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Docenti - Soggetti che offrono formazione
La Direttiva 90/2003 disciplina sostanzialmente due modalità distinte:
Accreditamento/qualificazione Riconoscimento CORSI




Che cosa è l'accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola?
L’accreditamento dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola è una modalità di riconoscimento dei Soggetti esterni al mondo della scuola che offrono formazione per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso è previsto dall’articolo 66 del Contratto Collettivo nazionale del comparto scuola del 23 luglio 2003.
Che cosa è il riconoscimento dei Soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola?
Il riconoscimento di Soggetto qualificato per la formazione del personale della scuola è conferito alle Associazioni professionali e a quelle disciplinari collegate a comunità scientifiche.
Ci sono dei Soggetti che sono già qualificati per la formazione del personale della scuola?
Sono Soggetti già qualificati per la formazione del personale della Scuola le Università, i Consorzi universitari ed interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti culturali rappresentanti i paesi membri dell’Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani
C’è differenza tra Soggetto qualificato e Soggetto accreditato?
Non c’è alcuna differenza tra Soggetto accreditato e Soggetto qualificato; l’unica diversità è prevista nella modulistica da utilizzare per la presentazione della richiesta, in quanto diversi sono i requisiti richiesti.
Quali benefici ha un Ente che viene accreditato o riconosciuto qualificato dal MIUR per il personale della scuola?
Tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l'Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul territorio nazionale, non deve più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa.
Quali benefici hanno i docenti dalla frequenza di un’attività di formazione promossa e realizzata da un Soggetto accreditato/qualificato?
I docenti che partecipano all’attività di formazione di un Ente accreditato/ qualificato hanno diritto all’esonero dal servizio, secondo le disposizioni vigenti. Le iniziative di formazione/ aggiornamento non danno diritto a crediti formativi in quanto la normativa vigente non prevede modalità di sviluppo professionale del personale docente.
Quale è la norma che disciplina la procedura di richiesta dell’accreditamento/qualificazione?
La norma che disciplina la procedura istruttoria per ottenere l’accreditamento/qualificazione è la Direttiva n.90 del 1° dicembre 2003, che ha sostituito il D.M. 177/2000 formato pdf e le Direttive n. 305/96 e n. 156/98. Rispetto alle precedenti disposizioni la Direttiva n.90/2003 disciplina sia le procedure per l’accreditamento e la qualificazione (artt.2, 3 e 4) che quelle per il riconoscimento dei singoli corsi di formazione (art. 5).

La precedente norma (D.M. 177/2000) continua ad avere validità per i Soggetti già accreditati/qualificati per la durata di un triennio e che alla scadenza del periodo chiedono il rinnovo, ai sensi della citata Direttiva n.90/2003.
Nota prot.n.1381 del 26 settembre 2006
Cosa è l’accreditamento/qualificazione?
Il decreto di accreditamento/qualificazione ha durata illimitata ma i soggetti formatori sono sottoposti periodicamente ad interventi di analisi e di verifica. Qualora gli esiti di tali interventi risultino negativi, l’amministrazione può emanare un decreto di revoca.
Esiste una scadenza per la presentazione delle domande di accreditamento/qualificazione?
Si, entro il 30 settembre di ogni anno si può presentare domanda di accreditamento/qualificazione.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comitato Tecnico Nazionale esprime parere di ammissibilità (o meno) del Soggetto richiedente. Se gli interventi di analisi e verifica danno esito negativo, l’ente può presentare controdeduzioni entro 60 giorni e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Se la procedura non si conclude positivamente, entro il 31 agosto di ogni anno, il Soggetto può ripresentare domanda.
Quali sono i requisiti essenziali per l’accreditamento/qualificazione?
L’Ente deve presentare documentate attività formative rivolte al personale della scuola e svolte a livello nazionale.
I soggetti già accreditati/qualificati devono richiedere il riconoscimento di singoli corsi?
I soggetti già accreditati/qualificati non devono più richiedere il riconoscimento dei singoli corsi.
Le attività formative proposte dai soggetti accreditati/qualificati che carattere devono avere?
Le attività formative rivolte al personale della scuola devono avere carattere nazionale, cioè trattarsi di iniziative il cui tema è riproposto in più Regioni (minimo tre).
Occorre presentare opportuna modulistica per richiedere l'accreditamento/qualificazione?
Si, di seguito è indicata la modulistica necessaria con le relative schede che si possono scaricare
    - Scheda per la richiesta di accreditamento
      (formato pdf formato pdf, rtf formato doc)
    - Scheda per la richiesta di qualificazione
      (Associazioni professionali e disciplinari)
      (formato pdf formato pdf, rtf formato doc)
Esiste una modulistica per la presentazione delle iniziative di formazione di soggetti già accreditati/qualificati?
Si, qui di seguito è indicata la modulistica necessaria con il relativo modello
    - Scheda per la presentazione delle iniziative
      di formazione per i soggetti già
      accreditati/qualificati, cliccare qui formato doc
    - Indicazioni formato pdf per la compilazione della
      scheda di presentazione delle iniziative
      di formazione
Esistono delle scadenze per la presentazione delle iniziative di formazione?
Si, le iniziative di formazione devono essere periodicamente inviate al MIUR con scadenza quadrimestrale.
Nota Miur: modalità d’invio delle iniziative di formazione e relative scadenze



