Nuova serie di FAQ: l'attuazione
38. Diploma di assistente per l'infanzia - Nella mia regione alcune istituzioni scolastiche statali nel bando per l'assunzione di personale hanno distinto nettamente i titoli di accesso, prevedendo che ai posti di educatore o docente possano accedere solamente i laureati in scienze della formazione e i diplomati di istituto magistrale/liceo psico-pedagogico.
I diplomi di assistente per l'infanzia o vigilatrici per l'infanzia non sono stati considerati ai fini dell'accesso a posti di docente/educatore, come se quei posti fossero una riserva per soli docenti. Il diploma di assistente per l'infanzia è declassato per l'accesso (quando è previsto) a posti di assistente. Ma era questa la previsione della sperimentazione?
L'Accordo sottoscritto in Conferenza unificata il 14 giugno 2007 parla di personale educativo con specifica preparazione. Nelle diverse note e pronunce del Gruppo paritetico nazionale si parla indifferentemente di docenti e di educatori, lasciando intendere che entrambe le figure sono da considerare profili professionali idonei a ricoprire i posti per la conduzione del nuovo servizio per bambini di 24-36 mesi.
Per l'accesso a tali posti ci sembra limitativo e forse non pienamente legittimo escludere l'uno o l'altro profilo. Così come ci sembra discutibile sotto il profilo del merito e della legittimità, per altri casi segnalatici, che il diploma di scuola magistrale sia valutato molto di più della laurea in Scienze della Formazione primaria.
L'intera questione dovrà essere, quindi, disciplinata adeguatamente in termini di qualità complessiva, mediante intese che potranno essere assunte in sede nazionale per il prossimo anno.
37. I genitori dei bimbi della sezione primavera chiedono di avere anche loro, come avviene nella scuola dell'infanzia, assemblee e incontri. È possibile?
Abbiamo già chiarito in una precedente FAQ che né il personale docente/educatore né i genitori possono partecipare alle lezioni degli organi collegiali della scuola sia con elettorato passivo che con elettorato attivo, in quanto la nuova sezione non è un servizio scolastico.
Tuttavia può essere opportuno che i genitori abbiano momenti assembleari, come avviene nella sezioni della scuola dell'infanzia e possano rappresentare proposte, problemi e considerazioni alla dirigenza della scuola.
Allo stesso modo il collegio dei docenti può dedicare periodicamente momenti di incontro con il personale assegnato alla nuova sezione per essere informato sull'esperienza in corso e per valutare eventuali proposte di continuità educativa fra la sezione e la scuola dell'infanzia
Nuova serie di FAQ: l'attuazione
36. Compensi per prestazioni aggiuntive personale Ata – Prevedo di utilizzare uno o più collaboratori scolastici a supporto delle attività della sezione primavera erogando loro un compenso accessorio. Penso di utilizzare il fondo di istituto. È corretto?
Ci sembra forzato il ricorso al fondo di istituto che è finalizzato a riconoscere impegni per attività scolastiche. Suggeriamo, prima di adottare una simile soluzione, di portare la questione all’esame della RSU di istituto e di procedere con contrattazione integrativa.
Diversamente, il compenso non potrà che essere posto a carico della gestione complessiva della sezione primavera che, come è noto, utilizza il contributo statale, la retta delle famiglie ed eventuali contributi di terzi (Enti locali in primis).
35. I bambini iscritti nella nuova sezione devono essere inseriti nella anagrafe degli alunni, come facciamo per i bambini della scuola dell’infanzia?
No, in quanto le nuove sezioni non rientrano tra i servizi scolastici.
34. Il contributo statale è assolutamente insufficiente. Come è possibile pretendere che con 25 mila euro si paghino due o tre persone e si assicuri anche il funzionamento a cominciare dal servizio dei pasti adeguatamente commisurato alle esigenze dietetiche dei piccoli? Un dirigente pentito.
Alla base delle Sue considerazioni - simili a quelli di altri Suoi colleghi - c'è un equivoco di fondo: la somma che viene corrisposta non è il finanziamento della nuova sezione, bensì un contributo al suo funzionamento.
L'Accordo del 14 giugno 2007, che è alla base dell'avvio di questa sperimentazione, è molto chiaro in proposito. Al punto 8, infatti parla del contributo delle famiglie e chiarisce che esso "dovrà essere contenuto in una fascia parametrica che si colloca tra le rette richieste per la frequenza della scuola dell'infanzia e quella richiesta per i nidi d'infanzia, avuto riguardo alle particolari esigenze della fascia di età (igiene personale, alimentazione, cura, risposo, pulizia dei locali, ecc.). Le rette … potranno essere rapportate agli indicatori socio-economici in uso. Dal calcolo dei costi per la definizione delle rette dovranno essere detratti i contributi statali..".
