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Dipartimento per l'Istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio IV

Circolare ministeriale n. 54
Prot. n. 1432/DIP/U04
Roma, 6 luglio 2004


Allegati Destinatari

Oggetto: Anno scolastico 2004/2005 - adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.


        Con la presente circolare si forniscono istruzioni ed indicazioni finalizzate all'adeguamento, per l'anno scolastico 2004/2005, degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
        Si segnala l'esigenza di provvedere con ogni possibile sollecitudine all'attivazione degli adempimenti previsti dalla circolare in questione, in considerazione del fatto che gli stessi sono propedeutici allo svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico (sistemazioni, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato).
        Anche ai fini dell'adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto, va ribadita l'esigenza di attualizzare e rendere coerenti gli interventi da porre in essere col nuovo impianto ordinamentale delineato dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, che ha definito le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione. Del pari sono fatte salve le eventuali modifiche e variazioni conseguenti agli esiti della contrattazione ex art. 43 del CCNL del 24 luglio 2003.

        Perché le SS.LL. possano disporre di un quadro sistematico ed organico delle disposizioni emanate in funzione dell'avvio dell'anno scolastico 2004/2005 - disposizioni rispetto alle quali gli adempimenti qui indicati si pongono in una linea di continuità - e per ogni utile riferimento, si richiamano i seguenti atti :

  • Circolare n. 2 del 13.1.2004, avente ad oggetto "iscrizioni nella scuola dell'infanzia e alle classi di ogni ordine e grado nell'a.s. 2004/2005 - Domande di ammissione agli esami per l'a.s. 2003/2004;
  • Circolare n. 29 del 5.3.2004, recante indicazioni e istruzioni in ordine all'applicazione di taluni punti e profili rilevanti delDecreto legislativo n.59/2004;
  • Circolare n. 37 del 24.3.2004, concernente le "dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005 - trasmissione schema di decreto interministeriale";
  • Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 25 giugno 2004, relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2004/2005;
  • Circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004, concernente lo studio delle due lingue comunitarie nella prima classe della scuola secondaria di I grado.

