Pervengono quesiti intesi a conoscere se, entro la fattispecie dell’art. 11, comma 5, dell’Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, concernente l’assenza di componenti delle commissioni di esame, l’assenza temporanea, per la sua breve durata, non solo non provochi interruzione nello svolgimento delle operazioni d’esame, ma non comporti neppure la sostituzione del presidente o del commissario assente.
Al riguardo, si ribadisce preliminarmente l’avviso, a suo tempo espresso nella Circolare ministeriale 18 giugno 1999, n. 157, che per assenza temporanea debba intendersi un’assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno.
Ciò premesso, si ritiene di precisare che, in caso in assenza temporanea di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame relative alla correzione delle prove scritte sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 15, comma 6, della predetta Ordinanza ministeriale n. 26/2007, le Commissioni d’esame possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, definite dal Ministro della P.I. con il D.M. 18 settembre 1998, n. 358, ferma restando la re-sponsabilità collegiale dell’intera commissione. È appena il caso di far notare che, in caso di assenza temporanea di uno dei commissari, non possono avere luogo le operazioni che richiedono la presenza dell’intera commissione (formulazione dei criteri di correzione e di valutazione delle prove scritte e del colloquio, correzione della terza prova scritta e attribuzione del relativo punteggio, attribuzione del punteggio alla prima e alla seconda prova scritta, ecc.).
Per quanto riguarda l’ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l’espletamento dei colloqui, si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma 1, della citata Ordinanza ministeriale n. 26/2007, «il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione». Si aggiunga che, ai sensi dell’art. 16, comma 8, della suddetta Ordinanza ministeriale n. 26/2007, «la commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato». Ne consegue che, in caso di assenza temporanea di un commissario, devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative al colloquio.
Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. Ovviamente, in luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
Con l’occasione, si sottolinea che l’ipotesi di assenza temporanea, così come sopra definita, deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati e configura, comunque, una circostanza del tutto eccezionale riferibile a non più di un componente della commissione. Va escluso, pertanto, che i componenti possano assentarsi in maniera ripetuta e magari a turno.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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