Chi ha conoscenza delle rette che mediamente vengono previste per gli asili nido, può facilmente intuire quanto essere concorrano a sostenere il piano finanziario del servizio.
Non corrisponde, pertanto, alle previsioni di un corretto piano finanziario, secondo le linee dell'Accordo, ritenere che il contributo erogato serva a sostenere l'intero funzionamento della nuova sezione, senza considerare il sostanziale apporto delle famiglie.
33. La nostra sezione primavera è già partita da metà settembre, ma ora c’è sorto un dubbio circa lo strumento contrattuale da adottare per impiegare il personale che stiamo utilizzando.
Quale è la forma contrattuale più corretta?
L’Accordo siglato in Conferenza unificata il 14 giugno 2007 non ha indicato quale sia lo strumento contrattuale da impiegare per il nuovo servizio.
La particolare natura di questo servizio a carattere sperimentale giustifica il fatto che non esista una unica formula contrattuale da adottare, a patto che nelle scelta adottata vengano rispettate le norme di legge e le prerogative del personale impiegato. Il sondaggio attuato a metà ottobre nei confronti delle istituzioni statali ha messo in evidenza che sono in atto almeno cinque o sei forme diverse di contratto.Nell’ambito della verifica della sperimentazione delle nuove sezioni, questa materia sarà oggetto di monitoraggio e di opportuna valutazione nel corso dell’anno scolastico, al fine di pervenire a soluzioni funzionali e univoche che si adattino alle particolari caratteristiche del nuovo servizio.
32. Stiamo predisponendo gli elenchi dei genitori per le elezioni scolastiche. Dobbiamo includere anche i genitori della nuova sezione primavera ospitata nella nostra scuola dell’infanzia?
No. Il servizio sperimentale delle nuove sezioni ponte-primavera non è configurabile come servizio scolastico, ma piuttosto come ampliamento dell’offerta formativa da parte della scuola.
Come tale, pertanto, non può comportare la partecipazione dei genitori ai momenti di elezione delle componenti scolastiche all’interno degli organi di circolo/istituto.
31. Nel nostro circolo sono state istituite due sezioni primavera (una per plesso) che si avvalgono complessivamente di tre docenti. Questi debbono far parte del collegio dei docenti, come sostengono alcuni?
No. Il nuovo servizio non è attività scolastica vera e propria, anche se ospitato, per ragioni di funzionalità, all’interno della scuola dell’infanzia. Le insegnanti (e le educatrici) che in esso operano non svolgono attività di insegnamento e, pertanto, non possono far parte del collegio dei docenti. Il collegio dei docenti, tuttavia, può riservare momenti di incontro e di riflessione sulla esperienza in atto, al fine anche di favorire i processi di continuità educativa tra il nuovo servizio e la scuola dell’infanzia. Anche per questa ragione in una precedente FAQ (la n. 3) era stato precisato che il collegio dei docenti non ha competenza nell’autorizzare la costituzione della sezione, ma può essere chiamato, invece, ad esprimersi su criteri e orientamenti per i rapporti di continuità educativa con il nuovo servizio.
30. Abbiamo presentato un progetto approvato sia dalla commissione regionale che da quella nazionale per due sezioni primavera, ma ci dicono che vi sarà un solo contributo. Perché?
In considerazione dell’elevato numero di richieste di contributo e per consentire la più ampia diffusione del nuovo servizio sul territorio, nella maggior parte delle regioni è stato adottato il criterio di una sola sezione ammessa al contributo. Tale criterio è stato adottato dal Gruppo paritetico nazionale per tutto il territorio nazionale nella seduta del 3 agosto 2007.
Sulla stessa sede, pertanto, non può esservi assegnazione di più di un contributo.
Nella lettera del vice ministro Bastico, con cui viene data comunicazione alla istituzione scolastica dell’ammissione al contributo, si parla esplicitamente di "una nuova sezione primavera ammessa".
La previsione di un solo contributo statale per sezione non esclude, peraltro, la possibilità che la l’istituzione scolastica possa, esclusivamente con propri mezzi o con altre risorse, dare vita alla seconda (o terza) sezione prevista.
