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 Handicap

Dipartimento per l'Istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio IV

Circolare ministeriale n. 54
Prot. n. 1432/DIP/U04
Roma, 6 luglio 2004


Allegati Destinatari

Oggetto: Anno scolastico 2004/2005 - adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.


1. Formazione delle classi
       Come si è avuto modo di far presente in altre occasioni, la puntuale e corretta determinazione e formazione delle classi e dei posti assume un'importanza fondamentale nella gestione dell'ampio e articolato quadro delle attività finalizzate all'avvio del nuovo anno scolastico.
       Da quanto sopra consegue l'esigenza di costituire le classi e i posti con l'apporto e la collaborazione di tutti i soggetti, gli organi e i livelli istituzionali a vario titolo competenti e coinvolti, e nel rispetto di criteri che rispondano a requisiti di stabilità dei corsi di studio sia nell'immediato che in prospettiva.
       Giova premettere che la normativa vigente stabilisce che si deve procedere all'esatta definizione del numero delle classi e dei posti e della relativa articolazione nella fase di predisposizione degli organici di diritto.
       Da ciò discende che eventuali interventi di modifica degli organici di diritto configurano operazioni intese a di realizzare, nel rispetto della normativa vigente, un effettivo adeguamento alle esigenze reali della scuola, assicurandone la funzionalità. In tale ottica, in sede di elaborazione degli organici di diritto questo Ministero si è adoperato perché le relative consistenze fossero conformate alle effettive necessità ed avessero carattere di definitività; a tal fine sono stati contenuti al massimo gli interventi di dimensionamento previsti dalla relazione tecnica allegata alla legge n. 448/2001.
       Fermo restando quanto sopra, nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico di diritto siano state costituite classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I. sulla formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2004/2005), le SS.LL., su segnalazione ampiamente motivata da parte dei dirigenti scolastici, nonché effettuati gli opportuni riscontri, potranno autorizzare i predetti dirigenti a rideterminare le classi in base ai requisiti previsti dalle citate disposizioni. Analogamente, le SS.LL. medesime, sempre a seguito di puntuali riscontri, autorizzeranno i citati dirigenti scolastici a conformare le classi secondo quanto previsto dal D.I. n. 141/99 (concernente le classi con alunni diversamente abili).
       In ossequio a tale logica, anche la possibilità concessa ai dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, non configura un'operazione di ordinaria gestione, ma un adempimento necessario per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità previste per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti all'atto della determinazione dell'organico di diritto e non iscritti presso altra istituzione scolastica statale. Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza che tale operazione sia formalizzata con provvedimento motivato, da comunicare alle SS.LL. col mezzo più celere per l'esame e le verifiche di competenza.
       L'autorizzazione da parte delle SS.LL. al funzionamento di nuove classi, nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui al DM 331/98, e l' attivazione da parte dei dirigenti scolastici di nuove classi, ai sensi della legge 333/2001, non possono comunque prescindere da una attenta analisi, per ciascuna istituzione scolastica, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in quantificazioni erronee o imprecise e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la consistenza effettiva degli alunni non corrisponda alla previsione e determini aggravi per l'erario; aggravi dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto, a norma delle vigenti disposizioni.
       A tale ultimo riguardo, si richiama il disposto dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che prevede l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione degli organici di diritto risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Nonostante i ripetuti inviti di questo Ufficio ad una vigilanza attenta e puntuale, si è avuto modo di rilevare che nell'anno scolastico 2003/04 tale fenomeno si è verificato in maniera diffusa, con evidente pregiudizio oltre che per l'erario anche per la stabilità delle posizioni di servizio del personale docente.
       In conformità di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale concernente gli organici del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, qualora ricorrano situazioni debitamente motivate, possono essere mantenute, in via eccezionale, anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.
       Anche l'eventuale istituzione di nuove classi dei corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, si intende subordinata alla formale autorizzazione da parte delle SS.LL., da rilasciare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni e semprechè ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98.
       Si ribadisce quanto già rappresentato con la C.M. n.37/2004, in ordine alla necessità che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni vengano concessi solo in presenza di situazioni particolari, adeguatamente motivate. Appare evidente che anche ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione del nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.
