Ti trovi in:  Home > Normativa
Prot. n. 128
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio
Ufficio I
Roma, 1 marzo 2007
Il Direttore Generale


VISTA la legge 7 aprile 1990, n. 241;
VISTOil decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento all'art. 456;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8, la quale prevede che l'Amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi all'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 11 agosto 2003 n. 319, recante il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il D.M. 28 aprile 2004 con il quale è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale;
VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2006, applicativo delle disposizioni contenute nel D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2006 n. 233;
VISTA la circolare ministeriale n. 11 del 24 gennaio 2007, che detta le disposizioni applicative della citata legge n. 448/1998;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento per l'Istruzione n. 14 del 15 febbraio 2007 con il quale, per l'anno scolastico 2007/2008, è stato assegnato al Dipartimento per la Programmazione Ministeriale un contingente di posti pari a 36 unità;
VISTA il decreto n. 4 del 22 febbraio 2007 del Dipartimento per la programmazione ministeriale con il quale si dispone la ripartizione tra gli Uffici di supporto e collaborazione e quelli di livello dirigenziale generale del numero dei posti da assegnare al personale della scuola per lo svolgimento dei compiti suindicati;
RENDE NOTO


Art. 1


L'avvio della procedura di selezione finalizzata all'assegnazione presso la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio di n. 5 unità di personale fornito di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali per lo svolgimento dei compiti in premessa.

La durata dell'assegnazione è di 2 anni a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008.

Le aree di utilizzazione del personale che sarà assegnato alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio sono le seguenti:
  1. Sostegno e supporto per lo svolgimento dei compiti connessi con l'assegnazione diretta alle scuole delle risorse finanziarie, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio prevista dall'art.1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). n. 3 posti
  2. Analisi dei flussi finanziari e dell'andamento della spesa. n. 2 posti

Art. 2


I dirigenti scolastici e i docenti che intendano partecipare alla procedura di selezione dovranno presentare domanda al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio I - viale Trastevere n. 76/a 00153 Roma, entro il 2 aprile 2007 (farà fede la data del timbro postale di partenza).

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
  • cognome, nome, luogo e data di nascita;
  • qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
  • sede di titolarità e sede di servizio, qualora diverse;
  • data di immissione in ruolo.

In allegato alla medesima dovrà essere trasmesso il curriculum personale nel quale dovranno essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti.

Gli interessati, poiché potranno presentare domanda a un solo Ufficio, centrale o regionale, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, in calce alla stessa, di non aver presentato analoga domanda ad altro Ufficio e di aver superato il periodo di prova.

Le domande prive di tali indicazioni, ovvero, indirizzate genericamente al Ministero della Pubblica Istruzione non saranno prese in considerazione.

Art. 3


La valutazione dei candidati sarà effettuata, da una Commissione appositamente costituita, attraverso la valutazione dei titoli e un colloquio secondo i criteri e le modalità precisati nella C.M. n . 11 del 24 gennaio 2007.

La Commissione, per la valutazione dei candidati, avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:

Titoli punti 40
Colloquio punti 60

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli saranno presi in considerazione:
  • titoli culturali (diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio, competenze informatiche, certificazioni relative alla conoscenza di lingue straniere, ecc.) per un massimo di 10 punti;
  • titoli scientifici (ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali) per un massimo di 10 punti;
  • titoli professionali (incarichi svolti all'interno dell'Amministrazione dell'Istruzione o delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti università, I.N.V.A.L.S.I., ex I.N.D.I.R.E., ex I.R.R.E., centri di ricerca e formazione) per un massimo di 20 punti.

La partecipazione al colloquio sarà limitata al personale che raggiunga il punteggio complessivo di almeno 20 punti.

Il colloquio sarà finalizzato, in particolare, all'accertamento dei seguenti requisiti:
  • competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
  • motivazione professionale a far parte dei processi di innovazione;
  • capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità.

Art. 4


A conclusione della valutazione la Commissione predisporrà una graduatoria di merito in base alla quale saranno individuati i candidati in possesso della qualificazione richiesta.

Il personale ritenuto utilmente classificato sarà collocato fuori ruolo o destinatario di incarico nominale, a seconda che trattasi di personale docente o dirigente scolastico, con provvedimento adottato dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

Art. 5


Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di procedura di selezione si fa rinvio alla citata C.M. n. 11/2007.
Art. 6


Il presente avviso viene affisso all'albo del Ministero. Ne viene data comunicazione alle OO.SS. del comparto scuola e dell'Area V della dirigenza scolastica e alla Direzione generale per la comunicazione per l' inserimento nel sito Internet e nella rete Intranet del Ministero.


Il Direttore Generale
Maria Domenica Testa


aggiornato: 02/03/2010
 
Torna indietro indietro torna su Torna su