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Decreto ministeriale n. 547
Roma, 7 dicembre 1999
Oggetto: Regolamento recante approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerato che, in relazione alla totale gratuità dei libri di testo nella scuola elementare prevista dall'articolo 156, primo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria nella scuola elementare è già fissato mediante individuazione del prezzo massimo dei singoli volumi destinati alle letture, al sussidiario, alla religione ed alla lingua straniera;
Udito il Comitato permanente per l'esame dei problemi connessi al libro di testo istituito con decreto ministeriale n. 168 del 27 maggio 1993, integrato con i decreti ministeriali numeri 76, 131, 54, rispettivamente, del 26 febbraio 1998, del 12 marzo 1998 e dell'8 marzo 1999;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso in data 28 settembre 1999;
Udito il parere interlocutorio della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Sentiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi nelle sedute del 30 novembre 1999 e del 2 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 7032 del 7 dicembre 1999, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo.
Art. 1
1. Sono approvate le norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, contenute nell'allegato A), che forma parte integrante del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 nonché per l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte".
- La legge 20 gennaio 1999, n. 9, reca: "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta l'art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"1. Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale, ferme restando le competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1".
Art. 2
1. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline di ciascun anno di corso della istruzione secondaria di primo grado si fa riferimento alla media dei prezzi della dotazione libraria complessiva riferita a ciascun anno praticati in base ai listini applicati nell'anno scolastico precedente.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001, per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per le discipline del primo anno di corso della scuola secondaria superiore si fa riferimento al 60% della media dei prezzi della dotazione libraria complessiva relativa ai primi due anni di corso praticati in base ai listini applicati nell'anno scolastico precedente.
3. Eventuali superamenti del prezzo massimo complessivo nelle prime classi potranno essere compensati con diminuzioni equivalenti rispetto al prezzo massimo complessivo della seconda e della terza classe, nella scuola secondaria di primo grado o della classe successiva nella scuola secondaria superiore.
4. Il collegio dei docenti può deliberare, per ciascun anno di corso, motivati incrementi della spesa, che devono essere approvati dal consiglio di istituto.
5. Sulla base dei criteri di cui al presente articolo si provvede a determinare, per ciascun anno dei corsi di scuola media e, per la scuola secondaria superiore, per il primo anno di ciascuno degli indirizzi di studio in cui essa si articola, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale limite inferiore di spesa complessiva sul quale si sono attestate le scelte effettuate per ogni classe nell'anno scolastico precedente. I relativi provvedimenti sono adottati, in sede di prima applicazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione e, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli organi di vertice di gestione amministrativa.
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 75 (Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria). - 1. Le disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il regolamento di cui al comma 1, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;
b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.
3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il Ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.
4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1996.
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4 il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione".
Art. 3
1. Per quanto riguarda la scuola elementare sono confermate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 300 del 23 gennaio 1986, n. 578 del 31 dicembre 1987 e n. 161 del 26 febbraio 1988 e ai decreti del Ministro della pubblica istruzione 25 marzo 1994 e 31 maggio 1995, salva la possibilità di realizzare i testi in sezioni a se stanti, sciolte, fascicolate, o rilegate, ciascuna afferente a momenti significativi del curricolo, mantenendo comunque ferme le caratteristiche relative al numero delle pagine e al formato di cui ai predetti decreti. Per la determinazione del prezzo dei libri di testo nella scuola elementare e per i successivi aggiornamenti seguitano ad applicarsi i criteri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 aprile 1999. Le determinazioni relative all'aggiornamento dei prezzi sono assunte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, n. 300, reca: "Nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo della scuola elementare".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1987, n. 578, reca:
"Nuove norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo destinati alle classi terza, quarta e quinta elementare".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1988, n. 161, reca: "Norme ed avvertenze per la compilazione dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola elementare".
Art. 4
1. Al termine di ogni biennio, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo, si provvede alle eventuali modifiche dei criteri stessi.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5. 1. Ai fini di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 e all'articolo 4, le singole istituzioni scolastiche forniscono annualmente all'amministrazione della pubblica istruzione, anche su supporto informatico, i dati riguardanti la spesa complessiva sostenuta per la dotazione libraria da ogni classe della scuola secondaria di primo grado e dalle classi dei primi due anni di corso della scuola secondaria superiore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 42
Il Ministro: Berlinguer
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato A
NORME E AVVERTENZE TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRO DI
TESTO DA UTILIZZARE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.
