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Prot. n.4383
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Destinatari
Roma, 4 maggio 2007
Oggetto: Commissioni presso scuole paritarie.
In relazione a quesiti pervenuti, si reputa opportuno far presente che commissioni con soli candidati esterni possono essere appositamente costituite, a seguito di autorizzazione del direttore generale regionale, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, conformemente a quanto statuito dalla legge 11.01.2007, n. 1 (art. 1 << capoverso articolo 4, comma 9 >>) e ribadito dall'Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15.03.2007.

La costituzione di commissioni di soli candidati esterni presso scuole statali, nel numero di una commissione in ciascuna istituzione scolastica ed eccezionalmente di un'altra commissione, nel caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale, è consentita a condizione che i candidati esterni eccedenti il limite del cinquanta per cento dei candidati interni, (fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati) non possano essere ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari.


IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


Destinatari

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Provinciali
LORO SEDI
aggiornato: 02/03/2010
 
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