FoNAGS
REGOLAMENTO DEL FoNAGS
IL FORUM NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI GENITORI DELLA SCUOLA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE
Visto il D.Lgs 30 marzo 2001 n°165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni;
Visto il D. Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. l0 ottobre 1996, n.567 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Regolamento relativo alla disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, modificato con decreto legge 12 giugno 2001, n.134 convertito dalla legge 3 agosto 2001, n.317, in particolare gli artt. 49, 50 e 75, per quanto concerne l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;
Visto il D.P.R. 6 novembre 2000, n.347 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell' allora Pubblica Istruzione;
Visto il D.M.14 del 18/2/2002 istitutivo del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori maggiormente rappresentative;
si dà il seguente regolamento:
TITOLO I
Composizione e Costituzione
ART. 1
1. Il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori operanti nella Scuola (di seguito denominato FoNAGS) maggiormente rappresentative è costituito da un massimo di due rappresentanti di ciascuna delle associazioni che ne fanno parte.
2. Partecipa alle riunioni il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un suo delegato alla materia rapporti scuola-famiglia.
3. Il FONAGS ha sede presso il Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le attività motorie.
4. La Direzione generale per lo status dello studente provvede alle esigenze funzionali del FONAGS.
ART. 2
1. All'inizio di ciascuna riunione il FONAGS elegge un coordinatore.
2. Il coordinatore ha il dovere procedurale di far osservare il presente regolamento, di garantire il diritto di parola a tutti i partecipanti ai lavori del FONAGS, di assicurare il democratico svolgimento della seduta nonchè delle operazioni di voto.
3. Il coordinatore assicura l'attuazione di quanto deciso in seno al Forum in collaborazione con la Direzione generale.
4. La Direzione generale per lo status dello studente assicura il supporto organizzativo e di segreteria necessario per le attività previste dal D.M. n.14 del 18.2.02 e fornisce, tramite i propri funzionari, i chiarimenti che le vengano eventualmente richiesti.
ART. 3
1. La Direzione generale per lo status dello studente assicura la redazione del processo verbale.
La redazione avviene riportando in sintesi lo svolgimento dei lavori e delle discussioni, i nomi degli intervenuti, le conclusioni, le decisioni adottate ed i testi delle delibere votate con i relativi risultati di votazione indicando nell'ordine favorevoli, contrari ed astenuti. I partecipanti che volessero riportare a verbale integralmente il proprio intervento lo consegneranno in forma scritta al verbalizzante.
2. L'approvazione del verbale avviene all'inizio della seduta successiva. A tal fine la direzione invia la bozza del verbale ai partecipanti per eventuali osservazioni. Copia del verbale rimane comunque a disposizione dei componenti presso la Direzione generale per lo status dello studente.
3. Per le esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate apparecchiature elettroniche di registrazione.
4. Al termine di ogni seduta il FONAGS delibera quanto va pubblicizzato dal MIUR a diffusione cartacea o sul proprio sito Internet.
ART. 4
1. All'inizio di ciascun anno il FONAGS decide il calendario generale delle riunioni ordinarie (almeno tre).
2. Su richiesta del Ministro o di almeno due Associazioni possono essere indette riunioni straordinarie.
TITOLO II
Competenze e finalità
ART. 5
1. Il FONAGS valorizza e sostiene la componente dei genitori della Scuola;
2. favorisce il dialogo e il confronto fra il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e le realtà associative dei genitori operanti nella scuola;
3. rappresenta le esigenze e formula le proposte della componente genitori della scuola;
4. esprime pareri sugli atti e sulle iniziative che il Ministro intende sottoporgli;
5. esprime, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti attinenti all'istruzione;
6. è sede di consultazione fra il Ministero e le associazioni dei genitori sulle problematiche scolastiche.
TITOLO III
Caratteri procedurali
ART. 6
1. L'avviso scritto di convocazione deve essere trasmesso alle associazioni almeno con cinque giorni di anticipo. Nell'avviso scritto di convocazione vi sono indicati la data, l'ora di inizio ed il luogo della seduta nonchè gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al FONAGS è fissato dal FONAGS medesimo nel corso della seduta precedente.
3. Qualora sorgano problemi di importanza rilevante, l'ordine del giorno può essere modificato in seguito alla presentazione di mozione d'ordine.
TITOLO IV
Commissioni
ART. 7
1. Il FONAGS, qualora lo ritenga opportuno, può istituire nel proprio seno delle Commissioni come organi consultori ed istruttori affinché esaminino ed approfondiscano le questioni loro delegate dal FONAGS stesso.
2. Un relatore, nominato da ogni Commissione, presenta al FONAGS l'argomento esaminato.
3. La composizione e la durata dei lavori di ciascuna Commissione è stabilita dal FONAGS al momento della costituzione delle Commissioni stesse.
TITOLO V
Discussione
ART. 8
1. All'inizio di ogni seduta ci si accerta che questa sia validamente costituita essendo presenti almeno la metà più uno dei genitori rappresentanti delle Associazioni riconosciute.
2. Nel caso di mancanza del numero legale la seduta viene convocata dopo un'ora. In tal caso essa risulta valida a prescindere dalla presenza del numero legale di cui al comma della seduta precedente.
TITOLO VI
Votazione
ART. 9
1. Il coordinatore può disporre a seconda delle circostanze che la votazione su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno, intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Dal momento in cui iniziano le operazioni di voto nessuno può più prendere la parola.
3. L'argomento già oggetto di votazione non può essere posto nuovamente in votazione nel corso della medesima seduta.
ART. 10
1. Le votazioni hanno luogo, di norma, con il metodo dello scrutinio palese e per esse si adotta uno dei seguenti metodi:
a. alzata di mano
b. appello nominale
c. sottoscrizione di una scheda.
2. Le votazioni avvengono nella seguente successione: favorevoli, contrari, astenuti.
3. Qualora almeno la metà più uno dei presenti lo richieda, deve essere concesso il voto con metodo di scrutinio segreto che va comunque usato quando si faccia questione di persone.
4. Nel caso che le votazioni abbiano luogo con metodo di scrutinio segreto, le operazioni di spoglio delle schede e di verifica dei voti sono espletate da due genitori, nominati prima dell'inizio delle operazioni di voto.
Titolo VII
Disposizioni finali
ART. 11
1. Eventuali proposte di modifica del presente regolamento debbono essere presentate per iscritto e ne deve pervenire copia a tutte le Associazioni componenti il FONAGS.
2. La relativa discussione e votazione non può avvenire prima di quaranta giorni dalla data di presentazione.
3. Le modifiche sono approvate con la maggioranza qualificata di due terzi dei genitori componenti il FONAGS.
ART. 12
1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
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