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  Prot. n. 1725/P3^
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione
Ufficio III
Allegati Destinatari
Roma, 1 aprile 2008
Oggetto: D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.
Nella Gazzetta n. 24 del 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il D.P.R 29 novembre 2007, n. 268, Regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Detto regolamento offre una risposta all’annoso problema della discontinuità dell’azione delle Consulte provinciali degli studenti che, secondo la precedente normativa, venivano costituite al termine delle elezioni del 31 ottobre e cessavano di operare effettivamente nel mese di giugno, alla fine dell’anno scolastico, impedendo, di fatto, un’azione continuativa ed approfondita delle tematiche loro assegnate, nonché una programmazione più dettagliata delle attività. Più volte, infatti, i Presidenti delle Consulte hanno chiesto all’Amministrazione di prolungare il mandato e ciò è stato pienamente condiviso anche dal Ministro in occasione della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti, svoltasi a Roma nel dicembre 2006. Con il regolamento in questione viene elevata a due anni la durata in carica dei suddetti rappresentanti e viene introdotto – in sostituzione della Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti – il Consiglio Nazionale delle Consulte Provinciali degli Studenti, quale organo Consultivo del Ministero.

Queste due modifiche, così importanti per la vita delle Consulte, impongono allo scrivente di definire con maggior dettaglio la loro funzione.
Compiti delle Consulte Provinciali degli Studenti
La Consulta Provinciale degli studenti ha i compiti di:
  • assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole di istruzione secondaria superiore della provincia e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base degli accordi di rete previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 275/1999, nonché di accordi quadro da stipulare tra l’Ufficio scolastico provinciale e gli enti locali, la Regione, le associazioni di volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro;
  • formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali in questioni attinenti le problematiche studentesche;
  • collaborare con gli organi dell’amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza previsti dai commi 17 e 18 dell’art. 326 del D.P.R. 297/94 alla realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza, finalizzati alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze e alla lotta contro l’abuso dei farmaci e di altre sostanze;
  • istituire, in collaborazione con l’ufficio scolastico locale, uno sportello di informazione per gli studenti con particolare riferimento all’applicazione del regolamento D.P.R. 567/96 e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;
  • promuovere iniziative di carattere transnazionale;
  • designare i rappresentanti degli studenti nell’organo di garanzia regionale previsto dall’art. 5 del D.P.R. 249/98, così come sostituito dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007.
Alle suddette attività espressamente previste dalla normativa se ne possono aggiungere altre deliberate dalle stesse Consulte o desumibili da circolari o direttive ministeriali, dirette ad approfondire, di volta in volta, specifiche tematiche culturali e socio-educative, quali legalità, bullismo, volontariato, ecc.

Ogni Consulta - a norma del 3° comma dell’art. 6 - è tenuta a dotarsi di un regolamento che, ai sensi delle novità introdotte dal D.P.R. 268, dovrà essere opportunamente modificato e, pertanto, si invitano i presidenti delle CPS ad avviare un approfondito dibattito sull’argomento. Si ritiene opportuno segnalare, a tal proposito, che il citato comma 3 è stato integrato nel senso che prevede che la Consulta “può articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche”.

Particolare attenzione merita anche il comma 5, che prevede il coordinamento regionale delle consulte appartenenti alla stessa regione e che lo stesso si doti di un proprio regolamento, per disciplinare le modalità organizzative. A detto organo infatti è assegnato l’importante compito di designare i due studenti che – per la scuola superiore – devono far parte dell’Organo di Garanzia Regionale che, a norma di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. 249/98, così come recentemente modificato dal D.P.R. n. 235/2007, esprime un parere vincolante al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che decide sui reclami contro le violazioni del suddetto regolamento e dei singoli regolamenti di istituto e delle sanzioni ivi contenute.

Il regolamento di modifica conferma che è l’Ufficio Scolastico Provinciale ad assicurare, non soltanto una sede appositamente attrezzata, ma anche il supporto organizzativo e la consulenza tecnico scientifica per l’istituzione e il funzionamento della Consulta provinciale degli studenti. In questi anni, tale compito è stato spesso assunto, all’interno dell’Ufficio scolastico locale, dal docente comandato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale, che è divenuto referente per le attività della Consulta.

Pertanto, anche in vista del maggiore impegno che la biennalità del mandato e la nascita di un organismo stabile e consultivo, come il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali, comporteranno per ogni Consulta, si invitano le SS.LL. a rafforzare il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica da garantire alle stesse.

Né pertanto, va sottaciuta l’importanza che la figura del docente referente riveste, per il corretto funzionamento del suddetto organismo, sia per quanto attiene all’osservanza del regolamento interno che per il rispetto delle norme amministrativo-finanziarie.

Egli partecipa ai lavori della consulta, pur non influenzandone gli indirizzi; esprime pareri tecnici sulle deliberazioni della consulta, nel rispetto dell’autonomia di gestione della stessa; assicura, unitamente agli uffici amministrativi e contabili, cui i fondi sono stati affidati, un utilizzo degli stessi coerente e pertinente con le finalità della consulta.

Nella suo ruolo di educatore, inoltre, il docente referente ha il compito di garantire, nel rispetto delle vigenti normative, la correttezza, la democraticità e il buon andamento della consulta medesima, ma soprattutto di sostenere la più ampia partecipazione dei giovani, favorendo un consapevole e responsabile esercizio di democrazia diretta e di cittadinanza attiva da parte dei rappresentanti eletti.
MODIFICHE
Il comma 1 dell’art. 6 del D.P.R. 567/96 è stato completamente sostituito dal Regolamento di modifica.

