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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE


Circolare Ministeriale n. 496

Prot. n. 4955/Dirpers-Div.XIII

Roma, 30 dicembre 1998


Oggetto: D.P.R. 28 aprile 1998, n.351- di emanazione del regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art.20, comma 8, della Legge 15.3.1997, n.59. Istruzioni operative

Nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n.239 del 13.10.1998 è stato pubblicato il D.P.R. 28.4.1998, n.351, con il quale è stato emanato il regolamento contenente le norme per semplificare i procedimenti di cessazione dal servizio e di liquidazione del trattamento di quiescenza del personale del comparto scuola.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti ed indicazioni operative per la concreta attuazione del provvedimento legislativo.

Considerata la ristrettezza dei termini per gli adempimenti previsti, si trasmette il testo del D.M. n.495 del 30 dicembre 1998, di cui all'art.1, comma 2, dal citato D.P.R., n.351, all'esame degli organi di controllo per il prescritto riscontro.

A- Entrata in vigore del regolamento.

Il regolamento, all'art.5, fissa la data della sua entrata in vigore al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; tale pubblicazione è avvenuta il 13 ottobre 1998. Il provvedimento di cui trattasi è, pertanto, entrato in vigore dal 12 dicembre 1998.


B- Cessazione dal servizio.

L'art.1 del regolamento disciplina in modo uniforme gli adempimenti richiesti all'Amministrazione e al personale interessato in materia di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio, di dimissioni volontarie dall'impiego e di trattenimento in servizio.

Per lo svolgimento e la realizzazione dei relativi procedimenti occorre attenersi alle istruzioni di seguito riportate.


1) Personale destinatario della norma.

Il personale destinatario della norma, come precisato nel comma 1 dell'art.1, è quello che ha in corso con l'Amministrazione un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto è escluso il personale assunto con contratto a tempo determinato, ivi compresi gli insegnanti di religione.


2) Termini per la presentazione e la revoca delle domande di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento, di dimissioni dall'impiego e di trattenimento in servizio.

Sull'argomento il D.M. n. 495 del 30 dicembre 1998 stabilisce al 10 febbraio 1999 per i Capi d'Istituto e al 1° marzo 1999 per il personale docente ed educativo e per il personale A.T.A. il termine finale per la presentazione e l'eventuale revoca delle domande dirette all'applicazione degli istituti di cui trattasi, con effetti decorrenti dal 1° settembre 1999, o, per il personale dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti, di Danza e d'Arte Drammatica, dal 1^ novembre successivo.

Le domande di collocamento a riposo per raggiungimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e di dimissioni volontarie dal servizio presentate dopo il 10 febbraio 1999 per i Capi di Istituto e il 1° marzo 1999 per il personale docente ed educativo e per il personale A.T.A. hanno effetto dal 1° settembre 2000 o, per il personale dei Conservatori di Musica e delle Accademie, dal 1° novembre 2000.

Si ritiene, al riguardo, non applicabile al personale del comparto scuola la previsione normativa dell'art.59 -comma 21- della Legge 27 dicembre 1997, n.449, secondo la quale le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima dei dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento, in quanto la materia è regolata con specifico provvedimento ministeriale a causa della peculiarità dell'ordinamento scolastico.

I suddetti termini del 10 febbraio o del 1° marzo 1999, a seconda della qualifica sopra specificata, devono essere osservati anche dal personale che intende:

  • cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio;

  • revocare la domanda di dimissioni volontarie presentata entro il 15 marzo 1997, con cessazione dal servizio dal 1° settembre 1999 o, per il personale dei Conservatori e delle Accademie, dal 1° novembre 1999, ai sensi dell'art.59 -comma 9- della Legge 27 dicembre 1997, n.449;

  • cessare anticipatamente rispetto alle date stabilite nel decreto interministeriale del 30 marzo 1998 ai sensi dell'art.59 -comma 55- della Legge 27 dicembre 1997, n.449;

  • chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n.331, del Ministro della Funzione Pubblica.

Inoltre i Capi d'Istituto, che abbiano presentato la domanda di dimissioni volontarie nel periodo dal 16 marzo 1997 al 2 novembre 1997 e che per effetto del decreto interministeriale del 30 marzo 1998, emanato in virtù dell'art.59 -comma 55- della Legge 27 dicembre 1997, n.449, verranno a cessare dal servizio all'inizio dell'anno scolastico 2000/2001 dovranno chiederne la revoca entro il 10 febbraio 1999, qualora intendano partecipare ai corsi di formazione previsti per l'inquadramento nella dirigenza scolastica.


3) Accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio.

Secondo il dettato dell'art.1 -commi 3 e 4- del regolamento in oggetto, le domande in questione debbono intendersi accolte alle date del 10 febbraio 1999 per i Capi d'Istituto e del 1° marzo 1999 per il personale docente ed educativo e per il personale A.T.A.

Alle stesse date, in relazione alla qualifica rivestita dagli interessati, si intendono accolte anche le domande di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo e le istanze di cessazione dal servizio anticipata, prodotte dal personale già trattenuto in servizio, rispetto alla data finale indicata nel precedente provvedimento di trattenimento.

Entro trenta giorni dal 10 febbraio 1999 o dal 1° marzo 1999 l'Amministrazione può rifiutare o ritardare l'accettazione della domanda di dimissioni volontarie dal servizio quando sia in corso un procedimento disciplinare promosso nei confronti dei richiedenti. In questa ipotesi di ritardato accoglimento delle dimissioni, le stesse devono intendersi accettate con la data di emanazione del relativo provvedimento.