29. Nel progetto presentato dalla nostra scuola e approvato regolarmente, abbiamo previsto un funzionamento per 10 ore e mezzo al giorno e una sezione con 25 bambini. Il Comune ha approvato, ma proprio il ministero ha sospeso la domanda affermando che i dati non sono corretti. Vorremmo capire perché?
La Vostra situazione, come tante altre, è regolare per tutti gli aspetti che riguardano funzionalità dei locali e degli spazi, posizione giuridica, nuovo servizio, ecc., ma ha bisogno di essere riportata entro i parametri previsti dall’Accordo definito il 14 giugno 2007 dalla Conferenza Unificata.
Per assicurare qualità al nuovo servizio, l’Accordo ha infatti disposto (punto 5) che la sezione debba avere questi requisiti essenziali (non derogabili):
- un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base (fino a 6 ore) ed un orario prolungato (fino a 8/9 ore);
- una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età, che può variare tra i 15 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato.
28. Precisazione sulla valutazione del servizio.
Le Organizzazioni sindacali della scuola hanno concordemente ritenuto che, allo stato attuale, senza apposito accordo sindacale, non è possibile assicurare la valutazione del servizio prestato nelle sezioni primavera. Pertanto, in attesa che la materia possa essere regolata in apposita sede contrattuale, deve intendersi in questo senso rettificata la FAQ n. 1 nella quale veniva individuata positivamente la possibilità di attribuire punteggio ai fini delle valutazioni dei docenti di III fascia.
(Rettifica la FAQ n. 1)
27. Quali sono i termini ultimi per la procedura di autorizzazione da parte dei Comuni?
Per le istituzioni comprese nel primo elenco di ammessi al contributo statale (3 agosto 2007) il termine per l’invio della autorizzazione da parte del Comune (vedi fac simile su questo sito), sia in cartaceo che via e-mail, è il 15 settembre 2007.
Per le istituzioni comprese nel secondo elenco (29 agosto 2007) il termine è il 4 ottobre p.v.
Per numeri inferiori, fino ad un minimo di cinque iscritti, l’ammontare del contributo, calcolato per fasce, è il seguente:
- per una sezione di 10-14 iscritti spetta un contributo di 18 mila euro (22 mila se l’orario di funzionamento è superiore alle sei ore giornaliere);
- per un minisezione di 5-9 iscritti spetta un contributo di 10 mila euro (12 mila se l’orario di funzionamento è superiore alle sei ore giornaliere).
26. Il nostro progetto è stato ammesso a finanziamento, ma non conosciamo l’ammontare del contributo che, quando la sezione non raggiunge i 15-20 iscritti, dovrebbe essere calcolato in proporzione al numero dei bambini.
Quanto è questo ammontare in proporzione?
Quando il numero di iscritti è di 15-20 unità, viene assegnato un contributo di 25 mila euro (30 mila se l’orario di funzionamento è superiore alle sei ore giornaliere).
Per numeri inferiori, fino ad un minimo di cinque iscritti, l’ammontare del contributo, calcolato per fasce, è il seguente:
- per una sezione di 10-14 iscritti spetta un contributo di 18 mila euro (22 mila se l’orario di funzionamento è superiore alle sei ore giornaliere);
- per un minisezione di 5-9 iscritti spetta un contributo di 10 mila euro (12 mila se l’orario di funzionamento è superiore alle sei ore giornaliere).
25. Quale deve essere l’orario di servizio del personale assunto a contratto?
Non esiste un orario preciso e definito, in quanto, se si assume a riferimento il contratto di lavoro del personale statale, di quello comunale o delle scuole paritarie vi è un’ampia fascia di oscillazione che non consente di assumere un unico valore per tutti.
Partendo da un orario di almeno 30 ore settimanali per insegnante o educatore (a seconda della scelta che viene decisa dalla istituzione) si può definire meglio la durata del servizio in rapporto all’esigenza di assicurare sempre orientativamente il rapporto di 1 a 10 tra personale e bambini presenti. Per la definizione di questo rapporto non si computa l’eventuale presenza di personale ausiliario.
24. Come si fa a stabilire se il rapporto educatore/bambini è di 1:10?
Va precisato che questo rapporto dipende da quattro fattori che possono influenzare il risultato finale: il n° di bambini della sezione, l'orario settimanale di funzionamento della sezione, il n° di unità di personale educativo impiegato e il suo orario settimanale di servizio.
