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Circolare Ministeriale n. 181
D13-Prot. n. 2108

Roma, 11 Luglio 2000


Oggetto: Domande di dimissioni volontarie del personale del comparto scuola in situazione di esubero.


Il D.M. n. 176 del 10 luglio 2000, in corso di registrazione e reso disponibile sui siti intranet ed internet, reca disposizioni relative alle dimissioni volontarie dal servizio con effetto dal 1° settembre 2000 per il personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
L' individuazione della situazione di esubero č effettuata a livello regionale per il personale direttivo e a livello provinciale per il restante personale al termine delle operazioni di movimento del personale.
Gli interessati debbono presentare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio con decorrenza dal 1°settembre 2000 entro il 5 agosto 2000.
A tal fine sono valide anche le domande di cessazione anticipata, condizionate all' esubero, presentate entro il 10 febbraio 2000 dai Capi d' istituto ed entro il 1° marzo 2000 dal personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, termini stabiliti dalla C.M. n. 11 - prot. D13/83 - dell'11 gennaio 2000.
Le istanze medesime sono accolte nei limiti del personale che si trova in posizione di esubero; al riguardo vanno compilate apposite graduatorie sulla base della maggiore etą anagrafica.
Il personale individuato come avente diritto , al quale si applica in materia di requisiti per l'accesso alla pensione la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore ( 1° gennaio 1998 ) della legge 27 dicembre 1997,n. 449 deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • anni 54 di etą al 31.12.2000 con almeno anni 16, mesi 11 e giorni 16 di servizio effettivo al 31.12.1992;

  • in assenza del requisito anagrafico di anni 54, č necessario un servizio utile di almeno anni 29, mesi 11 e giorni 16 al 31.12.2000, purchč l' anzianitą al 31.12.1995 sia pari ad almeno anni 26 senza considerare l' arrotondamento di cui all'art.40 del d.P.R. 29.12 1973, n. 1092.

Si rammenta che č indicata la data del 31 dicembre 2000, in quanto l'art.59 - comma 9 - della succitata legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede di considerare il periodo intercorrente tra il 1° settembre e il 31 dicembre.
Saranno applicate le riduzioni per gli anni mancanti a 35 se l'interessato ha compiuto anni 54 di etą entro il 31.12.2000 o le riduzioni per gli anni mancanti a 37 se l' interessato non ha compiuto anni 54 di etą entro il 31.12.2000.
La mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione deve essere comunicata al personale interessato entro il 14 agosto 2000, il quale ha la facoltą di ritirare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio entro 5 giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare.


IL DIRETTORE GENERALE
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