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header  Il nuovo sistema di istruzione e formazione

Disegno di Legge n. 1306

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale


SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1306

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(MORATTI)
di concerto col Ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
col Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
col Ministro per la funzione pubblica
(FRATTINI)
col Ministro per l’innovazione e le tecnologie
(STANCA)
col Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
e col Ministro delle attività produttive
(MARZANO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2002

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Onorevoli Senatori, fin dal suo insediamento, il Governo ha ereditato la riforma delineata con la legge 10 febbraio 2000, n. 30, che prevede un complesso procedimento applicativo, al quale non era stata data attuazione. La difficoltà applicativa della legge, e la necessità di individuare soluzioni adeguate, hanno reso necessario un approfondimento, al quale è stato posto mano immediatamente.

Il Governo è ovviamente consapevole della necessità di riformare il nostro sistema educativo ed anzi, proprio a questo fine, si è impegnato nel programma sul quale ha ottenuto il consenso degli elettori.
L’esigenza di una riconsiderazione complessiva del sistema educativo si è posta, inoltre, in termini nuovi a seguito dell’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ridefinito, attraverso la modifica del titolo V della Costituzione, l’assetto delle competenze dello Stato e delle regioni. In base alla nuova normativa costituzionale, allo Stato è ora attribuita potestà legislativa esclusiva in materia di «norme generali sull’istruzione» e di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale». Alle regioni è attribuita potestà legislativa esclusiva nella materia dell’istruzione e della formazione professionale.
In questo nuovo scenario l’istruzione professionale, che attualmente è impartita in istituti statali, e che interessa più del 25 per cento dell’attuale popolazione scolastica delle scuole secondarie superiori, dovrà essere trasferita integralmente alle regioni. Affinché questo avvenga conservando i livelli dei diritti attualmente garantiti agli alunni degli istituti professionali di Stato, occorre che la legge statale si faccia carico di prevedere la determinazione dei criteri essenziali idonei alla fruizione di quei diritti, in modo che venga assicurato ai predetti alunni, e a quelli dei futuri istituti regionali, il passaggio da un istituto all’altro in tutto il territorio nazionale, e l’accesso all’esame di Stato a compimento del corso di studi secondario, esame di Stato il cui superamento è titolo necessario (ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione) per poter accedere alle Università.
Questa esigenza – che rappresenta una pre-condizione per il passaggio delle competenze in materia di istruzione professionale alle regioni – impone di disegnare unitariamente i lineamenti essenziali del sistema educativo, sia di istruzione che di formazione, definendo le condizioni affinché in ognuno dei due sistemi si realizzi il diritto-dovere all’apprendimento e siano assicurati, da un lato, omogeneità su tutto il territorio nazionale dei livelli di apprendimento e, dall’altro, la possibilità di passaggi, in ogni momento, dall’uno all’altro sistema.
Il diritto all’istruzione e alla formazione è riconosciuto, come diritto sociale, a tutti i cittadini. Spetta quindi allo Stato la potestà legislativa esclusiva per la definizione del contenuto essenziale di tale diritto, cui corrisponde il correlativo dovere, da parte di tutte le articolazioni istituzionali della Repubblica, ciascuna secondo le proprie competenze, di apprestare e assicurare un servizio adeguato a rendere effettivo tale diritto. In particolare lo Stato deve disegnare le linee essenziali del sistema, che va comunque sviluppato e realizzato nel rispetto del principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche secondo quanto previsto dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; deve definire il sistema di valutazione nazionale, prevedendo parametri di valutazione validi su tutto il territorio nazionale; deve garantire la libertà di insegnamento; deve tutelare le fasce di soggetti più deboli.
Le regioni, cui spetta la legislazione concorrente in materia di «istruzione» e quella esclusiva in materia di «istruzione e formazione professionale», devono provvedere alla organizzazione del servizio sul territorio regionale.
Tutta la disciplina relativa al sistema educativo deve essere pertanto riconsiderata alla luce di questi nuovi princìpi e criteri. In particolare, va poi tenuto conto, da un lato, del necessario raccordo che deve essere assicurato con i princìpi sanciti, in materia di istruzione, dall’articolo 33 della Costituzione e, dall’altro, dell’avvenuta acquisizione, a livello costituzionale, con la citata legge costituzionale n. 3 del 2001, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, per cui queste potranno continuare a sviluppare tutte le loro potenzialità e capacità nel progettare e realizzare i piani di studio, con il presidio di un principio al quale si deve uniformare ormai tutta la legislazione.
Tale premessa di carattere ordinamentale generale è alla base della redazione del presente progetto di riforma. La legge statale di riforma, infatti, detta le norme generali sull’istruzione e richiama la necessità di assicurare livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione, rispettando competenze e poteri assegnati alle regioni da un lato, e i princìpi propri dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, dall’altro.
Come è noto, infine, lo Stato può emanare norme regolamentari nelle materie oggetto di sua legislazione esclusiva. Tali norme regolamentari sono necessarie nella materia dell’istruzione per garantire su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali al fine di realizzare una organicità complessiva di tutta la disciplina. Tutto ciò – si ribadisce – fermo restando che la legislazione relativa all’organizzazione scolastica competerà alle regioni, nel rispetto ovviamente dei princìpi di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Ciò posto, i princìpi innovatori contenuti nel presente disegno di legge di delega si articolano nel modo seguente:

  1. L’istruzione scolastica e l’istruzione e formazione professionale, nelle loro varie articolazioni, vengono ricomposte nel «sistema educativo di istruzione e di formazione» e concorrono a perseguire i medesimi obiettivi di crescita e valorizzazione della persona umana. Tale unitarietà di sistema assicura il valore nazionale dei titoli, nonché la spendibilità dei medesimi a livello nazionale ed europeo. L’obbligo di istruzione viene riformulato nei termini di diritto-dovere: nessun ragazzo può uscire dal sistema senza una qualifica utile per l’inserimento nel mondo del lavoro ovvero prima del compimento del diciottesimo anno di età.

  2. Il percorso viene articolato in due cicli: un primo ciclo, costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado e un secondo ciclo, costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale. Nell’ambito del «secondo ciclo di istruzione e formazione» è valorizzato il sistema di istruzione e formazione professionale, che diventa la «seconda gamba» del sistema educativo nazionale. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è così strutturato secondo un modello binario, con percorsi paralleli di pari dignità aventi ciascuno una propria identità e finalità, e che però offrono, in tutto il loro rispettivo itinerario, la possibilità di passare dall’uno all’altro secondo opportuni meccanismi, in modo che i giovani possano costantemente rivedere e modulare le loro scelte culturali e formative, in funzione degli interessi e degli obiettivi che intendano perseguire. E tali possibilità sono esercitabili sulla base dei criteri di flessibilità che presiederanno alla strutturazione dei piani di studio. Nella definizione del sistema dell’istruzione e della formazione professionale si è avuto comunque cura di rispettare i distinti ruoli istituzionali dello Stato e delle regioni, alle quali è riconfermata la legislazione esclusiva sulla materia. Le due «gambe» del sistema vengono poste sullo stesso piano nella durata complessiva (seppur con diversa articolazione dei percorsi) e nell’esito (corso annuale preparatorio all’esame di Stato per coloro che hanno una qualifica professionale conseguita all’esito di un corso almeno quadriennale).

  3. Viene introdotta l’«alternanza scuola-lavoro», finalizzata ad utilizzare a fini educativi il grande potenziale formativo presente nel mondo delle imprese pubbliche e private.

  4. Viene garantita la possibilità di passaggio sia tra le due grandi articolazioni del secondo ciclo attraverso appositi corsi – e ogni segmento dà luogo a crediti formativi certificati –, sia all’interno del sistema dei licei.

  5. Viene introdotta una struttura sistemica di valutazione nazionale, che interviene periodicamente sia lungo i percorsi di istruzione e di formazione sia al momento degli esami di Stato.

Il disegno di legge, proposto come delega legislativa, puntuale nelle finalità e negli obiettivi, si compone, nella numerazione attribuita a seguito del parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di sette articoli.