Per calcolare empiricamente il rapporto di uno a dieci si può procedere in questo modo: si definisce l'orario settimanale di funzionamento del servizio e lo si moltiplica per il numero dei bambini, ottenendo in tal modo il monte ore-bambino (es. orario di 6 ore per 5 giorni in sezione di 20 bambini = 6 x 5 = 30 ore x 20 bambini = 600 ore-bambino); si calcola poi l'orario di servizio settimanale di ogni unità di personale, ottenendo il monte ore-insegnante (es. 2 unità di personale con orario settimanale di servizio 30 ore ciascuna = 2 x 30 = 60 ore-insegnante). Dividendo il monte ore-bambino (600) per il monte ore-insegnante (60) si ottiene il rapporto che, in questo caso è esattamente di 10 (600: 60 = 10). Se in uguale situazione di bambini (20) e di personale (2 a 30 ore di servizio ciascuno) l'orario di funzionamento è di 9 ore, pari a 45 ore settimanali, il rapporto si alza negativamente a 15: (20 x 45 = 900 ore-bambino, diviso 60 ore-insegnante = 15). In tal caso occorre aumentare le unità di personale in modo da assicurare settimanalmente un monte ore-insegnante pari almeno a 90 ore: occorre, quindi, una unità di personale in più.
23. Abbiamo famiglie che chiedono di accogliere bambini che compiono i due anni dopo il 1° settembre. È possibile accoglierli lo stesso, eventualmente ammettendoli al compimento del secondo anno di età?
Il Gruppo paritetico nazionale nella seduta del 29 agosto 2007 ha riesaminato la questione dell'età di ammissione per la quale in precedenza ero stato previsto che il bambino ammesso avesse già compiuto al 1° settembre 2007 i due anni. In considerazione del fatto che il limite massimo per l'apertura del nuovo servizio deve avvenire entro il prossimo 31 ottobre, il Gruppo ha fissato per quella data il termine ultimo per il compimento dell'età di ammissione.
Potranno, pertanto, essere ammessi alle costituende sezioni primavera anche bambini che compiranno i due anni di età entro il 31 ottobre 2007.
Per quanto riguarda l'immissione immediata di tali bambini nella sezione primavera o al compimento dell'età richiesta, è questione rimessa alla valutazione discrezionale dell'istituzione stessa.
22. Siamo una cooperativa sociale, Onlus, che opera da anni nel campo dei servizi per l'infanzia (asili nido) con risultati apprezzati. Abbiamo presentato domanda di contributo, allegando il progetto. Nonostante disponiamo di locali adeguati e di esperienza qualificata, la nostra richiesta è stata respinta in quanto privi di convenzione con il Comune.
Il Comune ha comunque autorizzato già tre anni in fa la nostra attività. Perché l'esclusione?
L'autorizzazione al funzionamento del vostro servizio rende possibile lo svolgimento del servizio, in quanto riconosce che sussistono i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti (spazi idonei e sicuri, attrezzature, ecc.).
La convenzione è qualcosa di più dell'autorizzazione, perché rappresenta un patto bilaterale, un contratto tra due parti (il Comune e il soggetto privato) con il quale i due contraenti si impegnano ad assicurarsi reciproci vantaggi.
Ad esempio, il Comune concede risorse (finanziarie, strumentali, umane, ecc.) in cambio di prestazioni riservate e qualificate (accoglienza di x bambini in particolari condizioni, qualificazione del personale, apertura del servizio a particolari condizioni, ecc.).
La convenzione è, dunque, qualcosa di più di una semplice autorizzazione al funzionamento. In taluni casi la convenzione costituisce una specie di delega del Comune ad operare in sua vece.
Da qui discende l'obbligo dei soggetti privati che operano nei servizi di asili nido di trovarsi nella particolare condizione di convenzionato per accedere ai contributi.
21. Il nostro Comune sta per autorizzare il funzionamento di un progetto "primavera" ammesso al contributo statale.
Il contributo che verrà erogato sarà assegnato a noi per poi passarlo alla istituzione che gestisce il progetto o è prevista altra soluzione?
Il contributo verrà assegnato direttamente alla istituzione ammessa (statale, paritaria, comunale o privata convenzionata) che impiegherà i fondi stanziati per gli impegni di spesa necessari al funzionamento (personale, attrezzature, ecc.).
L'istituzione educativa o scolastica, destinataria del contributo, gestirà autonomamente tali risorse con previsione finale di rendicontazione.