1. Formazione delle classi
       Come si è avuto modo di far presente in altre occasioni, la puntuale e corretta determinazione e formazione delle classi e dei posti assume un'importanza fondamentale nella gestione dell'ampio e articolato quadro delle attività finalizzate all'avvio del nuovo anno scolastico.
       Da quanto sopra consegue l'esigenza di costituire le classi e i posti con l'apporto e la collaborazione di tutti i soggetti, gli organi e i livelli istituzionali a vario titolo competenti e coinvolti, e nel rispetto di criteri che rispondano a requisiti di stabilità dei corsi di studio sia nell'immediato che in prospettiva.
       Giova premettere che la normativa vigente stabilisce che si deve procedere all'esatta definizione del numero delle classi e dei posti e della relativa articolazione nella fase di predisposizione degli organici di diritto.
       Da ciò discende che eventuali interventi di modifica degli organici di diritto configurano operazioni intese a di realizzare, nel rispetto della normativa vigente, un effettivo adeguamento alle esigenze reali della scuola, assicurandone la funzionalità. In tale ottica, in sede di elaborazione degli organici di diritto questo Ministero si è adoperato perché le relative consistenze fossero conformate alle effettive necessità ed avessero carattere di definitività; a tal fine sono stati contenuti al massimo gli interventi di dimensionamento previsti dalla relazione tecnica allegata alla legge n. 448/2001.
       Fermo restando quanto sopra, nell'ipotesi in cui in sede di determinazione dell'organico di diritto siano state costituite classi con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98 (come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 e dal D.I. sulla formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2004/2005), le SS.LL., su segnalazione ampiamente motivata da parte dei dirigenti scolastici, nonché effettuati gli opportuni riscontri, potranno autorizzare i predetti dirigenti a rideterminare le classi in base ai requisiti previsti dalle citate disposizioni. Analogamente, le SS.LL. medesime, sempre a seguito di puntuali riscontri, autorizzeranno i citati dirigenti scolastici a conformare le classi secondo quanto previsto dal D.I. n. 141/99 (concernente le classi con alunni diversamente abili).
       In ossequio a tale logica, anche la possibilità concessa ai dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, non configura un'operazione di ordinaria gestione, ma un adempimento necessario per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità previste per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti all'atto della determinazione dell'organico di diritto e non iscritti presso altra istituzione scolastica statale. Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza che tale operazione sia formalizzata con provvedimento motivato, da comunicare alle SS.LL. col mezzo più celere per l'esame e le verifiche di competenza.
       L'autorizzazione da parte delle SS.LL. al funzionamento di nuove classi, nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui al DM 331/98, e l' attivazione da parte dei dirigenti scolastici di nuove classi, ai sensi della legge 333/2001, non possono comunque prescindere da una attenta analisi, per ciascuna istituzione scolastica, della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di non incorrere in quantificazioni erronee o imprecise e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, la consistenza effettiva degli alunni non corrisponda alla previsione e determini aggravi per l'erario; aggravi dei quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono chiamati a rendere conto, a norma delle vigenti disposizioni.
       A tale ultimo riguardo, si richiama il disposto dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, che prevede l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla definizione degli organici di diritto risulti inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate. Nonostante i ripetuti inviti di questo Ufficio ad una vigilanza attenta e puntuale, si è avuto modo di rilevare che nell'anno scolastico 2003/04 tale fenomeno si è verificato in maniera diffusa, con evidente pregiudizio oltre che per l'erario anche per la stabilità delle posizioni di servizio del personale docente.
       In conformità di quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale concernente gli organici del personale docente per l'anno scolastico 2004/2005, le prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un solo corso, qualora ricorrano situazioni debitamente motivate, possono essere mantenute, in via eccezionale, anche se il numero accertato degli alunni risulti di qualche unità inferiore a 20.
       Anche l'eventuale istituzione di nuove classi dei corsi serali degli istituti di istruzione secondaria di II grado, si intende subordinata alla formale autorizzazione da parte delle SS.LL., da rilasciare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di abbandono degli alunni e semprechè ricorrano le condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98.
       Si ribadisce quanto già rappresentato con la C.M. n.37/2004, in ordine alla necessità che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli alunni vengano concessi solo in presenza di situazioni particolari, adeguatamente motivate. Appare evidente che anche ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione del nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.
       Perché gli interventi di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto rispondano ad effettive, inderogabili necessità e non determinino ingiustificati aggravi all'erario, le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni utile iniziativa (riunioni di servizio, verifiche mirate, dirette interlocuzioni con i responsabili delle istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un puntuale e meticoloso esame dei singoli casi e verificheranno che l'aggiornamento dei dati da trasmettere al Sistema Informativo avvenga in maniera puntuale e costante.
       In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n. 333/2001, i dirigenti scolastici, una volta effettuato il riscontro da parte delle SS.LL., comunicheranno, entro il 10 luglio p.v., ai competenti CSA le variazioni del numero delle classi, nonché il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con personale a disposizione all'interno della stessa istituzione scolastica. L'eventuale formazione di nuove classi, successivamente alla predetta data del 10 luglio, configura ipotesi del tutto eccezionale.
       Per effetto del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il 31 agosto.
       E' appena il caso di far presente che il numero delle classi autorizzate ai sensi del D.M. 331/98, le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti disposti in conformità di quanto previsto dalla legge 268/2002 devono essere tempestivamente e comunque entro il 31 agosto p.v., comunicati oltre che al Sistema Informativo, anche a questo Ufficio, utilizzando l'allegato modello A, da restituire, debitamente compilato, via e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it o al fax 06 58492848.
       Le SS.LL. vorranno, altresì, invitare le istituzioni scolastiche ad effettuare, con l'inizio delle lezioni, una puntuale e attenta verifica degli scostamenti in aumento o in diminuzione del numero degli alunni effettivamente frequentanti rispetto alle previsioni dell'organico di diritto e/o agli eventuali adeguamenti, e a comunicare i relativi esiti al Sistema Informativo.
       Si ritiene di dover richiamare ancora una volta l'attenzione sull'importanza di tale adempimento, ai fini dell'effettuazione delle necessarie verifiche, richieste, tra l'altro, dal Ministero dell'Economia.
       Si raccomanda di vigilare direttamente e assiduamente a che non si ripetano casi, purtroppo ricorrenti nell'a.s. 2003/2004, di mancata revisione o di erroneo aggiornamento delle consistenze effettive degli alunni da parte di numerose istituzioni scolastiche.
       Ai sensi dell'art. 3, comma 2 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche negli assetti e nella composizione delle cattedre costituite in organico di diritto. Fermo restando quanto sopra, il titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore o comunque una disponibilità che consenta di ridurre il numero delle scuole in cui il titolare stesso presta servizio. Ovviamente la modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione, nell'organico di diritto, dello spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
       Le ore di insegnamento che scaturiscono da eventuale costituzione di nuove classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati in sede di determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come previsto dall'art. 3 del citato contratto collettivo nazionale integrativo.
       Nei casi di variazioni in diminuzione del numero delle classi, il personale docente eventualmente soprannumerario, a norma dell'art. 5, comma 8 del contratto sulle utilizzazioni stipulato per l'anno scolastico 2004/2005, viene impiegato all'interno della scuola o, solo a domanda, in altra sede. La ratio della norma si lega, tra l'altro, ad una esigenza di semplificazione e di accelerazione delle operazioni di inizio dell'anno scolastico.