Al di fuori di tale ipotesi, l'Amministrazione, per gli istituti in esame, non deve più emettere il relativo provvedimento. Limitatamente al personale appartenente ai ruoli nazionali, dovrà essere comunque inviata la domanda di dimissioni volontarie dal servizio ai competenti Uffici centrali, considerato che è attribuita ad essi l'adozione di eventuali provvedimenti di accettazione delle stesse quando sia in corso un procedimento disciplinare nei confronti dei richiedenti.

Contemporaneamente dovranno essere avviati gli accertamenti per la sussistenza del diritto alla pensione degli interessati. Per il personale dei Conservatori di Musica e delle Accademie dovranno essere trasmesse all'Ispettorato per l'Istruzione artistica anche le domande di collocamento a riposo per compimento del 40esimo anno di servizio e di trattenimento in servizio.

Restano validi i provvedimenti adottati anteriormente al 12 dicembre 1998 secondo le disposizioni del D.M. n.190 del 6 aprile 1995.

Le situazioni pendenti o determinatesi successivamente al 12 dicembre 1998 devono essere definite alla luce del decreto ministeriale n. 495 del 30 dicembre 1998 e della presente circolare.


4) Comunicazione della mancata maturazione del diritto alla pensione.

Come disposto nel D.M. n. 495 del 30 dicembre 1998 l'Amministrazione è tenuta a comunicare al personale dimissionario interessato, tramite l'istituzione di appartenenza o con raccomandata con avviso di ricevimento, la mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico entro il:

  • 27 febbraio 1999 per i Capi d'Istituto;
  • 10 aprile 1999 per gli insegnanti elementari;
  • 30 aprile 1999 per il restante personale docente ed A.T.A.

Per il personale dei Conservatori di Musica e delle Accademie si osserveranno soltanto i termini del 27 febbraio 1999 e del 30 aprile 1999 sulla base della qualifica posseduta dagli interessati.

Per accelerare l'adempimento dell'accertamento del diritto alla pensione da parte degli uffici competenti il personale dovrà presentare unitamente alla domanda di dimissioni volontarie una dichiarazione di tutti i servizi e/o periodi valutabili ai fini del trattamento di quiescenza secondo l'unito modello.

Tale dichiarazione dovrà essere prodotta anche dal personale che ha già chiesto di cessare dal servizio per dimissioni con domanda presentata dal 17 marzo 1998 in poi.

E' utile rammentare che, per la valutazione dei servizi e/o periodi indicati nella suddetta dichiarazione, è necessaria la presentazione di specifiche domande nel rispetto di termini e modalità fissati dalle norme regolatrici dei vari istituti.

L'accertamento del possesso dei requisiti anagrafici e/o contributivi per il diritto alla pensione sarà esperito per tutto il personale, compreso quello direttivo, dagli uffici preposti alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata maturazione del diritto alla pensione gli interessati potranno ritirare la domanda di dimissioni.

Per quanto riguarda in particolare il personale dei ruoli nazionali le determinazioni degli interessati, in caso di mancata maturazione del diritto alla pensione, dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza degli uffici centrali competenti cui sono state trasmesse le domande di dimissioni volontarie dal servizio.

Si precisa inoltre che nessuna comunicazione relativa al mancato possesso dei requisiti richiesti per il diritto alla pensione dovrà essere inviata qualora nella domanda di dimissioni volontarie sia espressamente manifestata la volontà di cessare dal servizio a prescindere dal conseguimento di tale diritto.


C- Adozione dei provvedimenti
di quiescenza e previdenza.

Sull'argomento si forniscono alcune indicazioni, con riserva di fornirne più dettagliate entro breve tempo.

Secondo il disposto dell'art.145 del D.P.R. 29.12.1973 n.1092 il dipendente statale "all'atto dell'assunzione in servizio" è tenuto a dichiarare tutti i servizi precedentemente resi. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

Con l'art.3 del D.P.R.351/98 viene consentito al personale del comparto scuola, qualora non sia stato già emesso un provvedimento di valutazione, di confermare o integrare, entro un anno dall'entrata in vigore del Regolamento, cioè entro l'11 dicembre 1999, la dichiarazione a suo tempo prodotta.

L'art.2 del suddetto regolamento dispone, altresì, che entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione, nel caso si debba riscontrare con altri Enti o gestioni previdenziali i servizi dichiarati, l'Amministrazione è tenuta a richiedere ogni elemento utile per la definizione del procedimento; in caso di mancato riscontro, entro 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione procedente, i singoli provvedimenti potranno essere adottati sulla base della dichiarazione dei servizi redatta dagli interessati.

Resta, comunque, salva la possibilità di eventuali rettifiche dei provvedimenti emessi.

Il comma 4 dello stesso art.2 statuisce, inoltre, la irrevocabilità della domanda di riscatto qualora il contenuto del provvedimento non sia rifiutato entro cinque giorni dalla sua notifica. Ove gli interessati non diano riscontro all'Amministrazione allo scadere di detto termine, il provvedimento s'intende tacitamente accettato.

Si prega di dare la più ampia diffusione della presente circolare presso le istituzioni scolastiche ed educative funzionanti nell'ambito territoriale di competenza, i Conservatori di Musica e le Accademie di Belle Arti, di Danza e di Arte Drammatica.


Il Ministro


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