Il contributo verrà erogato all'avvio dell'attività nella quota di almeno il 40% e, per la restante quota, entro il marzo 2008, previa verifica dell'effettivo funzionamento.
In base agli accertamenti effettuati in sede di autorizzazione da parte del Comune verrà confermata o modificata l'entità del contributo previsto a progetto (25 o 30 mila euro per sezioni di 15-20 bambini funzionanti rispettivamente fino a sei ore o oltre le sei ore; contributo ridotto in base al numero di iscritti inferiore a 15 e in rapporto alla durata del servizio).
20. La nostra scuola comunale è stata ammessa al contributo. Come Comune dovremmo autorizzare il funzionamento della nuova sezione primavera, secondo il modello predisposto dal Ministero. Ha senso che noi autorizziamo noi stessi?
Il modello di autorizzazione è stato predisposto in una unica versione per evitare complicazioni. Va utilizzato anche in casi come questi, intendendo il senso della "autorizzazione" come autocertificazione/comunicazione, perché, come si può constatare dal testo del modello predisposto, vengono richiesti dati necessari per l'esatta conoscenza della nuova sezione (iscritti, personale, orari, ecc.) al fine anche di disporre degli elementi utili per l'erogazione del contributo.
Archivio
19. Le scuole dell’infanzia private, autorizzate, non paritarie, possono concorrere all’attuazione del progetto delle sezioni primavera e al suo finanziamento?
In base all’Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 14 giugno scorso, possono concorrere ai progetti di offerta educativa integrata e sperimentale per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età (sezioni primavera-ponte) solamente le scuole statali, comunali o paritarie.
I progetti accolti e autorizzati sono ammessi a contributo statale.
Tuttavia tali scuole non paritarie, secondo i requisiti di base previsti dall’Accordo per l’organizzazione qualificata del servizio e nel rispetto dei Regolamenti comunali o regionali in materia di servizi per la prima infanzia, possono in proprio organizzare il servizio, fatta salva comunque la preventiva autorizzazione del Comune competente.
18. Le scuole che presentano il progetto per una sezione primavera secondo i requisiti richiesti hanno comunque diritto al contributo?
In considerazione del fatto che il fondo statale per l’attivazione sperimentale del servizio ammonta complessivamente a 29.783.656 euro per l'esercizio finanziario 2007, saranno ammessi al contributo statale i progetti che rispondono ai requisiti richiesti, nel limite massimo dello stanziamento previsto.
In caso di eccedenza di richieste il Gruppo nazionale assume le indicazioni di priorità pervenute dal livello regionale, stabilisce quindi un ordine di priorità, anche sulla base di criteri di perequazione territoriale.
Si può stimare che il numero di progetti che sarà possibile finanziare sarà compreso tra i 1.000 e i 1.200.
17. Se il numero dei bambini iscritti è inferiore al limite previsto di 15-20 si ha diritto ugualmente al contributo statale?
La nota n. 235 del 21 giugno scorso prevede che “in realtà particolari (es. piccoli comuni), laddove non è possibile strutturare una iniziativa con le sopraccitate caratteristiche, è possibile proporre soluzioni più flessibili, che dovranno essere descritte in modo puntuale nei progetti proposti”.
È possibile, dunque, costituire il servizio anche con un piccolo gruppo di iscritti.
In tal caso sarà possibile ricevere un contributo in proporzione alla misura massima prevista di 25-30 mila euro per una sezione regolare, secondo le determinazioni decise dal Gruppo nazionale che ha la competenza definitiva per l’assegnazione dei contributi.
16. Una scuola statale dell’infanzia che attiva una sezione “primavera” sperimentale come fa a richiedere il personale docente o educativo necessario?
Per le sezioni “primavera” costituite presso una scuola statale dell’infanzia non è prevista alcuna assegnazione di posti per docenti o altro personale.
La scuola dovrà richiedere il contributo statale entro il 10 luglio nei termini e nei modi previsti dall’Accordo e dalla nota n. 235 del 21 giugno 2007 in linea sul sito del MPI.
In base al contributo erogato, alla contribuzione delle famiglie per il servizio e ad altri eventuali proventi, l’istituzione scolastica costituisce un apposito fondo destinato al funzionamento della sezione sperimentale.
Il fondo servirà alla assunzione di personale docente/educativo secondo contratto di lavoro a progetto o altra forma contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.