L’articolo 1 stabilisce gli obiettivi generali cui si ispira la riforma e delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Per la realizzazione delle finalità della delega l’articolo prevede inoltre la predisposizione di un piano programmatico di interventi finanziari, da approvare da parte del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997. Tale piano è adottato a sostegno di una serie di interventi specificati nel medesimo articolo, interventi che si rendono necessari ed indispensabili proprio ai fini del buon esito complessivo della riforma. È prevista, inoltre, la possibilità di successivi interventi di correzione ed integrazione delle norme delegate, in considerazione della complessità dell’oggetto della delega stessa.
L’articolo 2 fissa i princìpi e criteri direttivi, cui si devono ispirare i decreti legislativi:

  1. promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e assicurare a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e sviluppare capacità e competenze coerenti con le attitudini e le scelte individuali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea. Al riguardo va precisato che l’affermazione del predetto princìpio non comporta alcuna conseguenza in ordine agli accordi intervenuti in sede di Conferenza unificata in materia di educazione degli adulti;

  2. favorire la formazione spirituale e morale e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale e nazionale ed alla civiltà europea;

  3. assicurare a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, ovvero fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sulla base di livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale e garantendo l’integrazione delle persone con handicap; la fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato;

  4. articolare, come già detto, il sistema di istruzione e formazione nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo (che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado) e in un secondo ciclo (che comprende il sistema dei licei e quello dell’istruzione e della formazione professionale);

  5. prevedere che la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorra all’educazione e allo sviluppo dei bambini e delle bambine, promuovendone le potenzialità e la formazione integrale, attraverso una continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e la scuola primaria e la generalizzazione dell’offerta formativa; alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento;

  6. prevedere che, nell’ambito del primo ciclo, la scuola primaria, con una durata di cinque anni, e la scuola secondaria di primo grado, con una durata di tre anni, mantengano la loro rispettiva specificità; la scuola primaria si articola in un primo anno, la cui funzione è quella di far raggiungere agli alunni le strumentalità di base, ed in due successivi periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio ed in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; alla scuola primaria sono iscritti gli alunni e le alunne che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto, ma possono iscriversi gradualmente anche quelli che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento;

  7. prevedere che il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, sia costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; al compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato. Il sistema dei licei, formato dai licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico e delle scienze umane, ha la durata di cinque anni e l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali ed un quinto anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare, con l’approfondimento e la verifica delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il corso di studi. I licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento è titolo necessario per l’accesso all’università, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica e all’istruzione e formazione tecnica superiore;

  8. prevedere che, ferma restando la competenza regionale in materia, i percorsi dell’istruzione e della formazione professionale realizzino profili cui conseguono titoli e qualifiche di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c), secondo modalità definite con appositi regolamenti. I titoli e le qualifiche costituiscono condizione di accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore e, se di durata almeno quadriennale, consentono di frequentare un anno di preparazione all’esame di Stato, realizzato d’intesa con le università;

  9. prevedere la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei e di passare dal sistema dei licei a quello dell’istruzione e formazione professionale e viceversa, con la possibilità inoltre di acquisizione di crediti certificati in relazione alla frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo, che potranno essere fatti valere ai fini dei passaggi e della ripresa degli studi; nell’ultimo anno di corso sono stabilite specifiche modalità per l’approfondimento e la verifica delle conoscenze ed abilità richieste per l’accesso ai corsi universitari, dell’alta formazione ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore;

  10. prevedere che i piani di studio contengano un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale e che deve riflettere l’identità nazionale, ed una quota riservata alle regioni, per gli aspetti di loro specifico interesse, collegati anche con le realtà locali. I decreti delegati dovranno ovviamente tenere conto delle norme vigenti sulla autonomia delle istituzioni scolastiche, che riservano ad esse una quota dei piani di studio.

L’articolo 3 prevede che i decreti legislativi dettino le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e degli apprendimenti degli allievi, sulla base dei seguenti princìpi:

  1. le valutazioni periodiche e annuali degli allievi e le certificazioni delle competenze da essi acquisite sono affidate al corpo docente. Per quanto concerne in particolare la scuola elementare, resta comunque in vigore la norma dell’articolo 145 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che aveva recepito l’analoga norma della legge 4 agosto 1977, n. 517, secondo cui la mancata ammissione dell’alunno alla classe successiva può avvenire soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse e sulla base di una motivata relazione. A tali valutazioni si aggiunge quella riferita ai periodi didattici, così come indicati nell’articolo 2, e che è finalizzata al passaggio o meno al periodo didattico successivo. È evidente che, in caso di esito negativo di tale valutazione, l’alunno ripeterà non già l’intero periodo biennale, ma soltanto il secondo anno dello stesso periodo. Per garantire efficacia educativa a tale articolazione didattica, occorrerà vincolare contrattualmente i docenti alla permanenza nella stessa sede per l’intero biennio, quale parametro della continuità didattica. Si introduce inoltre nuovamente la valutazione anche del comportamento degli alunni. L’esigenza di una valutazione complessiva anche sotto il profilo del comportamento nell’ambiente scolastico ha registrato infatti un orientamento largamente favorevole tra i docenti, le famiglie, e gli alunni stessi. È inoltre affidato all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione il compito di effettuare la valutazione del sistema, come avviene già nei paesi maggiormente avanzati, attraverso verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli allievi e sulla qualità complessiva del sistema scolastico e formativo;

