VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997,n.59”;
VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;
VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, in particolare l’articolo 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l’articolo 3, comma 1 e l’articolo 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
VISTO il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l’art. 5, comma 2, e l’art. 13;
VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale in data 20.11.2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
VISTO il D.M. 24 febbraio 2000,n.49, concernente l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
VISTA la nota n. 1045 del 6 novembre 1997, con la quale l’Ambasciata di Francia in Roma conferma la disponibilità a rilasciare l’attestazione di acquisita competenza della lingua francese ai candidati agli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo;
VISTO il D.M. 26 gennaio 2006, n.8, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
VISTO il decreto ministeriale, in data 17.1.2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.4, concernente l’individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l’anno scolastico 2007-2008;
VISTO il decreto ministeriale, in data 8 gennaio 2008, n.5, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l’anno scolastico 2007-2008;
PREMESSO che l’esame di Stato anche per le sezioni di Liceo Classico Europeo si conclude con l’assegnazione del voto in centesimi che continua ad essere attribuito secondo quanto stabilito dalla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dal D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, atteso che, ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 11.1.2007,n.1, per gli esami di Stato dell’anno scolastico 2007/2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge 11.1.2007,n.1;
Vista la C.M., in data 4 febbraio 2008, n.20, recante disposizioni sulla formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2007/2008;
Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, in relazione alla specificità del corso di studi svolto;
D E C R E T A
Art.1
Prove di esame
L’esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.
- La prima prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal D.M.23 aprile 2003,n.41.
- La seconda prova scritta riguarda la disciplina “lingue e letterature classiche”.
Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione.
I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.
- La terza prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal D.M. n. 429/2000.
- Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato D.P.R. n.323/98; tenendo conto che, ai sensi della legge 11.1.2007,n.1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari.
- I candidati delle sezioni di liceo Classico Europeo, ai quali sia stato impartito l’insegnamento di lingua e letteratura francese e per i quali sia stata veicolata in lingua francese una disciplina del piano di studi, qualora intendano conseguire l’attestation rilasciata dall’Ambasciata di Francia, debbono superare le seguenti prove, il cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all’esame di Stato:
- una prova scritta (durata 6 ore), in lingua francese, effettuata dal candidato a scelta fra tre modalità di svolgimento:
“Etude d’un texte argumentatif”, vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un’opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:
- questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
- proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell’argomentazione sviluppata nel brano.
“Etude d’un texte littéraire”, vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:
- 2 o 3 domande volte a guidare l’esame metodico del brano;
- 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano.
“Composition française”, finalizzata all’accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.
- Il colloquio, relativamente alla disciplina veicolata in francese (storia, geografia, storia dell’arte), prevede l’analisi e il commento di documenti di varia natura e la conoscenza della letteratura francese, secondo il programma svolto nell’ultimo anno di corso.
A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l’anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d’autore, relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell’esposizione, il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell’esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.
Art.2
Commissioni giudicatrici
Qualora il consiglio di classe in sede di designazione dei componenti delle commissioni non abbia designato il docente di lingua francese e quello della disciplina veicolata in tale lingua, il dirigente scolastico designa i rispettivi docenti in possesso delle necessarie competenze. Essi procedono, sotto la vigilanza ed il coordinamento del Presidente della commissione, all’espletamento dell’esame finalizzato al conseguimento dell’attestation, le cui prove sono comunque svolte in tempi diversi rispetto a quelli degli esami di Stato e, precisamente:
- la prova scritta il giorno successivo a quello previsto per la terza prova;
- il colloquio in prosecuzione di quello previsto per l’esame di Stato.
E’ autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall’Ambasciata di Francia, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.
Art.3
Ammissione agli esami
I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato presso la sezione di liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.
Art.4
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al D.M. in data 8 gennaio 2008, n.5, relativo ai corsi sperimentali.
IL MINISTRO
FIORONI
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