15. Dato il poco tempo a disposizione, come è possibile ottenere l’autorizzazione del Comune prima del 10 luglio?
L’assenso preventivo del Comune è richiesto qualora siano richiesti interventi aggiuntivi rispetto a quelli statali. Nel caso in cui al Comune non venga richiesto il parere vincolante di cui sopra, copia della domanda presentata all'Ufficio Scolastico Regionale deve essere inviata per conoscenza al Comune nel cui territorio l'iniziativa viene proposta.
A finanziamento statale ottenuto, i soggetti gestori, qualora previsto dalle norme regionali e/o dai regolamenti comunali vigenti in materia, sono tenuti a richiedere al Comune competente l'autorizzazione al funzionamento, considerata la competenza esclusiva dei Comuni in materia di servizi per la prima infanzia.
14. Quale è l’età dei bambini da inserire nella sezione primavera?
È opportuno distinguere, senza eccessiva rigidità, tra utenza della scuola dell’infanzia e sezioni primavera
Le sezioni di scuola dell’infanzia funzionanti dal settembre prossimo accolgono in via ordinaria bambini che compiranno tre anni di età entro il 31 dicembre. In via eccezionale, subordinatamente al totale accoglimento di questi bambini, possono anche essere accolti bambini che compiono tre anni entro il 28 febbraio 2008.
Nelle nuove sezioni primavera dal prossimo settembre in via ordinaria verranno accolti, pertanto, bambini che compiono tre anni di età dopo quelle date e comunque entro il 31 agosto 2008.
Potranno anche essere accolti bambini che compiono tre anni a gennaio o febbraio 2008, se non accolti nelle normali sezioni della scuola dell’infanzia.
13. Nella nostra scuola paritaria funziona da due anni una sezione primavera del tipo previsto dall’Accordo. Possiamo richiedere il contributo per questa sezione oppure il contributo è previsto solamente per una nuova sezione?
Il contributo è finalizzato all’espansione dei servizi per l’infanzia. Non può essere erogato, quindi, per sezioni primavera già funzionanti, ma solamente per quelle di nuova costituzione.
Tale condizione tassativa deve essere chiaramente esplicitata all’interno della domanda di contributo e del progetto sintetico da allegare alla stessa entro il prossimo 10 luglio 2007.
12. In linea di massima, quali devono essere le caratteristiche del nuovo servizio educativo delle sezioni primavera? Quali i requisiti per attivarlo?
L’Accordo sancito il 14 giugno 2007 in Conferenza unificata indica a grandi linee finalità e caratteristiche del nuovo servizio. Inoltre, individua alcuni parametri organizzativi e gestionali che valgono se a livello regionale non esiste già una apposita normativa in materia (per questo è opportuno che chi è interessato ad attivare il nuovo servizio compia una ricognizione preliminare sulla normativa esiste in materia sul territorio).
Essi si riferiscono all’età dei bambini (cfr. FAQ n. 6), alla richiesta di un numero congruo di interessati (da 15 a 20 unità), alla disponibilità di locali (sia sotto il profilo funzionale, della sicurezza, dell’igiene), all’orario di funzionamento, alla messa a disposizione di personale qualificato (innanzitutto docente/educativo, con titolo di studio).
Alla richiesta, da inoltrare all’Ufficio scolastico provinciale entro il 10 luglio, va allegato anche un progetto pedagogico didattico che metta in evidenza le caratteristiche fondamentali dell’iniziativa.
Altri aspetti che completano la descrizione possono riferirsi alla presenza di diverse professionalità, al ruolo del personale ausiliario/assistente, alle modalità di erogazione del servizio mensa, ai rapporti con i genitori e con gli Enti locali.
11. Cosa deve contenere il progetto pedagogico-didattico da allegare alla richiesta di finanziamento?
Trattandosi di un progetto sperimentale, occorre mettere in evidenza gli elementi di qualità e di innovazione, che si riferiscono in particolare alla presenza di bambini di una particolare fascia di età, dai 2 ai 3 anni. Bambini così piccoli richiedono una particolare “curvatura” del progetto, come, ad esempio:
- cultura dell’accoglienza (strategie per l’inserimento graduale, rapporto con i genitori, ecc.),
- clima relazionale e affettivo (stabilità delle figure di riferimento, ecc.),
- attenzione ai bisogni primari dei bambini (alimentazione, pulizia, riposo, sicurezza),
- rapporto tra cura educativa e apprendimento,
- organizzazione degli spazi e dei momenti della giornata,
- forme di collegamento con esperienze precedenti e successive (nidi e scuole dell’infanzia).