2. Scuola dell'infanzia - risorse disponibili ed eventuale applicazione dell'istituto degli anticipi
       Si premette che la scuola dell'infanzia non ha carattere obbligatorio e che, pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n.333/01.
       Ne consegue che eventuali domande di iscrizione in esubero non comportano l'automatico accoglimento delle stesse e, pertanto, non determinano necessariamente variazioni in aumento del numero sezioni e dei posti. In relazione a quanto sopra, eventuali richieste di attivazione di nuove sezioni e di ulteriori posti, debitamente motivate, debbono essere sottoposte dalle SS.LL. all'esame di questo Ministero, che, dal canto suo, valuterà gli interventi possibili, compatibilmente con le risorse disponibili.
       Come già fatto presente con la circolare n. 37/2004, concernente l'elaborazione degli organici di diritto, si ribadisce l'intendimento di questo Ministero di ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, nell'ambito di una programmata generalizzazione del servizio. Ovviamente l'applicazione di tale criterio risulta strettamente connessa alla eventuale applicazione dell'istituto degli anticipi, previsto dal decreto legislativo n.59/2004 (artt. 2 e 12).
       Al riguardo è opportuno precisare che è in corso di attivazione la fase negoziale in funzione della sperimentazione di nuove figure professionali e modalità organizzative riferite all'attuazione, per l'a.s. 2004/2005, degli anticipi nella scuola dell'infanzia. Sarà cura di questo Ufficio, pertanto, qualora la succitata fase negoziale dovesse concludersi positivamente e in tempo utile rispetto all'inizio dell'anno scolastico, adottare le conseguenti determinazioni e procedere all' assegnazione delle risorse disponibili, per dare corso, sia pure con la necessaria gradualità e alle condizioni previste dalla C.M. n.29/2004 paragrafo - 1.1 anticipi iscrizioni - all'istituto delle frequenze anticipate.