Che cosa è il riconoscimento corsi?
Il riconoscimento di singoli corsi di formazione rappresenta una ulteriore modalità per offrire formazione per il personale della scuola da parte di qualsiasi Soggetto, non accreditato, ne qualificato.
Il riconoscimento corsi è a carattere Nazionale o a carattere Regionale?
Il riconoscimento corsi può essere a carattere nazionale, nel qual caso la domanda deve essere indirizzata
all'Ufficio VI della Direzione Generale per il Personale della scuola - viale Trastevere, 76/A 00153 Roma oppure a carattere regionale e in questo caso inviata all’Ufficio Scolastico Regionale competente
Cosa s'intende per corsi a carattere nazionale?
I corsi per i quali si chiede il riconoscimento devono avere carattere nazionale, cioè trattarsi di corsi il cui tema è riproposto in più Regioni ovvero di corsi ai quali partecipa personale della scuola proveniente da più Regioni (minimo due).
Cosa s'intende per corsi a carattere regionale?
S’intendono corsi che si svolgono anche in diverse province, ma nell’ambito di una sola regione.
Nota esplicativa
Quali sono le scadenze per presentare richieste di riconoscimento corsi?
Le domande di riconoscimento di singoli corsi devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno. Il termine è perentorio e funzionale all’attività istruttoria. I corsi sono riconosciuti alla data del 1° settembre di ogni anno scolastico successivo alla domanda.
Quali documenti occorre presentare per il riconoscimento dei singoli corsi?
I soggetti proponenti devono allegare lo Statuto e l’Atto costitutivo dai quali risultino tra le finalità del Soggetto la formazione e la ricerca nel settore o ambito prevalente. Occorre presentare la scheda richiesta riconoscimento corsi opportunamente compilata, il modello è scaricabile dal sito del MIUR.
    - Scheda richiesta di riconoscimento corsi
      (formato pdf formato pdf, rtf formato doc)
Alla conclusione dello svolgimento del corso occorre presentare una documentazione opportuna?
Si, a conclusione del corso occorre presentare una relazione conclusiva dei corsi attraverso una schema di relazione scaricabile dal sito del MIUR
    - Schema di relazione consuntiva dei corsi riconosciuti da
      inviare dopo la conclusione dell'attività di formazione
      (formato pdf formato pdf, rtf formato doc)
Si può richiedere il rinnovo di riconoscimento di singoli corsi già autorizzati?
Si, ma ci sono dei vincoli. Possono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento corsi già autorizzati, i Soggetti che hanno avuto il riconoscimento nell’anno precedente. Questa modalità è valida solo per tre anni consecutivi. In questo caso i Soggetti non sono tenuti a ripresentare tutta la documentazione. Alla nuova richiesta è sufficiente allegare una dichiarazione contestuale che riporti gli estremi della precedente autorizzazione.
    - Scheda richiesta di rinnovo di riconoscimento corsi
      (formato pdf formato pdf, rtf formato doc)
Si può richiedere il rinnovo di riconoscimento di singoli corsi già autorizzati?
Si, ma ci sono dei vincoli. Possono presentare richieste di rinnovo di riconoscimento corsi già autorizzati, i Soggetti che hanno avuto il riconoscimento nell’anno precedente. Questa modalità è valida solo per tre anni consecutivi. In questo caso i Soggetti non sono tenuti a ripresentare tutta la documentazione. Alla nuova richiesta è sufficiente allegare una dichiarazione contestuale che riporti gli estremi della precedente autorizzazione.