Ti trovi in:  Home > Normativa
  Prot. n.AOODGPER. 21992
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
  Destinatari
Roma, 19 novembre 2007
Oggetto: Regolamento supplenze D.M. n.131 del 13 giugno 2007: Ulteriori chiarimenti.
In relazione a ulteriori quesiti pervenuti sulla materia in oggetto, si ritiene opportuno fornire i chiarimenti che seguono:
  1. Nelle graduatorie di terza fascia di circolo per scuola primaria/infanzia, si valuta come titolo di livello pari o superiore un diploma di maturità o di laurea triennale in quanto in tale fascia vengono iscritti candidati in possesso del solo diploma, mentre i laureati in scienze della formazione primaria, cui non potrebbe essere valutato un diploma di maturità o una laurea triennale, in quanto abilitati, se non già iscritti in I fascia, vengono iscritti in II fascia.
  2. In caso di rinuncia a supplenza conferita nei casi previsti dall’art.7, comma 9 del Regolamento, quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, non si applica la sanzione di cui all’art.8, comma 1, lett. b, punto 1 del Regolamento, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza.
  3. Nel caso di supplenze conferite sulla base delle “vecchie” graduatorie valide per il triennio scolastico 2004/2007, eventuali comportamenti sanzionabili non producono effetti sulla “nuove” graduatorie valide per il biennio 2007/2008 e 2008/2009.
  4. Le indicazioni contenute al punto 1 della nota prot. n. 18329 del 25 settembre 2007 in materia di certificazioni di idoneità all’impiego, nelle more dell’emananda normativa sull’argomento, sono da ritenere applicabili anche al personale assunto a tempo indeterminato.
  5. Si chiarisce che la supplenza conferita in base all’art. 7 comma 7 del Regolamento D.M. 131/2007 (durata pari o inferiore a 10 giorni) può essere prorogata tante volte quanto necessario, purché le singole proroghe abbiano durata pari a quella prevista dal citato comma ( fino a 10 giorni). Per durata superiore, si dovrà scorrere la normale graduatoria.


IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI


  Destinatari

Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scol. Provinciali
LORO SEDI
aggiornato: 02/03/2010
 
Torna indietro indietro torna su Torna su