       Perché gli interventi di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto rispondano ad effettive, inderogabili necessità e non determinino ingiustificati aggravi all'erario, le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni utile iniziativa (riunioni di servizio, verifiche mirate, dirette interlocuzioni con i responsabili delle istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un puntuale e meticoloso esame dei singoli casi e verificheranno che l'aggiornamento dei dati da trasmettere al Sistema Informativo avvenga in maniera puntuale e costante.
       In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, i dirigenti scolastici, una volta effettuato il riscontro da parte delle SS.LL., comunicheranno, entro il 10 luglio p.v., ai competenti CSA le variazioni del numero delle classi, nonché il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. L'eventuale formazione di nuove classi, successivamente alla predetta data del 10 luglio, configura ipotesi del tutto eccezionale.
       Per effetto del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il 31 agosto.
       E' appena il caso di far presente che il numero delle classi autorizzate ai sensi del D.M. 331/98, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti disposti in conformità di quanto previsto dalla legge 268/2002 devono essere tempestivamente e comunque entro il 31 agosto p.v., comunicati oltre che al Sistema Informativo, anche a questo Ufficio, utilizzando l'allegato modello A, da restituire, debitamente compilato, via e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it o al fax 06 58492848.
       Le SS.LL. vorranno, altresì, invitare le istituzioni scolastiche ad effettuare, con l'inizio delle lezioni, una puntuale e attenta verifica degli scostamenti in aumento o in diminuzione del numero degli alunni effettivamente frequentanti rispetto alle previsioni dell'organico di diritto e/o agli eventuali adeguamenti, e a comunicare i relativi esiti al Sistema Informativo.
       Si ritiene di dover richiamare ancora una volta l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, ai fini dell'effettuazione delle necessarie verifiche, richieste, tra l'altro, dal Ministero dell'Economia.
       Si raccomanda di vigilare direttamente e assiduamente a che non si ripetano casi, purtroppo ricorrenti nell'a.s. 2003/2004, di mancata revisione o di erroneo aggiornamento delle consistenze effettive degli alunni da parte di numerose istituzioni scolastiche.
       Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche negli assetti e nella composizione delle cattedre costituite in organico di diritto. Fermo restando quanto sopra, il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o comunque una disponibilità che consenta di ridurre il numero delle scuole in cui il titolare stesso presta servizio. Ovviamente la modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione, nell'organico di diritto, dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
       Le ore di insegnamento che scaturiscono da eventuale costituzione di nuove classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati in sede di determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 3 del citato contratto collettivo nazionale integrativo.
       Nei casi di variazioni in diminuzione del numero delle classi, il personale docente eventualmente soprannumerario, a norma dell'art. 5, comma 8 del contratto sulle utilizzazioni stipulato per l'anno scolastico 2004/2005, viene impiegato all'interno della scuola o, solo a domanda, in altra sede. La ratio della norma si lega, tra l'altro, ad una esigenza di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di inizio dell'anno scolastico.

6. Posti di sostegno
       Si intendono tuttora applicabili le disposizioni vigenti nell' anno scolastico 2003/2004 per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti in situazione di handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di esame presso gli organi competenti. Per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
       Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002, compete poi alle SS.LL. l'adozione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
       Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni. A tale fine le SS.LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali, sopravvenute esigenze di posti in deroga siano motivatamente e tempestivamente rappresentate a codesti Uffici.
       Tenuto conto del continuo e consistente aumento del numero dei posti di sostegno registrato negli ultimi anni, le SS.LL. vorranno seguire direttamente, con la massima attenzione, gli adempimenti di cui al comma 7 del citato articolo 35, verificando che siano state opportunamente valutate, in relazione al numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, le soluzioni organizzative e l'entità delle risorse professionali disponibili nelle scuole interessate.
       Anche con riguardo alla materia del sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni disabili e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di rendere edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso eventuali variazioni del numero di posti e di ore che si rendessero necessarie.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo


Allegati:
- Mod. A     (PDF  -   RTF)

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