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La legge sulle minoranze linguistiche
Le minoranze linguistiche in Italia
L'Italia è un paese ricco di minoranze linguistiche storiche sia per quanto riguarda la varietà che dal punto di vita della quantità. Secondo le stime del Ministero dell'Interno circa il 5% della popolazione italiana ha come lingua materna una lingua diversa dall'italiano.
La Repubblica italiana è uno dei pochi stati europei che esplicitamente nella sua Costituzione tutela le minoranze linguistiche. L'articolo 6 della Costituzione ("la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche") ha trovato applicazione prima del 1999 soprattutto in alcune regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia).
La legge 482/99 recante Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche prende atto della esistenza anche di altre minoranze linguistiche. Con l'art. 2 della citata legge "la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il francoprovenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
La scuola e le minoranze
La legge contiene norme specifiche per l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle 12 comunità linguistiche riconosciute. Le istituzioni scolastiche dovranno assicurare l'insegnamento delle lingue di minoranze e riconosce il diritto degli appartenenti a tali minoranze ad apprendere la propria lingua materna.
La scuola assume quindi una rilevante importanza nel valorizzare il ricco mosaico di lingue e offre opportunità formative, quale scuola di qualità, all'insegna della innovazione didattica.
In particolare gli artt. 4 e 5 della Legge 482 prevedono in sostanza due livelli di intervento: a livello delle singole istituzioni scolastiche ed a livello del Ministero della Pubblica Istruzione.
Tali disposizioni vanno integrate con quanto previsto dalla legge delega n. 53/2003 che configura il nuovo Sistema educativo nazionale e in previsione dell'attuazione a partire dall'anno scolastico 2003/2004 della riforma del sistema scolastico.
L'educazione linguistica si attua nei territori delimitati e definiti secondo i criteri stabiliti dalla legge stessa, nei quali le istituzioni scolastiche competenti sono tenute ad offrire all'utenza alcuni servizi atti a garantire l'apprendimento delle lingue ammesse a tutela.
Nella scuola materna è previsto l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento dell'attività educativa; nella scuola dell'obbligo è previsto l'uso della lingua come strumento dell'insegnamento e l'insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali; inoltre è prevista la realizzazione dell'offerta formativa anche a favore degli adulti.
Le attività del Ministero
il Ministero intende evidenziare nel suo intervento sia a livello finanziario che di diffusione, un suo particolare ruolo di coordinamento nazionale, operando eventualmente a perequazione e compensazione delle specifiche iniziative che a livello territoriale gli Uffici scolastici regionali vorranno attuare, sempre in linea con i contenuti della già più volte citata Legge.
Con Decreto Ministeriale n.113 del 23 ottobre 2002, è stata ricostituita una Commissione Tecnica con il compito di elaborare un programma annuale di attuazione dalla predetta legge e di valutare i progetti presentati dalle scuole. Di essa fanno parte alcuni Direttori Generali responsabili degli Uffici scolastici operanti in territori di minoranze linguistiche, proprio al fine di raccordare il piano di sostegno nazionale con le programmazioni a livello specifico territoriale .
L'applicazione della legge nel settore dell'istruzione è concentrata in cinque versanti, e precisamente:
- aggiornamento di una banca dati e di una specifica sezione nel sito web del Ministero;
- finanziamento di progetti delle scuole che attivano l'insegnamento della lingua minoritaria;
- informazione e promozione delle attività connesse all'applicazione della legge;
- formazione del personale insegnante.
- monitoraggio delle iniziative realizzate con particolare riguardo ai progetti finanziati.
Due aspetti significativi
Dalle esperienze effettuate nel primo triennio di applicazione della legge n.482/99 si possono dedurre due aspetti significativi da riprodurre in altre situazioni:
- integrazione della formazione linguistica con quella didattica, per questioni di economicità dell'intervento e di motivazione personale;
- immersione nell'ambiente della scuola nella lingua di riferimento e consolidamento della sua variante standard, indispensabile nei casi in cui la stessa entra nelle attività didattiche, ma utile anche quando si intende dare spazio a varietà locali, in quanto rappresenta comunque un modello da seguire.
Prospettive
L'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e l'avvio del processo di riforma in materia di istruzione e formazione professionale, favoriscono l'apprendimento delle lingue e culture minoritarie come valorizzazione del pluralismo culturale e territoriale.
Le scuole dovranno in tal senso sviluppare accordi in rete e in collegamento con gli Enti Locali, nel quadro di un'ampia e consapevole responsabilità del territorio, anche nell'ottica di una auspicabile progettazione con i Programmi Comunitari.
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