lettera c.1 del predetto art.8 del Regolamento, l’impossibilità di reperimento mediante il recapito di telefono cellulare o di telefono fisso durante la fascia oraria di reperibilità (7.30 – 9.00) equivale alla rinuncia esplicita.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 si applicano esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione e nella rete Intranet.

2. Della pubblicazione sarà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.



IL MINISTRO
f.to Giuseppe Fioroni


Destinatari

Ai Direttori degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
aggiornato: 02/03/2010
 
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