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 Reclutamento personale


GRADUATORIE PERMANENTI
a.s. 2004/2005

F.A.Q.
(aggiornamento del 23 giugno 2004)


1. Le norme contenute nella legge di conversione riguardanti la tabella di valutazione dei titoli relativa alla terza fascia delle graduatorie permanenti hanno valore retroattivo?

Sì, come esplicitamente dispone l'art. 1 della legge, limitatamente alla terza fascia della predetta graduatoria: "a decorrere dall'a.s. 2004/2005 le graduatorie..........sono rideterminate............".


2. E' valido il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica?

No, per la tipologia di cui trattasi non è prevista la compilazione di una apposita graduatoria permanente, prevista, invece, per le classi di concorso e posti di insegnamento, di cui all'art. 401 del D.Leg.vo n. 297/94, anche in considerazione della specificità delle norme che regolano il reclutamento del relativo personale.


3. Quale è il periodo massimo di servizio e, conseguentemente, il punteggio massimo complessivamente attribuibile per anno scolastico per servizio d'insegnamento?

La norma di riferimento è quella del punto B1 della tabella di valutazione: "per il servizio d'insegnamento...............sono attribuiti................fino ad un massimo di 12 punti per anno scolastico". I 12 punti corrispondono al massimo raggiungibile, complessivamente per ciascun anno scolastico, per un servizio specifico prestato per sei mesi. In caso di cumulo tra servizi specifici e non specifici, la valutazione, per ciascun anno scolastico non potrà superare i sei mesi. Pertanto, chi per ciascun anno scolastico ha un servizio in eccedenza ai 6 mesi, dovrà , mediante la dichiarazione di cui alla sez. c del modello B, chiedere la rideterminazione del punteggio..


4. Qualora nelle dichiarazioni dell'aspirante siano riscontrate dal CSA contraddittorietà o irregolarità, si può provvedere ad una regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?

In considerazione della portata estremamente innovativa delle disposizioni contenute nella legge di conversione del decreto legge 7 aprile 2004 e della conseguente complessità delle numerose dichiarazioni da effettuare, è confermata, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.D.G. 21 aprile 2004, la possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa sia dell'aspirante che dell'ufficio. In quest'ultimo caso l'Amministrazione inviterà l'aspirante ad effettuare la rettifica o le opzioni necessarie. Si richiama a questo riguardo il contenuto della nota prot. n.61 del 10 giugno 2004.


5. La super-valutazione prevista al punto B3, lett. h), riguarda anche le scuole paritarie e quelle indicate al punto B.2?

Sì, la legge al suddetto punto B3, lett. h) non pone alcuna distinzione.


6. Il possesso di un'abilitazione S.S.I.S., cui corrispondono automaticamente altra/altre abilitazioni, conseguite a seguito della frequenza di un corso biennale, consente agli interessati di scegliere a quale delle abilitazioni attribuire i 24 punti previsti dal punto A4 della tabella di valutazione?

L'abilitazione certificata dall'università per una sola classe di concorso (ad esempio la classe 51), dà titolo ad attribuire esclusivamente a quest'ultima 24 punti e alla/alle altre abilitazioni corrispondenti 6 punti ciascuna. Qualora, invece, le attività didattiche del corso biennale siano state differenziate e si siano concluse con esami distinti che hanno dato luogo a distinte certificazioni abilitanti, il docente può scegliere a quale abilitazione imputare i 24 punti.


7. Il limite di valutabilità per servizi d'insegnamento, complessivamente fissato per anno scolastico a 6 mesi nella nota n. 29 del 3.6.2004, si applica anche ai servizi di 1^ o 2^ fascia?

No, in quanto, come previsto nell'art. 1 della legge 143/2004, la nuova tabella di valutazione è applicabile solo alla 3^ fascia delle graduatorie permanenti. Qualora l'aspirante, inserito in graduatoria di 1^ e/o 2^ fascia sia anche inserito in graduatoria di 3^ fascia può chiedere in quest'ultima fascia anche la valutazione dei predetti servizi al 50%, per un massimo complessivo di 6 mesi.


8. Come deve essere valutata l'abilitazione SSIS conseguita a seguito di un corso annuale?

L'abilitazione in questione, in quanto conseguita a seguito di un corso annuale sarà valutata 6 punti, fermo restando che l'eventuale servizio d'insegnamento prestato durante la frequenza del corso potrà essere valutato ai sensi della tabella di valutazione.


9. Da quale momento il servizio di insegnamento prestato nella scuola paritaria è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nella scuola statale?

A decorrere dalla data del formale riconoscimento della parità a favore della scuola.

10. Quali titoli sono valutabili ai sensi del punto C11 della tabella di valutazione?

La valutabilità del titolo è legata, a prescindere dalle altre condizioni previste dalla norma, alla coerenza "con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria" ; pertanto va verificata la stretta attinenza dei contenuti del corso, per la scuola secondaria ed artistica, con gli insegnamenti indicati per ogni classe di concorso nel D.M. 39/1998 e, per gli altri posti, con i vigenti programmi di insegnamento.


11. Sono valutabili ai sensi del punto C11 della tabella i titoli rilasciati dai Consorzi Universitari?

Si qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni puntualmente indicate dalla norma: durata almeno annuale, esame finale, coerenza con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie.


12. Il servizio prestato in un istituto penitenziario ubicato in una piccola isola o in scuole di montagna può essere soggetto ad una doppia supervalutazione?

No, la formulazione della norma non prevede tale ipotesi, individuando come limite massimo della supervalutazione il raddoppio del punteggio.




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