  2. l’esame di Stato conclusivo di entrambi i cicli d’istruzione si svolge su prove organizzate dalle commissioni esaminatrici e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base di obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline dell’ultimo anno di corso.

L’articolo 4 ha per oggetto l’alternanza scuola-lavoro per gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno d'età, le cui modalità e contenuti sono regolamentati con un apposito decreto legislativo, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e con le modalità previste dall’articolo 1, sentite le associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, nel rispetto dei seguenti princìpi:

  1. la formazione dai quindici ai diciotto anni è svolta attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di intese con le imprese o le rispettive associazioni di rappresentanza o con enti pubblici e privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

  2. devono essere fornite le indicazioni necessarie per il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti allo scopo;

  3. devono essere indicate le modalità di certificazione degli esiti positivi del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi conseguiti dallo studente.

L’articolo 5 prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione degli insegnanti, sulla base dei seguenti princìpi:

  1. la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge presso le università, in corsi di laurea specialistica; la programmazione d’ingresso di corsi di laurea specialistica è determinata dagli atenei sulla base dei posti effettivamente disponibili in ciascuna regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;

  2. devono essere individuate, con appositi decreti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le classi dei corsi di laurea specialistica; i decreti inoltre disciplinano le attività didattiche riguardanti l’integrazione degli alunni con handicap e possono prevedere che la formazione si svolga anche con stage all’estero;

  3. l’accesso al corso di laurea specialistica è subordinato al possesso di requisiti minimi curriculari e di una adeguata preparazione individuale;

  4. l’esame finale di laurea ha valore di esame di Stato ed abilita ad uno o più insegnamenti;

  5. deve essere svolto dai docenti laureati che aspirano all’immissione in ruolo un periodo di tirocinio, con appositi contratti di formazione-lavoro. A tale fine le università devono definire l’istituzione ed il funzionamento di apposite strutture di formazione degli insegnanti, cui sono affidati anche i rapporti con le istituzioni scolastiche, mediante apposite convenzioni;

  6. alle strutture universitarie sopra citate è inoltre affidato il compito della formazione in servizio dei docenti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutoraggio e di coordinamento delle attività didattiche e gestionali delle istituzioni scolastiche e formative.

L’articolo 6 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella materia oggetto del disegno di legge. Tale norma di salvaguardia è stata inserita a seguito del parere della Conferenza unificata e della richiesta formulata al riguardo dai soggetti istituzionali interessati.