3. Scuola primaria - studio generalizzato della lingua straniera
       Com'è noto, con il D.I. concernente la determinazione delle dotazioni organiche per l'a.s. 2004/2005, è stato assegnato in organico di diritto il contingente di posti necessario per assicurare lo studio generalizzato della lingua straniera nelle prime e seconde classi della scuola primaria.
       Da quanto sopra consegue che, nel prossimo anno scolastico, in tutte le prime classi dovrà essere impartito l'insegnamento della lingua inglese, mentre, nelle classi successive alle prime, nelle quali nell'a.s. 2003/2004 è stato impartito l'insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese, sarà possibile proseguire con lo studio della stessa lingua.
       Per far fronte alle esigenze connesse all'insegnamento della lingua straniera, saranno impiegati prioritariamente gli insegnanti di classe in possesso dei requisiti richiesti (insegnanti specializzati), anche in relazione a quanto disposto dall'art. 22, comma 5, della legge n. 448/2001. Le Istituzioni scolastiche valuteranno la possibilità, nella loro autonomia, di adottare ogni utile iniziativa e soluzione di carattere organizzativo intesa ad ottimizzare l'impiego delle risorse, in modo da impegnare in tale insegnamento gli altri docenti facenti parte dell'organico di istituto, in possesso dei requisiti richiesti. Solo in via residuale potranno essere istituiti posti da destinare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di un posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando l'esigenza di assegnare a ciascun docente almeno 18 ore di insegnamento. Le ore eventualmente non utilizzate per la costituzione di posti interi, concorreranno a formare l'insieme delle disponibilità da destinare alle operazioni di utilizzazione, di sistemazione e di nomine, propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.
       Con riferimento al "tempo pieno" si ribadisce che, in base a quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto legislativo n.59/2004, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente funzionanti a livello nazionale e regionale nell'anno scolastico 2003/2004, senza alcuna possibilità di deroga.

4. Scuola secondaria di I grado
       In conformità di quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.59/04, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nell' intero corso di studi, dall'a.s. 2006/07, mentre per l'a.s. 2004/2005 troverà applicazione limitatamente alle classi prime. Come più volte si è avuto modo di precisare, per la scuola secondaria di I grado, le dotazioni organiche sono state determinate sulla base della normativa di cui al DPR 14.5.82, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
       Circa le attività di "tempo prolungato", si precisa che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 59/04, il numero dei posti non potrà superare, per l'a.s. 2004/2005, a livello nazionale e a livello regionale, il totale dei posti funzionanti nell'a.s. 2003/2004, senza possibilità di deroga.
       In coerenza con quanto sopra, le istituzioni scolastiche dovranno provvedere ad assicurare gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e il servizio di assistenza educativa alla mensa entro i limiti delle risorse e delle dotazioni a ciascuna attribuite.
       Nell'ambito del quadro normativo e dell'assetto ordinamentale e strutturale sopraccennato, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del più volte citato decreto legislativo n. 59/04, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in via transitoria e fino all'emanazione dell'apposito regolamento governativo, devono adottare l'impianto pedagogico, didattico ed organizzativo di cui alla Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati (allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo individuato nell'allegato D.
       Si ritiene di dover precisare che dall'adeguamento delle configurazioni orarie delle cattedre ai nuovi piani di studio, di cui all'art. 14, comma 4, del D.L.vo n.59/04, non potranno derivare situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari. Nei confronti di quei docenti il cui orario obbligatorio dovesse subire contrazione per effetto dei nuovi assetti orari previsti dalle Indicazioni nazionali, le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del citato D.L.vo n.59/04, assicureranno il completamento dell' orario, nel limite delle 18 ore, con ore di insegnamento obbligatorio comunque presenti nella scuola, e utilizzando le ore eventualmente disponibili della quota opzionale facoltativa. Qualora tale completamento non si rendesse possibile o non dovesse risultare sufficiente ai fini predetti, i docenti titolari saranno impiegati nella scuola stessa per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, fatto salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie ( art.6 del CCNI sulle utilizzazioni).
       Si fa presente che le cattedre e i posti costituiti con le ore di insegnamento comunque presenti nella scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico.
       Relativamente a taluni insegnamenti si precisa quanto segue:

  1. Lingue comunitarie
           Com'è noto, nell'a.s. 2004/2005, la dotazione organica di diritto della lingua straniera è stata determinata tenendo conto della sola lingua insegnata in ciascun corso, secondo le consistenze orarie stabilite dal citato DPR n.782/82. Tali consistenze comprendono le articolazioni orarie del "tempo normale" e quelle relative al "tempo prolungato"; a tali articolazioni si aggiungono, ove praticate, quelle relative alla sperimentazione della seconda lingua straniera, corrispondenti a tre ore per classe.
           Da quanto sopra deriva che la dotazione organica relativa alla seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) va determinata in sede di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto e costituisce un contingente a parte, da tenere distinto dalle dotazioni organiche fissate con il D.I. relativo agli organici di diritto.
           Per la quantificazione del numero delle ore da assegnare all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e altra lingua) e per l'impiego del personale docente incaricato a tempo indeterminato, si rinvia a quanto previsto sullo specifico argomento dal CCNI e dalla circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004; in particolare si fa riferimento all'art. 6 del CCNI ed al paragrafo 16 della citata circolare prot. n 1383.
           Perché questo Ministero possa avere esatta contezza delle seconde lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi dell' eventuale ora facoltativa, le SS.LL. vorranno invitare le istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo i relativi dati ed elementi conoscitivi, in conformità di quanto anticipato nella circolare relativa all'insegnamento delle lingue straniere.
           A completamento della predetta rilevazione, la SS.LL. vorranno poi curare l'elaborazione e la trasmissione dei dati di cui all'unito modello B, da restituire, debitamente compilato, entro il 10 settembre p.v., mediante posta elettronica all'indirizzo dpst.staff.uff2@istruzione.it ovvero al numero di fax 06 58492848.

  2. Educazione tecnica
           In attesa della revisione delle classi di concorso (in conformità di quanto stabilito dall'art. 14, comma 6 del decreto legislativo n.59/2004) e nella prospettiva della costituzione di un'area tecnologica, i docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro dell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia". Com'è noto, in base alle Indicazioni nazionali, l'orario di insegnamento di tecnologia non risulta corrispondente al monte ore relativo all'insegnamento di educazione tecnica previsto in ciascuna classe dal DPR n. 782/82 e successive modifiche. Pertanto, i docenti di educazione tecnica interessati da eventuali riduzioni completeranno l'orario di cattedra sia con ore di insegnamento della stessa materia comunque disponibili nell'ambito della scuola, sia, ai sensi dell'art. 14 comma 5, del D.L.vo 59/2004, con ore di attività facoltative opzionali (comprensive anche delle attività laboratoriali ed informatiche). Qualora i citati completamenti non risultassero sufficienti ai fini predetti, i docenti saranno impiegati nella stessa scuola per iniziative di arricchimento dell'offerta formativa, salvo l'obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.
           Si fa presente che i posti costituiti con le ore di insegnamento di educazione tecnica comunque disponibili nell'ambito della scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali sono utilizzabili per tutte le operazioni relative all'avvio dell'anno scolastico.

  3. Strumento Musicale
           Anche per tale insegnamento sono stati confermati i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche secondo la previgente normativa. Pertanto nulla è innovato rispetto al decorso anno scolastico.
           Si ricorda che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto non è consentita l'attivazione di nuovi posti relativi allo studio dello strumento musicale.

5. Costituzione delle cattedre della scuola secondaria di I e II grado
       Come è noto, in applicazione dell'art.35 comma 1 della legge 289/2002, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali, "anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però, l'unitarietà dell'insegnamento di ciascuna disciplina".
       Tale operazione è stata posta in essere solo nel caso in cui non ha comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle cattedre interne.
       Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle lingue straniere e alle classi di concorso A028, A030, A032, sono state strutturate su 18 ore di insegnamento nei limiti in cui è stato possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con l'estensione anche alle cattedre orario esterne.
       In relazione a quanto sopra, si precisa che i posti costituiti ai soli fini della salvaguardia della titolarità, ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale sugli organici per l'anno 2004/2005, eventualmente resesi vacanti nel corso dei movimenti, sono da considerare indisponibili per qualsiasi altra operazione.
       Nel caso, invece, che detti posti, al termine dei movimenti, siano rimasti occupati dai titolari, le istituzioni scolastiche procederanno alla ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei titolari stessi.
       Qualora si riveli necessario per il miglior funzionamento dei servizi scolastici, anche sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL valuteranno l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti, riarticolandone la composizione e, ove possibile, aggiungendo quelle ore che consentano, entro il limite delle 18 ore, di assicurare una migliore funzionalità della cattedra.