Ne progetto può essere opportuno indicare anche le caratteristiche funzionali e pedagogiche degli spazi, degli arredi e delle maxistrutture gioco. È quanto mai opportuno che, oltre allo spazio-sezione, vi siano altri spazi dedicati (alimentazione, sonno, gioco, ecc.).
Utile anche una possibile esemplificazione delle situazioni di una giornata-tipo del bambino.
Elemento preferenziale è senza dubbio la presenza di spazi esterni a giardino e prato.
10. L’erogazione del contributo statale implica anche l’autorizzazione al funzionamento del nuovo servizio educativo?
Lo Stato (e per esso il Ministero della pubblica istruzione) in base alla legge finanziaria 2007 si limita ad erogare un contributo finanziario (pari a 25-30 mila euro) per incentivare l’attivazione di nuove sezioni primavera. A tal fine, a livello regionale, viene effettuata una valutazione di congruità del progetto presentato, sulla base dei requisiti indicati nell’Accordo del 14 giugno 2007 e nella nota n. 235 del 21 giugno 2007.
Questa valutazione non “assorbe” l’eventuale procedura per l’autorizzazione al funzionamento del servizio, che dovrà essere richiesta al Comune di competenza sulla base della normativa regionale in materia di servizi per la prima infanzia.
9. Il parere del Comune per l’attivazione del nuovo servizio è obbligatorio?
Va premesso, innanzitutto, che il Comune, nell’ambito dei servizi 0-3 anni, svolge una funzione di soggetto “regolatore”, perché ha competenza prioritaria in materia di servizi per la prima infanzia.
È obbligatorio richiedere il parere preventivo al Comune, se si richiedono contributi di risorse finanziarie o strumentali aggiuntivi a quelli dello Stato, particolari agevolazioni in servizi (es. fornitura di pasti) oppure più incisive forme di collaborazione.
Se non si richiedono contributi aggiuntivi o servizi, è comunque opportuno intrattenere relazioni con il Comune a cui, in questo caso, va inoltrata copia della domanda presentata all’Ufficio scolastico provinciale, sviluppare contatti in vista del rilascio dell’autorizzazione al funzionamento del progetto (qualora sia prevista dalle norme regionali).
8. Un Comune che non gestisca asili nido o scuole dell’infanzia è abilitato ad istituire sezioni primavera?
L’accordo in Conferenza Unificata del 14 giugno 2007 individua nel Comune uno dei soggetti gestori (punto 2) titolati a promuovere l’istituzione di sezioni aggregate per bambini dai 2 ai 3 anni, in quanto, secondo le norme in materia, il Comune può istituire asili nido (0-3 anni) e scuole dell’infanzia (3-6). Proprio in ragione di questa condizione di gestore, il Comune può richiedere anche l’attivazione di una sezione primavera da collocare nella propria scuola dell’infanzia o nel proprio asilo nido, assicurando in tal modo una continuità dei servizi.
Ragioni prevalenti di opportunità sconsigliano ed escludono la costituzione di sezioni primavera a se stanti, senza alcun rapporto diretto con altro servizio per l’infanzia (asilo nido o scuola).
Si consiglia, in alternativa, di fare riferimento alle istituzioni educative già operanti nel territorio (scuola statali, scuole paritarie, nidi convenzionati, ecc.) per agevolare la nascita del nuovo servizio, avvalendosi di competenze, esperienze e disponibilità già maturate nel proprio territorio, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.
Nel caso eccezionale di situazioni in cui tale possibilità non sia praticabile, il Comune può procedere alla costituzione del nuovo servizio, motivandone le ragioni straordinarie.
7. E' possibile preventivare l’ammontare delle rette di frequenza che saranno richieste ai genitori?
La determinazione dell’ammontare delle contribuzioni che saranno richieste agli utenti è di competenza dei singoli soggetti gestori dell’iniziativa. Viene suggerito nell’accordo quadro del 14 giugno 2007 di contenere la contribuzione in una fascia intermedia tra le rette correnti per gli asili nido e quelle per la scuola dell’infanzia. Il contributo terrà conto dei maggiori oneri di funzionamento che sono previsti, vista la peculiarità del servizio offerto. È poi prassi che le rette siano differenziate tra singoli utenti sulla base di indicatori socio-economici di reddito familiare. In tal senso non è possibile definire a priori l’ammontare delle rette. È opportuno che si raggiunga una intesa territoriale per modulare il quadro delle rette richieste per servizi diversi ma affini.