L’articolo 7 detta le disposizioni finali ed attuative, prevedendo che all’attuazione dei decreti legislativi previsti dalla legge-delega si provvede con uno o più regolamenti, adottati a norma dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. La norma indica puntualmente, al riguardo, le materie nelle quali sarà esercitato dallo Stato, ai fini dell’attuazione della riforma, il potere regolamentare di cui s’è detto. È inoltre previsto che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenti ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale, al fine di consentire al Parlamento stesso le opportune valutazioni circa l’efficacia delle norme introdotte, nonché ogni iniziativa conseguente. A decorrere dall’anno scolastico 2002-2003 possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003; possono iscriversi alla 1ª classe della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Dovranno poi essere dettate, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, le disposizioni per disciplinare le ulteriori anticipazioni fino alla data del 30 aprile prevista dall’articolo 2.
Sono poi dettate le disposizioni di carattere finanziario e viene da ultimo sancita l’abrogazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30.
Lo schema di disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, il 1º febbraio 2002. È stato quindi trasmesso alla Conferenza unificata Stato-Regioni-città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di acquisirne il parere a norma dell’articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
La Conferenza unificata ha esaminato il provvedimento nelle sedute del 14 e del 28 febbraio e del 7 marzo 2002, esprimendo il proprio parere in tale ultima data.
Sul provvedimento, sia l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), sia l’Unione delle province italiane (UPI) hanno espresso parere favorevole condizionatamente all’accoglimento degli emendamenti proposti nei rispettivi documenti consegnati in sede di Conferenza.
Per quanto riguarda le regioni, le regioni Lombardia, Lazio, Puglia, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Veneto, Calabria e Molise hanno espresso parere favorevole, con gli emendamenti presentati in seduta dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e riservandosi, in ordine all’emendamento proposto da ANCI e UNCEM all’articolo 7, di chiederne modifiche o integrazioni, richiesta che la regione Lombardia ha trasmesso alla Conferenza in data 11 marzo 2002. Le regioni Marche, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria hanno espresso parere negativo, nei termini risultanti dal documento da esse presentato in sede di Conferenza. La provincia autonoma di Trento ha espresso il proprio parere nei termini del documento presentato, anche questo, in sede di Conferenza.
A seguito del parere espresso dalla Conferenza il 7 marzo 2002 nei termini predetti, con una maggioranza favorevole, e alla luce anche della documentazione presentata dai soggetti istituzionali interessati, richiamata nel parere, si è provveduto ad apportare al testo del disegno di legge alcune modifiche, recependo sostanzialmente il parere espresso dalla maggioranza delle regioni, nonché in larga misura quello espresso da ANCI e UNCEM, e quello espresso dall’UPI. Non sono state invece recepite le osservazioni formulate dalle regioni Marche, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Toscana e Umbria, sia perché esse risultano superate dal parere di maggioranza, come previsto dal decreto legislativo n. 281 del 1997, sia perché esse si traducono, anziché in richieste di modifica, in una non condivisione complessiva dell’impostazione di fondo del disegno di legge. Di tutte le sopra indicate modifiche, e delle richieste di modifica non recepite nel testo, così come di alcune altre modifiche dovute a ulteriori richieste o riflessioni sul testo medesimo, si dà conto qui di seguito, con riferimento agli articoli del disegno di legge.

Articolo 1

Il comma 1 è stato integrato, su richiesta dell’UPI, nonché dell’ANCI e dell’UNCEM, con un’espressione intesa ad assicurare il rispetto anche delle competenze dei predetti soggetti istituzionali nelle materie oggetto dei decreti legislativi da emanare in attuazione della legge; lo stesso comma, inoltre, è stato integrato, in fine, con l’inserimento delle parole «istruzione e», completandosi così l’indicazione delle materie relativamente alle quali lo Stato definisce i livelli essenziali delle prestazioni.

Al comma 2 è stato inserito tra i Ministri concertanti, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche l’omologo Ministro. È stato inoltre aggiunto, in fine, un periodo nel quale si precisa che i decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale – materia questa di competenza esclusiva dello Stato sotto il profilo delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, e, per i restanti profili, di competenza esclusiva delle regioni – sono emanati previa intesa con la Conferenza unificata; questo al fine di favorire, come richiesto dalle regioni, il coordinamento delle competenze esclusive rispettive dello Stato e delle regioni, evitando per quanto possibile sovrapposizioni e conflitti tra le istituzioni, e, quindi, non in quanto adempimento dovuto, ma come forma di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali interessati. Non si è ritenuto invece di sostituire, nella prima parte del comma, l’espressione «sentita la Conferenza unificata» con l’espressione «d’intesa con la Conferenza unificata» in quanto la materia oggetto di tale prima parte rientra nelle norme generali sull’istruzione, materia di competenza esclusiva dello Stato, che conserva comunque sull’istruzione la potestà legislativa concorrente, che peraltro non viene esercitata. Per quanto riguarda poi l’osservazione di carattere generale formulata dalle regioni Marche, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Toscana e Umbria, che non condividono l’uso dello strumento della delega, è da precisare che tale uso è costituzionalmente legittimo, in quanto trattasi di norme generali sull’istruzione, e quindi di materia di competenza esclusiva dello Stato. D’altra parte, proprio per tener conto anche della competenza esclusiva spettante alle regioni è stato previsto, come sopra si è detto, che i decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono emanati previa intesa con la Conferenza unificata. Quanto infine al termine previsto per la delega, posto che trattasi sempre e comunque di un termine massimo per il suo esercizio, è sembrato opportuno prevedere un limite temporale «prudenziale» in considerazione della complessità e delle implicazioni finanziarie connesse alla «messa a regime» della riforma.
Al comma 3 l’espressione «sentita la Conferenza unificata» è stata sostituita con l’espressione «previa intesa con la Conferenza unificata», accogliendosi in tal modo una richiesta dell’UPI e delle regioni; la richiesta era stata motivata per il fatto che il piano programmatico di interventi finanziari riguarda materie che rientrano in parte nella competenza esclusiva ovvero concorrente delle regioni.

