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Prot. n. AOODGPER 14187
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Destinatari
Roma, 11 luglio 2007
Oggetto: Personale docente con contratto a tempo determinato diverso da supplenza annuale, designato componente di Commissione negli esami di stato– attribuzione della retribuzione contrattuale per il periodo di durata degli esami.
Con riferimento a vari quesiti ricevuti concernenti l’oggetto, si comunica che, per quanto riguarda i docenti con contratto a tempo determinato non annuale cui compete, oltre che i previsti compensi destinati ai commissari interni ed esterni per l’espletamento degli esami di stato, anche l’attribuzione della retribuzione contrattuale per il periodo degli esami stessi, vengono integralmente confermate le relative disposizioni contenute nel Capo VI della C.M. n.104 del 16 aprile 1999, così come modificate ed integrate dalla Circolare Telegrafica n.159 del 22 giugno 1999.
Secondo tali istruzioni, pertanto, in caso di designazione e partecipazione quale componente di commissione di esami di stato di docenti a tempo determinato non supplenti annuali:
  1. al personale con contratto di supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) - sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.

  2. al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.

Al di fuori delle ipotesi sopraspecificate e cioè quando la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano avuto nell’anno scolastico 2006/07 lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo.


IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI


Destinatari

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
aggiornato: 02/03/2010
 
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