VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n.59”;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’articolo 3, comma 1 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11.1.2007,n.1, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, e l’art. 13;
VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000,n.49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTO il Protocollo Culturale tra l’Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;
VISTA la nota del 02-03-1999 dell’Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;
VISTO il D.M. 26 gennaio 2006, n.8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale, in data 17.1.2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.4, concernente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2007-2008;
VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2007-2008;
VISTA la C.M., in data 4 febbraio 2008, n. 20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2007/2008;
D E C R E T A
Art.1
Validità del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l’accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.
Art.2
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all’art.1, è assicurata la presenza dei commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola.
E’ autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall’Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
Art.3
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi all’esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.
Art.4
Prove di esame
L’esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
- La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. 23 aprile 2003,n.41 (durata 6 ore).
- La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. 23 aprile 2003,n.41:
- per l’indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in una lingua straniera diversa dallo spagnolo, a scelta del candidato;
- per l’indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco;
- per l’indirizzo scientifico (durata 6 ore) verte su problemi di matematica;
- La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n.429 del 20 novembre 2000 citato nelle premesse.
- La quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia, veicolata in spagnolo.
Letteratura spagnola (durata 2 ore):
Il candidato sceglie uno tra i due modelli proposti riguardanti:
- analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell’ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario, storico, ideologico ed estetico;
- risposta a due domande: una di letteratura sull’autore del testo ed un’altra sui costrutti linguistici usati.
Storia (durata 2 ore):
Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:
- analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;
- definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;
- tema su un argomento storico.
- Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98, tenendo conto che, ai sensi della legge 11.1.2007,n.1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell’ultimo anno.
Art.5
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.
Art.6
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.M. 8 gennaio 2008, n.5, relativo ai corsi sperimentali.
IL MINISTRO
FIORONI
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