6. Nel caso di stipula di contratti di prestazione di lavoro occasionale (o a progetto o di altra tipologia, comunque prevista dalle norme in materia), è ipotizzabile un costo orario standard per le prestazioni fornite?
Nel caso di contratti atipici non esiste l’indicazione amministrativa di un tariffario nazionale, ma l’ammontare del compenso viene determinata da un accordo tra i contraenti. È possibile in via puramente esemplificativa fare riferimento a livelli retribuiti negoziati per prestazioni similari, come quelli rinvenibili ad esempio nei contratti locali per addetti a servizi socio-educativi operanti presso società cooperative o onlus o di servizio sociale.
5. Quali sono gli standard di agibilità e di funzionalità dei locali che ospitano una "sezione primavera"?
L’utilizzo di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza è uno dei criteri-guida per l’attivazione del nuovo servizio. Occorre fare riferimento alle leggi regionali vigenti in materia di servizi educativi integrativi dei nidi (in genere tradotti in regolamenti o delibere comunali) o, in mancanza, alla legislazione che presiede l’autorizzazione al funzionamento degli asili nido.
In sede di autorizzazione successiva all’assegnazione del contributo statale per il nuovo servizio delle sezioni primavera, il Comune valuterà la conformità ai parametri richiesti, adattandoli con flessibilità a quelli richiesti per gli asili-nido.
4. Nella costituenda sezione primavera possiamo utilizzare le insegnanti della scuola statale dell'infanzia con prestazione di orario completo o aggiuntivo oppure in altra forma?
No. La sezione primavera deve avere proprio personale docente/educativo assunto con contratto di tipo privatistico e non può impiegare docenti di ruolo della attigua scuola statale dell'infanzia (a meno che non residuino docenti in esubero o eccezionalmente a disposizione). La nuova sezione, costituita come ampliamento dell'offerta formativa, in questa fase di prima applicazione non può infatti ancora avvalersi di organico di personale e disporre, quindi, di propri insegnanti/educatori. Tuttavia è auspicabile vi sia da parte delle insegnanti della scuola dell'infanzia un rapporto funzionale di collaborazione e di condivisione di attività e di servizi.
3. Sono un dirigente di una istituzione scolastica statale. Non potendo convocare gli organi collegiali della scuola per approvare il nuovo servizio di sezione primavera, devo rinunciare al progetto e alla richiesta di contributo?
Il particolare periodo feriale potrebbe non consentire di convocare gli organi. In tal caso la decisione può essere assunta legittimamente dal dirigente con motivazione d'urgenza e il progetto potrà essere valutato normalmente per l'eventuale assegnazione di contributo, pur sotto riserva di formale definizione.
In vista dell'apertura dell'anno scolastico e prima di attivare concretamente il nuovo servizio, saranno convocati gli organi collegiali per la possibile ratifica del progetto.
Trattandosi di ampliamente dell'offerta formativa, la delibera per il nuovo servizio rientra ovviamente nelle competenze del consiglio di circolo/istituto. Potrà altresì essere sentito il collegio dei docenti, sezione scuola dell'infanzia, per l'eventuale delibera con cui potranno essere definite le modalità operative e di coordinamento didattico con il nuovo servizio.
Dell'avvenuta ratifica del progetto la scuola dovrà dare informazione al Comune, a cui, peraltro, deve richiedere l'autorizzazione al funzionamento del nuovo servizio.
2. Prevediamo che nella nuova sezione primavera si iscriverà un bambino portatore di handicap. Lo possiamo accogliere?
Lo dovete accogliere con precedenza su ogni altro bambino, come previsto dall'articolo 12 della legge 104/1992. Tale presenza deve essere opportunamente segnalata all'interno del progetto e della stessa richiesta di contributo (con rispetto della privacy, trattandosi di dati sensibili).
Per altra via la scuola che accoglie, d'intesa con la famiglia, provvederà a segnalare con urgenza tale presenza del bambino disabile al Comune per l'attivazione dei servizi di assistenza di base.
1. Il servizio prestato nella sezione primavera può essere valutato ai fini delle supplenze dei docenti della scuola dell'infanzia?
Nella Tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale n. 53 del 21 giugno per le supplenze di III Fascia di istituto, alla lettera D) Titoli di servizio, punto 3 - Altre attività di insegnamento, è prevista la valutazione di servizi particolari, all'interno dei quali può rientrare quello delle sezioni primavera, con previsione di valutazione utile per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico)...".
(Rettificata dalla FAQ n. 28)
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