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Decreto interministeriale n. 44
Artt.1-2
Roma, 1 febbraio 2001
Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il
regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come integrato dal decreto legislativo 6
marzo 1998, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare l'articolo 1, comma 3;
VISTA la legge 3 aprile 1997, n.94;
VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286;
UDITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;
ADOTTA
il seguente regolamento
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE ISTRUZIONI GENERALI SULLA GESTIONE
AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1
(Finalità e principi)
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche cui è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,
n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a
norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello
prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie
dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel
rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente.
Le istituzioni scolastiche provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie
derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle regioni, di enti locali o di altri
enti, pubblici e privati, sempre che tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non
possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,
annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del
programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21.
3. L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento
contabile annuale - di seguito denominato "programma" - predisposto dal dirigente scolastico - di
seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il
parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o di
circolo, di seguito denominati "Consiglio di istituto". La relativa delibera è adottata dal Consiglio
d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata
acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque giorni antecedenti la
data fissata per la deliberazione stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza
con le previsioni del piano dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i risultati
della gestione in corso alla data di presentazione del programma, rilevati dalle schede di cui al
comma 6, e quelli del precedente esercizio finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli
stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico
generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di
disposizioni di legge, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare. Le spese
non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di
istruzioni secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali, laboratori ed officine d'alto
valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi,
purché coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.), confluiscono in uno specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal dirigente per l'attuazione del
piano dell'offerta formativa (P.O.F.), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal direttore
dei servizi generali e amministrativi, di seguito denominato "direttore", nella quale sono riportati
l'arco temporale in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare. Per
ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa
complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno
finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo
del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non
impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto
consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio scolastico regionale provvede a
comunicare alle istituzioni scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i
precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni
conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione all'accertamento delle entrate ed
all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante
l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono,
rispettivamente, residui attivi e passivi.
9. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed
inserito, ove possibile, nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.
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