VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n.59”;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’articolo 3, comma 1 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11.1.2007,n.1, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, e l’art. 13;
VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000,n.49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Visto il Protocollo Culturale tra l’Italia e la Francia del 24 giugno 1992;
Viste le note n.168 del 18 febbraio 1999 e n.352 del 29 marzo 1999 dell’Ambasciata di Francia, concernenti, rispettivamente, i contenuti della quarta prova e la durata di essa;
VISTO il D.M. 26 gennaio 2006, n.8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale, in data 17.1.2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n. 4, concernente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2007-2008;
VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2007-2008;
VISTA la C.M., in data 4 febbraio 2008, n.20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2007/2008;
D E C R E T A
Art.1
Validità del diploma
Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale francese ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l’accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.
Art.2
Commissioni giudicatrici
Nelle commissioni che valuteranno gli alunni delle sezioni ad opzione internazionale di cui all’art.1, è assicurata la presenza dei commissari di francese per la lingua francese e di quello della materia veicolata nella lingua francese.
E’ autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall’Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
Art.3
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi all’esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale francese, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.
Art.4
Prove di esame
L’esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.
- La prima prova scritta è disciplinata dal D.M. 23 aprile 2003,n.41 (durata 6 ore).
- La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo D.M. 23 aprile 2003,n.41:
- per l’indirizzo linguistico (durata 6 ore) si svolge in lingua inglese o tedesca, a scelta del candidato;
- per l’indirizzo classico (durata 6 ore) consiste nella versione dal greco;
- per l’indirizzo scientifico (durata 5 ore) verte su problemi di matematica.
- La terza prova scritta è disciplinata dal D.M. n. 429/2000, citato nelle premesse.
- La quarta prova scritta, in lingua francese (durata 6 ore), effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato tra:
“Etude d’un texte argumentatif”, vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un’opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
- questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
- proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell’argomentazione sviluppata nel brano.
“Etude d’un texte littéraire”, vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
- 2 o 3 domande volte a guidare l’esame metodico del brano;
- 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.
“Composition française”, finalizzata all’accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.
- Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.323/1998; tenendo conto che, ai sensi della legge 11.1.2007, n.1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari.
Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:
- francese seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l’anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d’autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell’esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell’esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;
- storia in lingua francese: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell’ambito del programma effettivamente studiato durante l’ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l’argomento a lui proposto.
Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.
Art.5
Valutazione
La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell’ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.
Art.6
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.M. 8 gennaio 2008, n.5, relativo ai corsi sperimentali.
IL MINISTRO
FIORONI
|