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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Uff. V


C.M. n.71
Prot. n.1602

Roma, 18 giugno 2002


Oggetto:Contratto integrativo nazionale per il personale dell'area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001 - Ipotesi di accordo del 28.5.2002.


Per opportuna conoscenza e per consentire alle SS.LL. di avviare le procedure connesse agli adempimenti di competenza, si trasmette l'ipotesi di accordo indicata in oggetto. Al riguardo, si fa presente che la piena operatività del contratto integrativo in questione si avrà solo dopo la certificazione dei competenti organi di controllo e la sottoscrizione definitiva del contratto medesimo.
Pertanto, le indicazioni contenute nella presente circolare hanno carattere meramente ricognitivo, informativo e di sostegno alle attività programmatiche delle SS.LL. per l'applicazione degli istituti contrattuali concernenti il personale dirigenziale in esame. Tanto premesso, si evidenzia che nell'ipotesi di contratto integrativo nazionale (C.I.N.) sottoscritto il 28.5.2002 assumono particolare rilievo, per il carattere fortemente innovativo, i sottoelencati istituti:
A) Fondi regionali (artt. 42, 43 e 44 del C.C.N.L. del 1.3.2002 e artt. 3 e 4 dell'ipotesi di contratto integrativo nazionale)
B) Articolazione delle funzioni dirigenziali per l'assegnazione della retribuzione di posizione e di risultato (art. 7, c. 2 e art. 13, c. 5 del C.C.N.L., nonché artt. 5, 6, 7 e 15, commi 3 e 4 del C.I.N.)
C) Contratti individuali di lavoro, incarichi e mobilità professionale (artt. 13, 23 e 24 del C.C.N.L. e artt. 11, 12, 13 e 14 del C.I.N.)
D) Formazione (artt. 7, comma 2 e 14 del C.C.N.L. e art. 10 C.I.N.)
E) Onnicomprensività della retribuzione - incarichi aggiuntivi (artt. 26 e 37, c. 2 del C.C.N.L. e art. 9 del C.I.N.)
F) Particolari posizioni di stato (art. 50 del C.C.N.L. e art. 8 del C.IN.).
In particolare, per ciascun istituto:

A) Fondi regionali
Per corrispondere il trattamento accessorio ai dirigenti scolastici (retribuzione di posizione e di risultato) vengono costituiti fondi regionali a decorrere dal 1.1.2001. Detti fondi sono destinati per l'85% del loro ammontare alla erogazione della retribuzione di posizione e per il 15% a quella di risultato. Nell'art. 4 del C.I.N. vengono precisate le ulteriori modalità di utilizzo. Le disposizioni contrattuali prevedono che i fondi in esame siano finanziati con l'insieme delle risorse già destinate a pregresse componenti del salario accessorio di tutto il personale dirigente scolastico, nonchè con le ulteriori risorse definite in sede di contrattazione. Nelle tabelle B allegate al contratto nazionale integrativo sono indicate le varie voci, con relative risorse, prese in considerazione per la costituzione e il finanziamento dei fondi alle date del 1.1.2001 e 1.1.2002. A tale proposito si precisa che le somme previste alla lett. D (RIA dei cessati dal servizio) della tabella B relativa all'anno 2002 possono essere suscettibili di variazione atteso che l'ammontare della RIA dei cessati dal servizio nel corso del 2001 potrebbe non corrispondere a quella spettante, non avendo avuto gli interessati la definizione della propria posizione economica ai sensi del C.C.N.L. del 1.3.2002. Tale circostanza, pertanto, non ha consentito a questo Ministero di conoscere l'esatto ammontare della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio nel 2001.
Si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla circostanza che i meccanismi di auto alimentazione dei fondi regionali, secondo quanto previsto dall'art.39, comma 3, del C.C.N.L., producono incrementi dei fondi stessi con cadenza annuale e con effetto dall'inizio di ciascun esercizio finanziario. L'attivazione dei fondi regionali è possibile dopo il perfezionamento del contratto integrativo nazionale e di quello a livello regionale.