Articolo 2

Al comma 1, lettera c), a seguito di una riflessione sulla materia, si è ritenuto opportuno aggiungere, in fine, due periodi con i quali si prevede: la ridefinizione, con i decreti legislativi, in termini di diritto-dovere, dell’obbligo scolastico così come sancito dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 (articolo 1, comma 1), e dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30 (articolo 1, comma 3), e dell’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144; una gradualità nell’attuazione del predetto diritto-dovere, correlata alle disponibilità finanziarie previste dal piano programmatico di interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del disegno di legge. La norma vale a chiarire che l’intento perseguito dal disegno di legge è quello di un’estensione del concetto espresso dall’articolo 34 della Costituzione e non di una sua modifica. Si tratta cioè di un aggiornamento del concetto di obbligo che mira a far permanere nel sistema educativo di istruzione e di formazione gli studenti fino al diciottesimo anno di età ovvero fino al conseguimento di una qualifica, ponendo così sullo stesso piano i percorsi di istruzione e di formazione, sottolineandone la pari dignità. L’obbligo di istruzione e di formazione viene così inquadrato in un concetto più ampio rispetto a quello che si evince dalle norme vigenti – e che è incentrato sulla mera vincolatività del precetto e sulla sanzionabilità della sua inosservanza – concetto che invece deve basarsi sulla consapevolezza e fruizione del diritto all’istruzione e alla formazione in termini che assicurino concretamente l’inserimento di tutti i giovani, secondo le rispettive inclinazioni, nel mondo del lavoro, dotati delle necessarie competenze e qualifiche professionali, e quindi sulla ratio di fondo che ispira tutto l’articolo 34 della Costituzione. Ciò, peraltro, come già detto, amplia la portata della norma costituzionale, fermo restando il relativo precetto che sancisce comunque l’istruzione inferiore, obbligatoria e gratuita, per almeno otto anni.

Al comma 1, lettera i), è stata resa, con la sostituzione delle parole «è aperta» con le parole «è assicurata», più concretamente fruibile la possibilità di cambiare indirizzo all’interno dei licei o di passare dal sistema dei licei a quello dell’istruzione e della formazione professionale e viceversa.
Al comma 1, lettera l), sono state inserite, su richiesta delle Regioni, le parole «nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche», e ciò al fine di salvaguardare, ribadendolo con una precisa enunciazione normativa, il princìpio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Non si è ritenuto di accogliere le richieste dell’UPI, relativamente al comma 1, lettere g), h) ed i) e consistenti nel mantenimento del biennio comune di istruzione, perché non sarebbero state coerenti con la stessa impostazione del disegno di legge, che ha delineato due sistemi di pari dignità, ciò che comporta l’introduzione nei percorsi di formazione di un contenuto di istruzione maggiore di quanto oggi avvenga.
La modifica alla lettera l), chiesta dall’UPI, risulta sostanzialmente recepita con la clausola di salvaguardia dell’autonomia scolastica inserita nel testo; non è sembrato opportuno inserire la lettera m), richiesta dall’UPI, e relativa alla necessità di prevedere uno stretto collegamento con il sistema dei centri per l’impiego, in quanto si ritiene che tale aspetto non abbisogni di una previsione normativa.

Articolo 3

Non si è ritenuto opportuno inserire, come invece richiesto dall’UPI, al comma 1, lettera b), dopo la parola «allievi», le parole «attraverso il collegio dei docenti, sulle attività dei docenti e dei dirigenti scolastici...», ciò che configurerebbe l’utilizzo del collegio dei docenti ai fini della valutazione di sistema, in quanto tale integrazione contrasterebbe, per l’appunto, con la nozione stessa di valutazione di sistema che riguarda l’efficacia del servizio nel suo complesso, mediante l’utilizzo di questionari e altre tecniche di rilevazione e confronto di dati, e non le attività svolte dai docenti e dai dirigenti scolastici, che vengono valutate in altra sede e con altri strumenti.