Fermo restando che due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede messa a disposizione dal locale ufficio scolastico provinciale, le modifiche, come sopra accennato, si riferiscono alla durata in carica di detti rappresentanti e alla loro eventuale sostituzione.
Durata in carica dei rappresentanti della Consulta
La normativa introdotta dal Regolamento in parola . Ciò significa che i rappresentanti eletti nelle ultime elezioni (31 ottobre 2007), per l’anno scolastico 2007-2008, rimarranno in carica anche per l’anno sceleva a due anni la durata in carica di detti rappresentantiolastico 2008 -2009.

Si procederà a nuove elezioni (con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto) entro il 31 ottobre dell’anno di scadenza dell’organismo in questione (31 ottobre 2009).

La modifica apportata si pone l’obiettivo di garantire alla Consulta maggiore continuità nell’azione e una programmazione più attenta della sua attività, con riferimento alle iniziative ad essa attribuite dal successivo comma 2 dello stesso art. 6.
Sostituzione dei rappresentanti della Consulta
Il citato art. 6 - così come sostituito dal regolamento di modifica - reca precisazioni in merito all’eventualità di dover sostituire rappresentanti della Consulta che cessino dalla carica prima del biennio stabilito, per qualsiasi causa (sopraggiunta indisponibilità, passaggio ad altra scuola ecc…) ovvero che abbiano perso i requisiti di eleggibilità per aver conseguito il diploma.

Tale sostituzione può operarsi con i seguenti criteri:
  1. si procede - sempre che ne abbia i requisiti - alla nomina del primo dei non eletti nella lista del rappresentante venuto a cessare;
  2. in caso di esaurimento della suddetta lista, occorrerà procedere ad elezioni suppletive.
Sostituzione del Presidente della Consulta
Dal momento che sono stati già posti numerosi quesiti al riguardo, si rende necessario fare chiarezza anche sulla sostituzione del Presidente della Consulta, pur non essendo contemplata dalle norme di modifica.

Come è noto, il comma 3 dell’art. 6 stabilisce che “la Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di Presidenza”. Qualora si renda necessario sostituire il Presidente della Consulta prima del termine del biennio, per qualsiasi causa (sopravvenuta indisponibilità, passaggio ad altra scuola) o perché abbia perso i requisiti di eleggibilità per aver conseguito il diploma, salvo che il regolamento non disponga diversamente si dovrà procedere come appresso indicato:
  1. nel caso l’elezione del Presidente sia avvenuta sulla base di liste elettorali, questi andrà sostituito con il primo dei non eletti nella sua stessa lista di appartenenza, al fine di preservare il risultato delle elezioni effettuate;
  2. in tutti gli altri casi, si procederà ad elezioni suppletive.
CONSIGLIO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DELLE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI STUDENTI
Il regolamento di modifica in questione ha completamente sostituito l’art. 6 bis del D.P.R. n. 567/96. La Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciale degli Studenti, infatti, assume la denominazione di Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti. Si tratta di un organo consultivo del Ministero, che rappresenta una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.

Composizione, durata e funzionamento
Il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti è composto da tutti i Presidenti eletti di ciascuna Consulta Provinciale.

I suoi componenti rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori (si richiama, a tale proposito, quanto precisato nel precedente art. 6 in merito alla nomina e sostituzione del Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti).

Il citato Consiglio si dota di un regolamento interno al quale è demandata la determinazione delle modalità organizzative e gestionali di funzionamento del Consiglio e la pianificazione del numero minimo di adunanze per anno scolastico. Queste possono, comunque, essere convocate anche dal Ministro.

Il regolamento dovrà inoltre indicare le modalità di convocazione, accompagnate dall’ordine del giorno degli argomenti da discutere.

Di ogni adunanza dovrà essere redatto un processo verbale da cui risulti lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le decisioni adottate.

Il Consiglio Nazionale, come la Consulta Provinciale, si organizza in commissioni di lavoro territoriali e/o tematiche.

Funzioni
Il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti:
  • coordina lo scambio di informazioni fra le diverse Consulte provinciali in relazione alla loro attività;
  • promuove attività progettuali di rilevanza nazionale ed internazionale;
  • su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, esprime pareri in ordine ad azioni attinenti la partecipazione studentesca ovvero alla progettualità delle Consulte;
  • promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca e relaziona al Ministro;
  • elabora proposte ed indicazioni sul sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.
L’istituzione e il funzionamento del suddetto organo è garantito dal supporto organizzativo e dalla consulenza tecnico - scientifica del Ministero (Art. 6 bis – comma 7), attraverso una segreteria tecnica costituita presso l’Ufficio III della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione. Appare quindi evidente che, per garantire il buon funzionamento del Consiglio Nazionale, bisogna che, nella prossima riunione, i Presidenti delle CPS provvedano alla stesura e all’adozione del nuovo Regolamento interno.

In vista del prossimo incontro nazionale, che avrà necessariamente carattere costituente ed organizzatorio del Consiglio suddetto, i Presidenti delle CPS, all’interno dei rispettivi coordinamenti regionali, sono invitati a promuovere un ampio ed approfondito confronto sulle modifiche introdotte dal DPR n. 268/07, al fine favorire un più qualificato dibattito.


IL DIRETTORE GENERALE
f.to Roberto UBOLDI


Destinatari

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
BOLZANO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di
TRENTO

All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO

All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la
Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA

Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Ai Docenti referenti presso gli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI

Ai Presidenti delle Consulte Provinciali Degli Studenti
LORO SEDI
aggiornato: 02/03/2010
 
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