1. Le presenti norme e avvertenze tecniche si inseriscono nel quadro della progressiva attuazione della riforma generale degli ordinamenti degli studi. Esse sono periodicamente sottoposte a verifica e valutazione al fine di correlarne le indicazioni a significativi processi di trasformazione del sistema scolastico e degli impianti curriculari. A tal fine l'amministrazione si avvale dell'apposito comitato istituito con decreto ministeriale n. 168 del 27 maggio 1993 che sarà periodicamente convocato per il monitoraggio e la verifica del processo della loro attuazione.
2. Il libro di testo nelle scuole dell'obbligo costituisce uno degli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici dettati dagli ordinamenti dei diversi gradi di scuola e, per l'anno iniziale della scuola secondaria superiore, dei diversi indirizzi di studio; esso risponde alle finalità di sostenere e rafforzare la qualità dei processi di apprendimento.
3. Il libro di testo, che non può prescindere dall'avere una dimensione di formazione europea, deve sviluppare i contenuti fondamentali delle singole discipline con attenzione a renderne comprensibili i nessi interni e i collegamenti indispensabili con altre discipline; deve inoltre recare l'indicazione delle fonti alle quali è possibile attingere per ulteriori approfondimenti.
4. Il libro di testo può essere integrato e arricchito, oltre che da altri libri e pubblicazioni, da strumenti informatici e multimediali, di uso individuale o collettivo, contenenti testo ed immagini riproducibili a stampa, utilizzabili, anche dal punto di vista informatico, per la costruzione di percorsi tematici personalizzati, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d'autore e sulla riproduzione di immagini.
5. Le biblioteche scolastiche devono essere arricchite con appositi strumenti informatici, con materiale iconografico, sonoro e ipermediale al fine di consentire ampi approfondimenti degli ambiti disciplinari.
6. In rapporto alla diversificazione di percorsi didattici prevista dalle disposizioni vigenti in materia di autonomia didattica e organizzativa, si renderà necessario l'uso di strumenti facilmente componibili ed integrabili: in tale contesto anche il libro dovrà diventare uno strumento duttile ed adattabile alle varie esigenze. A tal fine, il libro di testo, in particolare con riferimento all'istruzione secondaria, può essere realizzato in sezioni a se stanti, ciascuna afferente a momenti significativi e sufficientemente autonomi della disciplina o dell'ambito disciplinare, in modo di consentire acquisti anche singoli, dilazioni e selezioni della spesa. Il libro di testo realizzato in sezioni rispetta le caratteristiche di cui al comma 3.
7. In rapporto a specifiche esigenze didattiche nella scuola elementare o a specifiche esigenze di alcune discipline negli altri gradi di scuola il libro di testo può essere sostituito dall'adozione di idonei strumenti alternativi.
8. Il libro nel suo complesso deve essere presentato con indicazioni che ne chiariscano l'impostazione, le scansioni, la metodologia e i collegamenti con altri strumenti didattici. Il linguaggio impiegato dovrà essere coerente con l'età e le competenze ad essa corrispondenti. Sarà opportuno corredare il libro o ciascuna sezione di un glossario che dia il significato delle parole di uso meno frequente utilizzate nel testo. Nel libro di testo o in ciascuna delle sezioni che lo compongono devono essere riportati i prerequisiti necessari agli alunni per la fruizione del materiale didattico ivi contenuto e l'indicazione degli obiettivi di apprendimento perseguiti dal testo nonché criteri per la verifica del sapere e del saper fare correlati ai suddetti obiettivi.
9. Il libro di testo o le sezioni che lo compongono possono essere aggiornati in caso di obiettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche mediante aggiunta, eliminazione, sostituzione o riedizione di singole parti o sezioni. Le nuove edizioni del libro di testo debbono recare l'indicazione puntuale delle modifiche resesi necessarie.
10. Per la parte tipografica si raccomanda:
a) che le immagini siano strettamente funzionali al testo ed eventualmente possano essere inserite con utilizzo di materiale cartaceo diverso da quello utilizzato per la parte testuale;
b) che, ove possibile, sia utilizzato materiale cartaceo di costo contenuto;
c) che i caratteri a stampa siano scelti con la finalità di rendere il più possibile agevole la lettura in relazione anche alle diverse età degli alunni.
11. Il risultato dei controlli di qualità ai quali le case editrici, nell'esercizio della libertà di impresa, sottopongono i loro prodotti, sono riportati all'interno del prodotto con indicazione dell'organismo che li ha rilasciati.
12. I libri di testo che si suddividono in volumi destinati ai diversi anni di corso, in adozione nell'anno scolastico 1999/2000, devono essere confermati fino ad esaurimento del corso. Per gli anni scolastici 2000-2001 e 2001-2002 nella prime classi possono anche essere confermati in adozione o adottati testi già in adozione nella scuola.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.51 del 02/03/2000)
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