Articolo 4

Al comma 1 si è recepita la richiesta dell’UPI e delle regioni, di prevedere l’intesa con la Conferenza unificata anche relativamente alle norme delegate da emanare in materia di alternanza scuola-lavoro; si è ritenuto inoltre opportuno prolungare a ventiquattro mesi il termine massimo per l’esercizio della delega.

Non si è ritenuto di accogliere la richiesta dell’UPI di prevedere, alla lettera a), l’intermediazione del Centro per l’impiego territorialmente competente in quanto tale previsione non è sembrata coerente con la ratio dell’articolo che demanda alla responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa la formazione prevista nell’articolo.
Non si ritiene esatto il rilievo formulato nel documento delle regioni Marche, Basilicata, Campania, secondo cui l’alternanza scuola-lavoro si configurerebbe «come percorso autonomo, rispondente a logiche e necessità del tutto estranee alle finalità di un sistema educativo», laddove, invece, l’intento perseguito dall’articolo 4 è proprio quello di valorizzare la funzione educativa della scuola attraverso l’attivazione di un percorso formativo, progettato e realizzato dalla scuola stessa, e che ha lo scopo di arricchire la formazione degli alunni rendendo loro accessibile anche il potenziale formativo esistente nel mondo delle imprese.

Articolo 5

Al comma 1, lettera b), si è ritenuto necessario precisare, dopo una riflessione sul punto, che i corsi di laurea specialistica sono finalizzati anche alla formazione del personale docente della scuola e non soltanto a tale formazione, come appariva dalla precedente dizione della norma.

Articolo 6

L’articolo, inserito su richiesta delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, comprende una norma di salvaguardia delle loro competenze.

Articolo 7

Nell’articolo in questione (ex articolo 6) è stato inserito, su richiesta delle regioni, dopo il comma 1, un comma che prevede l’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni nella definizione delle norme regolamentari relative agli standard minimi formativi richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti a conclusione dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

Il comma 4 è stato integrato, su richiesta dell’ANCI, dell’UNCEM e delle regioni, con la previsione che l’iscrizione anticipata al primo anno della scuola dell’infanzia avviene compatibilmente con la disponibilità di risorse e di personale dei Comuni, nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale e regionale dal patto di stabilità. Non è invece stata accolta la richiesta dell’ANCI e dell’UNCEM di prevedere che l’anticipazione dell’età avvenga compatibilmente con la disponibilità di risorse e di personale dei comuni a carico dello Stato e delle regioni. Ciò in quanto, da un lato, relativamente alle scuole materne statali non vi sono né possono esservi oneri a carico del bilancio dello Stato; e, d’altro lato, in quanto, come comunicato dalla regione Lombardia – rappresentante della maggioranza delle regioni – con la nota 11 marzo 2002 sopra menzionata, il richiamo alle regioni non è dalle stesse condiviso.
Non è stata inserita la norma sull’edilizia scolastica, richiesta dall’UPI, riferita all’ex articolo 6, comma 5, relativa al finanziamento dell’edilizia scolastica, in quanto si è ritenuto che per tali problematiche si debba provvedere con il piano programmatico di interventi finanziari, previsto dall’articolo 1, comma 3, che comprende anche l’adeguamento delle strutture di edilizia scolastica, come previsto dalla lettera l) del comma stesso.

Relazione tecnica

L’articolo 2, comma 1, lettera f), del disegno di legge prevede che possono iscriversi alla scuola primaria le bambine ed i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Ai fini della stima dell’onere derivante dalla proposta modifica legislativa è innanzitutto necessario esaminare la consistenza numerica dei bambini iscritti alle sezioni di scuola materna, per gli anni scolastici 1999-2000, 2000-2001 e 2001-2002, per le fasce di età riferite ai 4 e 5 anni, nonché del numero dei bambini iscritti alla prima classe della scuola elementare per i predetti anni, che risultano essere i seguenti:

Scuola materna

età a.s. 1999-2000 a.s. 2000-2001 a.s. 2001-2002
4 anni 362.781 360.270 361.547
5 anni 252.826 260.677 266.062

Scuola elementare 1ª classe

  a.s. 1999-2000 a.s. 2000-2001 a.s. 2001-2002
n. alunni 494.544 485.577 486.073
classi 26.498 26.244 26.326

