Il provvedimento interministeriale concernente la fissazione dei compensi spettanti ai componenti le commissioni degli esami di Stato è tuttora in fase di perfezionamento.
In considerazione dell’avanzata fase delle operazioni d'esame, si ritiene necessario fornire, nelle more della definizione del provvedimento, alcune indicazioni per la determinazione dei compensi medesimi.
Nell'allegata tabella 1 sono indicate le misure dei compensi riferiti alla funzione, alla trasferta ed agli esami preliminari.
I compensi per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono onnicomprensivi e sostitutivi di ogni altro emolumento accessorio.
La quota del compenso forfetario riferito alla trasferta spettante ai componenti le commissioni è determinata in base ai tempi di percorrenza fra la sede di servizio o di residenza e la sede d’esame.
A tal fine, per il personale nominato dal Ministero, devono essere prese in considerazione esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di residenza dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportate sui tabulati elaborati dal Sistema informativo. Non devono essere prese in considerazione eventuali dichiarazioni di variazioni di sede di servizio o di residenza intervenute successivamente. In caso di nomina di personale non in servizio o estraneo all'amministrazione vanno prese a riferimento, come sede di servizio, la sede dell’Ufficio scolastico provinciale di appartenenza dell’istituzione scolastica, ovvero la sede di residenza dell'interessato.
In ogni caso, fra la sede di servizio e la sede di residenza, va presa in considerazione, in termini di tempo di percorrenza, quella più vicina alla sede d'esame.
Per l’individuazione dei tempi di percorrenza vanno presi a riferimento gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci in vigore all'inizio delle operazioni d'esame e utili per raggiungere la sede d’esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. Per le sedi d’esame raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali. Nell'ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata.
I tempi di percorrenza, individuati secondo i criteri sopra specificati, sono gli unici parametri presi in considerazione ai fini della determinazione della quota del compenso forfetario per trasferta da attribuire al personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di residenza. Non assumono, pertanto, alcuna rilevanza né i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, né le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento ecc).
Come è noto, le classi abbinate in una unica commissione d'esame possono appartenere ad istituti diversi entrambi sede d'esame, talvolta ubicati in comuni diversi. Pertanto per i periodo nei quali tutti o parte dei membri della commissione operano anche nell'altra sede d'esame, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra sede di servizio o di residenza e la seconda sede d'esame. Il relativo compenso spetta in proporzione al periodo continuativo impiegato nella seconda sede, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame.
Al commissario interno che svolga la funzione su più commissioni compete, per ogni ulteriore commissione, il compenso forfetario per la quota riferita alla funzione, di cui alla tabella 1- quadro A, attribuito al medesimo per la prima commissione e, comunque, entro il limite massimo di due compensi aggiuntivi.
Al commissario delegato a sostituire il presidente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 dell'O.M. n. 26 del 15/3/2007, è attribuita una maggiorazione del 10% del compenso previsto per la funzione di commissario dalla suddetta tabella 1 quadro A.
Ai commissari nominati nelle commissioni che comprendono classi articolate (esempio: classi bilingue o trilingue o classi articolate su più indirizzi di studi), spetta un compenso forfetario non inferiore a 1/3 e non superiore a 2/3 di quello previsto dalla tabella 1- quadro A in relazione alla tipologia di nomina di cui si tratta. Ai fini del calcolo del predetto compenso, l’importo totale previsto per la corrispondente tipologia di nomina viene suddiviso in proporzione al numero dei candidati totali da esaminare ed è corrisposto ai singoli commissari in relazione al numero di candidati esaminati dagli stessi, nel rispetto dei limiti di cui sopra.
Al personale impegnato negli esami preliminari spettano i compensi riportati al quadro C della tabella 1.
Al personale utilizzato, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'O.M. n. 26 del 15/3/2007, è corrisposto esclusivamente il compenso forfetario di € 171 assimilato al compenso previsto per il commissario interno al quadro B della tabella 1.
Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d'esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell'incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal provveditore in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame.
La parte dei compensi riferiti alla funzione concorre integralmente a formare la base contributiva e fiscale; i compensi riferiti alla trasferta concorrono a formare la base contributiva e fiscale per la parte eccedente € 46,48 giornalieri.
Gli oneri per il pagamento dei compensi e indennità per gli esami sono posti a carico della dotazione finanziaria comunicata alle singole istituzioni scolastiche statali, determinata prevedendo, per gli esami di Stato, un finanziamento di € 4.000 per ogni classe terminale.
I compensi spettanti ai componenti le commissioni costituite con classi appartenenti ad istituti diversi sono corrisposti dall’istituto individuato quale sede di insediamento della commissione.
I compensi spettanti ai componenti le commissioni d’esame operanti presso gli istituti paritari pareggiati e legalmente riconosciuti vengono corrisposti dalle istituzioni scolastiche statali designate dagli Uffici scolastici provinciali o regionali.
A tal fine è stata predisposta una rilevazione per identificare le istituzioni scolastiche designate a corrispondere i compensi ai componenti le commissioni d’esame operanti presso istituti parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti, al termine della quale verrà disposto, a favore delle istituzioni scolastiche interessate, un finanziamento in acconto di € 4.000 per ogni classe terminale dei predetti istituti parificati, pareggiati o legalmente riconosciuti.
Successive integrazioni verranno disposte sulla base degli esiti del monitoraggio che sarà effettuato per quantificare la spesa effettivamente sostenuta per i compensi ai componenti le commissioni di esame.
Ai componenti le commissioni d'esame nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora, possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfetari lordi complessivamente spettanti.
Si allega, per completezza di informazione, copia del Decreto Interministeriale in attesa della controfirma del Ministro dell’Economia e Finanze.
Sarà cura di questo Ministero dare tempestiva comunicazione dell’avvenuto perfezionamento del provvedimento in questione al fine della liquidazione del saldo dei compensi spettanti al personale impegnato negli esami di Stato.
La presente nota viene inserita nei siti web del Ministero
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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