Premessa
La problematica relativa ai libri di testo ha assunto negli ultimi anni una particolare rilevanza sia per il ruolo strumentale che essi possono svolgere anche in regime di autonomia scolastica a sostegno dei processi di innovazione in corso sia per l’incidenza che esercitano in ambito sociale con riflessi sul diritto allo studio.
L’adozione dei libri di testo, adempimento che, come è noto, rientra tra i compiti attribuiti al collegio dei docenti e ai consigli di classe/interclasse, rappresenta espressione dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, che si realizza anche con la scelta consapevole e mirata e l’utilizzazione di metodologie e strumenti didattici coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa.
Il relativo provvedimento formale del collegio dei docenti deve essere adeguatamente motivato per quanto attiene alle scelte effettuate, soprattutto per rendere edotte le famiglie, su cui grava, ad eccezione della scuola primaria, l’onere finanziario dell’acquisto dei testi scolastici.
Considerato che il complesso dei prodotti editoriali risulta sempre più arricchito, si ritiene opportuno che, nella fase preliminare delle adozioni, vengano previste modalità specifiche di valutazione dei contenuti dei testi proposti all'attenzione dei docenti, attraverso momenti collegiali di confronto, esame e valutazione, che vedano il coinvolgimento di genitori e, nella scuola secondaria superiore, anche di studenti.
Dotazioni librarie e tetti di spesa
Come per il corrente anno scolastico, la dotazione libraria della scuola primaria risulta configurata come segue:
I classe |
Il libro della prima classe e il libro di Lingua inglese |
II e III classe |
Sussidiario e il libro di Lingua inglese |
IV e V classe |
Sussidiario dei linguaggi, Sussidiario delle discipline e il libro di Lingua inglese |
I docenti attualmente impegnati nelle classi terminali della scuola primaria hanno, preferibilmente, cura di proporre al collegio dei docenti la scelta dei testi per le classi I, II e III, mentre i docenti impegnati nelle classi terze, i testi per le classi IV e V.
Relativamente all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che intendano avvalersene, i testi per la scuola primaria sono i seguenti:
- volume I - per la classe prima e per il primo biennio (classi II e III), composto di 80 pp.;
- volume II - per il secondo biennio (classi IV e V), composto di 80 pp.
Relativamente alla scuola primaria, si richiama l’attenzione sulla opportunità che, al fine di evitare comportamenti impropri, le cedole librarie vengano esclusivamente consegnate ai genitori degli alunni ovvero a coloro che ne esercitano la potestà parentale.
Con gli allegati decreti ministeriali sono fissati i prezzi di copertina dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa della scuola secondaria di primo grado, entro cui i docenti devono effettuare la scelta dell’intera dotazione libraria.
Con apposito decreto ministeriale in corso di definizione viene stabilito, a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per l’intero ciclo di studi la scuola secondaria superiore.
Tempi e modalità per l’adozione
Per quanto attiene la definizione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo per il primo e secondo anno della scuola secondaria superiore trova applicazione l’allegato A, annesso al decreto ministeriale n. 547 del 7.12.1999, di cui ad ogni buon conto si allega copia.
Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate nella seconda decade del mese di maggio per tutti gli ordini di scuola.
Nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore i dirigenti scolastici sono tenuti a prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti di spesa, entro cui il collegio dei docenti deve effettuare la scelta dei libri di testo.
Nel caso in cui non venga rispettato il tetto di spesa previsto e la scelta adottata motivatamente dal collegio dei docenti ecceda tale limite, la decisione deve essere approvata dal consiglio di istituto (art. 2, comma 4 del decreto ministeriale n. 547/1999).
Particolare attenzione deve inoltre essere prestata da parte dei collegi dei docenti alle nuove edizioni, le quali, a norma dell’allegato A annesso al citato decreto n. 547/1999, sono consentite solo in caso di obiettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche, mediante aggiunta, eliminazione, sostituzione o riedizione di singole parti o sezioni.
Le nuove edizioni del libro di testo debbono, inoltre, recare l'indicazione puntuale delle modifiche resesi necessarie. Di tali indicazioni i docenti devono tener conto, al fine di valutare se le integrazioni apportate siano determinanti rispetto al piano di insegnamento programmato e, nel caso in cui le modifiche non abbiano rilevanza in tal senso, in sede di adozione deve essere apposta la precisazione che il testo è valido anche per precedenti edizioni.
Effettuate le adozioni, le istituzioni scolastiche affiggono all’albo della scuola l’elenco dei libri di testo prescelti, inserendo, altresì, nel proprio sito web – se attivato – analoga elencazione.
Comunicazione delle adozioni e verifiche
Le istituzioni scolastiche devono comunicare, entro e non oltre il 10 giugno 2008, sulla base di specifiche istruzioni che saranno tempestivamente comunicate, all’AIE e all’Ufficio scolastico regionale i dati delle adozioni effettuate.
I direttori degli Uffici scolastici regionali, ricevuto l’elenco delle adozioni effettuate, verificano il rispetto dei limiti di spesa da parte delle singole istituzioni scolastiche e, nel caso di superamento del tetto di spesa, provvedono a contestare ai dirigenti scolastici il mancato rispetto dei limiti di spesa, invitandoli a far conoscere le relative motivazioni.
A tale specifico riguardo, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla esigenza di porre in essere una attenta opera di sensibilizzazione nei confronti del collegio dei docenti, affinché le scelte effettuate siano tali da consentire il rispetto dei limiti di spesa.
L’assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2008, non consente in alcun modo una diversa scelta dei testi già effettuata.
Per mettere a disposizione degli alunni non vedenti libri di testo adeguati, in tempo utile rispetto all’inizio delle lezioni, è indispensabile che i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche presso cui risultino presenti tali alunni, effettuate le adozioni, si attivino immediatamente, per agevolare la trascrizione dei testi.
Noleggio e comodato d’uso
Si richiama, altresì, l’attenzione sulle innovazioni introdotte dalla legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), circa la concessione in comodato d’uso, a fronte di particolari esigenze, dei libri di testo agli studenti che adempiono l’obbligo d’istruzione, nonché sull’estensione della gratuità parziale dei libri di testo agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. A tal fine sono state ripartite, su base regionale, specifiche risorse finanziarie.
Una ulteriore innovazione introdotta dalla citata legge n. 296/2006 riguarda il noleggio di libri scolastici agli studenti da parte di istituzioni scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori. In tal caso, come già precisato con nota circolare prot. n. 7919 del 24 luglio 2007, deve essere salvaguardato il diritto d’autore, mediante apposita autorizzazione da parte dell’avente diritto per i testi noleggiati.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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