Dal confronto dei dati sopraevidenziati risulta che, per gli anni scolastici considerati, si riduce notevolmente la consistenza numerica dei bambini di cinque anni di età, iscritti alla scuola materna, rispetto al numero dei bambini iscritti nell’anno scolastico precedente per la fascia di età di quattro anni. Per contro, la consistenza numerica degli alunni iscritti alla prima classe della scuola elementare risulta incrementata di un numero di unità non correlato al numero dei bambini di quattro anni di età, iscritti due anni prima, ossia – con riferimento all’arco temporale preso in considerazione – all’anno scolastico 1999-2000.

Ciò premesso, si ritiene che la prevista possibilità di fare iscrivere alla prima classe i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento può interessare un numero massimo di 89.000 unità, che costituiscono un terzo dei 266.062 bambini di cinque anni di età iscritti alla scuola materna per l’anno scolastico 2001-2002, che potranno essere interessati.

Quindi, tenuto conto che la modifica legislativa non rappresenta un obbligo ma una facoltà, si ritiene che complessivamente si iscriveranno anticipatamente alla prima classe 86.600 bambini (ossia circa il 97 per cento di 89.000).
Ritenendo di poter ridistribuire non più di 53.000 delle suddette 86.600 unità nelle 26.326 classi di prima elementare, funzionanti per il corrente anno scolastico, si ha una differenza di circa 34.000 unità con un incremento di numero 1.700 classi ed un conseguente aumento di numero 2.550 unità della dotazione organica del personale docente.
Stimato in euro 25.959,71 il trattamento economico annuo lordo, comprensivo della 13ª mensilità e degli oneri riflessi, di un docente elementare si stima un maggior onere annuo complessivo di euro 66.197.260,50 (25.959,71x2.550 unità).
Circa l’applicazione dell’articolo 7, comma 4, che prevede per l’anno scolastico 2002-2003 la possibilità di iscrivere alla prima classe di scuola elementare i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003, si evidenzia che il maggiore onere complessivo, come sopra determinato, si riduce del 50 per cento.

RIEPILOGO DEI MAGGIORI ONERI (Importi in euro)

  2002 2003 2004 2005
art. 2, comma 1, lettera f) - 25.460.484,81 66.197.260,50 66.197.260,50
art. 7, comma 4 12.730.242,40 20.368.387,85 - -
Totale 12.730.242,40 45.828.872,66 66.197.260,50 66.197.260,50

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.


(Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)

  1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il princìpio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

  2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono emanati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

  3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:

    1. della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;

    2. dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;

    3. dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;

    4. della valorizzazione professionale del personale docente;

    5. delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;

    6. del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;

    7. della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);

    8. degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto–dovere di istruzione e formazione;

    9. degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;

    10. degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

  4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all’articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2.

(Sistema educativo di istruzione e di formazione)

  1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;

    2. sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;

    3. è assicurato a tutti il diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e garantendo l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. La fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6 della presente legge;

    4. il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;

    5. la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell’orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

    6. il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla lingua italiana, e l’alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornendo strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea e cura l’approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche un’indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione, ed il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione professionale;

    7. il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle tecnologie informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l’accesso all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;

    8. ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza;

    9. è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore;

    10. i piani di studio, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3.

(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

  1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli allievi, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;

    2. ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

    3. l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

Art. 4.

(Alternanza scuola-lavoro)

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all’articolo 1, comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

    2. fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e l’assistenza tutoriale;

    3. indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

Art. 5.

(Formazione degli insegnanti)

  1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;

    2. con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero;

    3. l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli atenei;

    4. l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

    5. coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di un’apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

    6. le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

Art. 6.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7.

(Disposizioni finali e attuative)

  1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:

    1. alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle discipline;

    2. alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;

    3. alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.

  2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

  4. Dall’anno scolastico 2002-2003 possono iscriversi, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2003. Possono iscriversi al primo anno della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono previste dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, sulla base delle risultanze emerse dall’applicazione della presente legge.

  5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola primaria statale, valutati in 12.731 migliaia di euro per l’anno 2002, 45.829 migliaia di euro per l’anno 2003 ed in 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

  6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

  7. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 6.

  8. Con periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle finanze procedono alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

  9. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

  10. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

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