B) Articolazione delle funzioni dirigenziali
Relativamente all'articolazione delle funzioni dirigenziali per l'assegnazione della retribuzione di posizione, l'art. 5 del C.I.N. individua i criteri generali concernenti le oggettive caratteristiche delle istituzioni scolastiche e educative. Detti criteri, che vanno applicati alle istituzioni educative con i necessari adattamenti possono essere integrati in sede di contrattazione integrativa regionale con altri legati alle specifiche realtà locali. La stessa contrattazione integrativa regionale deve determinare, ai sensi dell'art. 7 del C.I.N., quanto segue:

  • il numero di fasce in cui articolare la retribuzione di posizione (tre o quattro in relazione alle caratteristiche del territorio);

  • il rapporto di divaricazione percentuale tra la posizione minima e quella massima che, di norma, è fissato nel rapporto 1/2,5. La fascia o le fasce intermedie sono determinate in modo proporzionato;

  • la diversa rilevanza in ciascun contesto regionale degli elementi indicati all'art. 5 del C.I.N.;

  • i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche nelle diverse fasce, cui correlare la retribuzione di posizione.

Il suddetto art. 7 precisa inoltre che la contrattazione integrativa regionale deve attenersi all'indicazione di realizzare nella fascia o nelle fasce intermedie una presenza di scuole comunque non inferiore al 60% del numero complessivo delle istituzioni scolastiche della regione. Una volta definita la contrattazione integrativa regionale, gli Uffici scolastici regionali devono adottare il provvedimento con il quale, in conformità alle disposizioni contrattuali, collocano le singole scuole e le istituzioni educative nei livelli di posizione e determinano il valore economico di ogni livello. Tale valore viene determinato attraverso la ripartizione delle risorse del fondo con le unità di personale considerate per il presente contratto collocate in ciascun livello e tenendo conto dei rapporti di divaricazione tra un livello e l'altro. Le unità di personale da considerare sono quelle indicate alla lett. A) della tabella B allegata al C.I.N.
La retribuzione individuale di posizione complessiva annua lorda (parte fissa e parte variabile) non può in ogni caso essere inferiore a euro 2.441,80 (£ 4.728.000) né superare l'importo annuo lordo, per tredici mensilità, di euro 10.329,14 (£ 20.000.000). Per quanto concerne la retribuzione di risultato per l'a.s. 2001 - 2002, l'art. 15, c. 4 del C.I.N., dispone che essa venga erogata in egual misura a ciascun dirigente scolastico, salvo i casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti. Tale determinazione è stata assunta in quanto il C.C.N.L. è stato sottoscritto in corso d'anno, con impossibilità pertanto di predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell'art. 27 del medesimo C.C.N.L. A decorrere dal 2002/2003 la retribuzione di risultato sarà erogata previa valutazione da effettuare ai sensi dell'art. 27 del C.C.N.L. A tal proposito l'art. 7 del C.I.N. ha stabilito che i criteri generali sono definiti in apposita sequenza contrattuale integrativa nazionale da tenere entro il 30 settembre 2002.


C) Contratto individuale di lavoro - incarichi e mobilità professionale
Le disposizioni contenute nella preventiva intesa del 26 marzo 2002, trasmessa alle SS.LL. con nota prot. n. 980 del 3.4.2002 sono state recepite nell'allegato contratto nazionale integrativo agli artt. 11, 12, 13, 14 e 15, commi 1° e 2°. In ordine alla stipula dei contratti individuali di lavoro e all'affidamento e avvicendamento degli incarichi per le tipologie previste dalle norme vigenti, si ritiene utile ricordare che gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. stabiliscono le materie sulle quali l'Amministrazione, ai diversi livelli contrattuali e secondo le diverse competenze, deve fornire l'informazione preventiva alle Organizzazioni sindacali. Tra tali materie, vi è quella relativa ai criteri generali e modalità che s'intendono seguire nell'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali. Al riguardo occorre evidenziare che tutti i dirigenti scolastici hanno diritto ad un incarico a tempo determinato che non può essere inferiore a due anni né superiore a sette. Al riguardo, com'è noto, in uno dei periodici incontri con le SS.LL. è emerso un prevalente orientamento per una durata triennale degli incarichi. Il conferimento e il mutamento d'incarico hanno effetto dal 1° settembre di ogni anno scolastico e avvengono nel rispetto dei criteri di cui all'art. 19, c. 1, del D.lgs. n. 165/2001 e all'art. 23, c. 1 del C.C.N.L.
Detti criteri sono:

  • caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare;

  • attitudini, capacità ed esperienza professionale del singolo dirigente;

  • risultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte;

  • rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

Nell'art. 14, c. 1, del C.I.N. viene determinato l'ordine e i tempi delle operazioni che le SS.LL. devono porre in essere. In particolare, viene precisato che la prima operazione riguarda la conferma degli incarichi ricoperti, cui seguono nell'ordine quelle previste alle lettere b) e seguenti del medesimo articolo. Le suddette operazioni devono effettuarsi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 15.7.2002 onde consentire alle SS.LL. medesime di procedere subito dopo al conferimento degli incarichi di presidenza. Questa ultima operazione, ai sensi del D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito nella L. n. 333 del 20.8. 2001, deve essere ultimata entro il 31.7.2002. I contratti individuali faranno riferimento per quanto riguarda la retribuzione di posizione a quanto sarà definito in sede di contrattazione integrativa regionale. Per la mobilità professionale occorre fare riferimento all'art. 15, c. 1, del contratto integrativo nazionale che detta disposizioni transitorie per tale istituto. La mobilità professionale può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.

D) Formazione
Per quanto concerne la formazione si è stabilito all'art. 10, comma 3, del C.I.N. che almeno il 60% delle risorse annualmente disponibili sono gestite a livello regionale. In sede di contrattazione integrativa regionale vengono definite le linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento, con particolare riguardo alle scelte individuali dei dirigenti medesimi.

E) Onnicomprensività della retribuzione - Incarichi aggiuntivi
Ai sensi dell'art. 26, c. 2, del C.C.N.L. e dell'art. 24, c. 3 del D.lgs. n. 165/2001, i compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall'Amministrazione confluiscono, a decorrere dalla data di definizione del C.I.N., nei fondi regionali per essere destinati alla retribuzione di posizione e di risultato. Tali compensi sono assegnati al fondo anche se corrisposti da terzi. Il comma 3 del medesimo art. 26 indica la quota di compenso spettante al dirigente scolastico per remunerare il maggior impegno e responsabilità. Detta quota è determinata fino all'80% per gli incarichi aggiuntivi che siano stati assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni e viene corrisposta fino al 30% negli altri casi. Non soggiacciono al principio di onnicomprensività gli incarichi aggiuntivi di cui all'art. 26, c. 1, del più volte citato C.C.N.L. In tal caso agli interessati viene corrisposto l'intero compenso.

F) Particolari posizioni di stato
Per i dirigenti scolastici che si trovano in particolari posizioni di stato (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo con retribuzione a carico dell'Amministrazione dell'istruzione), nonché per coloro che sono utilizzati presso l'Amministrazione centrale o regionale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca si applicano le disposizioni di cui all'art. 50 del C.C.N.L. e all'art. 8 del contratto integrativo nazionale. Il predetto art. 50 al comma 3 dispone che le sedi affidate per incarico nominale ai dirigenti in particolari posizioni di stato diventano disponibili per altro incarico. Si ritiene perciò che ogni qualvolta vi sia in atto una particolare posizione di stato, occorra procedere ad un incarico nominale su una sede scolastica. Tale sede deve peraltro considerarsi disponibile per altro incarico. Con l'occasione si trasmette l'accordo, sottoscritto con le OO.SS. il 17 giugno 2002, con il quale si è convenuto di sostituire le precedenti Tabelle B, allegate all'ipotesi di accordo sottoscritto il 28 maggio 2002 nelle quali figuravano errori materiali di trascrizione, con nuove tabelle B.
Si fa affidamento nello spirito di collaborazione delle SS.LL. per realizzare una tempestiva applicazione degli istituti contrattuali, che deve fondarsi esclusivamente sui testi del C.C.N.L. del 1.3.2002 e del C.I.N., non appena perfezionato con la certificazione dei competenti organi di controllo, di cui si fa riserva di comunicazione. Nelle more di tale perfezionamento sarà comunque opportuno che le SS.LL. medesime assumano iniziative di confronto sindacale per l'approfondimento delle tematiche coinvolte, fermo restando che le ipotesi di accordo regionali potranno essere formalizzate solo dopo il perfezionamento di cui sopra. Si allega, ad ogni buon fine, una schema di contratto individuale di lavoro ed affidamento di incarico dirigenziale che le SS.LL., ove lo ritengano opportuno, possono utilizzare.


IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro

 
Allegati
Integrazione verbale Contratto integrativo nazionale
Contratto integrativo nazionale 28/05/2002
Contratto individuale di lavoro
Fondo dirigenti scolastici

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