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Direttiva n. 16
Prot. n. 1022
Ministero della Pubblica Istruzione
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Registrazione della Corte dei Conti: reg. 1 fg 252 del 5 marzo 2008 |
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Roma, 25 gennaio 2008
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VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INValSI;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INValSI );
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, emanato per la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, in attuazione della citata legge n. 53 del 2004;
VISTO l’articolo 11, comma 4 ter, del predetto decreto legislativo così come integrato dall’articolo 1, comma 4, della legge 25 ottobre 2007 n. 176 di conversione del decreto-legge 7 settembre 2007 n. 147, che, oltre all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale nell’ambito dell’esame di Stato a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, tendente a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento degli studenti, prevede che il Ministro scelga la prova da sottoporre agli stessi tra testi predisposti dall’INValSI sulla base di una apposita direttiva;
RILEVATO che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 286 del 2004 il Ministro della Pubblica Istruzione può adottare più direttive connesse all’individuazione degli obiettivi generali delle politiche educative nazionali;
CONSIDERATA la necessità di stabilire i criteri sulla cui base l’INValSI dovrà predisporre i testi della suddetta prova d’esame:
EMANA
la direttiva prevista dall’articolo 11, comma 4 ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 per l’individuazione dei criteri necessari ad orientare l’INValSI nella predisposizione dei testi da sottoporre al Ministro della Pubblica Istruzione per la successiva scelta della prova a carattere nazionale da somministrare nell’ambito dell’esame di Stato, per l’anno scolastico 2007/2008, a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
Finalità della prova a carattere nazionale
L’introduzione della prova a carattere nazionale in sede di conclusione del primo ciclo di istruzione ha la funzione di integrare gli elementi di valutazione attualmente esistenti verificando i livelli di apprendimento degli studenti a conclusione del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
La valutazione a livello nazionale degli apprendimenti degli studenti costituisce il necessario completamento dell’autonomia scolastica e consentirà il progressivo allineamento a standard di carattere nazionale da poter sospingere con mirate azioni di stimolo e di sostegno, verso il raggiungimento di crescenti livelli di qualità.
La strutturazione della prova, coerente e compatibile con le tecniche adottate per la rilevazione degli apprendimenti, consentirà l’acquisizione di ulteriori elementi rispetto a quelli relativi ad indagini svolte alla fine del primo ciclo di istruzione.
Criteri
La prova da somministrare, in prima attuazione, dovrà avere caratteristiche tali da:
- consentire di accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti relativamente all’italiano e alla matematica;
- consentire in sede di esame la valutazione degli apprendimenti sulla base di procedure standardizzate;
- contribuire all’attività di monitoraggio e di valutazione dell’andamento tendenziale del livello di conoscenze alla fine del primo ciclo di istruzione.
La prova dovrà essere somministrata nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale.
Modalità e tempi d’intervento
L’INValSI è incaricato di predisporre le azioni ritenute necessarie al raggiungimento dei seguenti obiettivi nella tempistica segnalata:
entro gennaio 2008 - individuazione delle fasi della procedura da attivare, per consentire agli Uffici dell’Amministrazione coinvolti di ipotizzare e realizzare gli interventi più idonei a gestire le esigenze di comunicazione per gli aspetti organizzativi e per eventuali indicazioni di metodo;
entro febbraio 2008 - presentazione di una rosa di tipologie di prove per sessione, ordinaria e suppletiva;
- predisposizione di soluzioni per eventuali sessioni speciali.
entro marzo 2008 sulla base della scelta effettuata dal Ministro, l’INValSI predispone un’informativa alle scuole sulle modalità tecniche di somministrazione e sulla durata massima della prova.
L’INValSI e la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici definiranno le modalità di trasmissione della prova nazionale alle istituzioni scolastiche interessate, nel rispetto dei criteri di funzionalità e riservatezza ritenuti necessari e provvederanno d’intesa alla messa in opera di soluzioni adottate.
Misure per particolari aspetti
Nella predisposizione delle attività in questione, l’INValSI avrà cura di considerare in particolare:
- le esigenze legate alla presenza in alcuni territori di scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana ( scuole con lingua slovena in Friuli-Venezia Giulia, ecc…);
- la necessità di predisporre il testo della prova in Braille o su supporto digitale con utilizzo della strumentazione in uso presso la scuola per gli studenti non vedenti o ipovedenti;
- l’opportunità di consentire, in base alla normativa vigente, l’adattabilità della prova da somministrare agli studenti diversamente abili.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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aggiornato: 02/03/2010
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