6. Posti di sostegno
       Si intendono tuttora applicabili le disposizioni vigenti nell' anno scolastico 2003/2004 per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti in situazione di handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga, ad integrazione di quelli di cui alla tabella E allegata al decreto interministeriale in corso di esame presso gli organi competenti. Per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
       Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002, compete poi alle SS.LL. l'adozione dei relativi provvedimenti autorizzativi.
       Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle utilizzazioni. A tale fine le SS.LL. medesime solleciteranno i dirigenti scolastici affinché le eventuali, sopravvenute esigenze di posti in deroga siano motivatamente e tempestivamente rappresentate a codesti Uffici.
       Tenuto conto del continuo e consistente aumento del numero dei posti di sostegno registrato negli ultimi anni, le SS.LL. vorranno seguire direttamente, con la massima attenzione, gli adempimenti di cui al comma 7 del citato articolo 35, verificando che siano state opportunamente valutate, in relazione al numero degli alunni e alla gravità dell'handicap, le soluzioni organizzative e l'entità delle risorse professionali disponibili nelle scuole interessate.
       Anche con riguardo alla materia del sostegno, ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni disabili e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine di rendere edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti dello stesso eventuali variazioni del numero di posti e di ore che si rendessero necessarie.

7. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento
       Ai sensi dell'art. 3, comma 88 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) che ha modificato i parametri di cui all'art. 459 del decreto legislativo n. 297/94, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall'art. 31 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003.
       Si precisa che l'espressione "plessi di qualunque ordine di scuola", contenuta nel comma 4 dell' art. 459, come riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle succursali delle scuole secondarie di I e II grado in quanto situate in strutture diverse da quelle dalle sedi principali.
       Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità per le operazioni di inizio dell'anno scolastico, i relativi provvedimenti dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati contestualmente ai competenti CSA.

8. Centri Territoriali Permanenti
       In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico di diritto non potrà subire incrementi di posti complessivamente istituiti a livello provinciale se non nel caso di assegnazione di docenti in esubero non diversamente utilizzabili.

9. Progetti
       Le SS.LL. potranno assegnare risorse orarie indispensabili per la prosecuzione dei progetti, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2003/2004, a condizione che i progetti stessi siano di riconosciuta rilevanza educativa e sociale e di accertata validità, debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.

10. Conferimento delle supplenze
       Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche disposizioni.
       Si ribadisce che dovrà, comunque essere assicurato prioritariamente il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che, com'è noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione.

11. Personale ATA
       Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che la possibilità di istituire nuovi posti nelle situazioni di fatto ricorre esclusivamente nei casi in cui le richieste dei dirigenti scolastici si riferiscano a scostamenti dell' organico di diritto eccedenti rispetto alle quantità previste per la costituzione dei posti ai sensi del decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno scolastico 2004/2005 e/o a situazioni sopravvenute, da motivare adeguatamente sulla base di un accertato incremento del numero degli alunni rispetto alla previsione.
       L'art. 35 della citata legge n. 289/2002 ha disposto, a decorrere dal 1 settembre 2003, la cessazione dal collocamento fuori ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo ai compiti del profilo di appartenenza. L'assegnazione della titolarità al predetto personale e le operazioni di trasferimento disposte a domanda degli interessati hanno comportato, in numerose scuola e con specifico riferimento ai collaboratori scolastici, la concentrazione di più unità di personale inidoneo. In relazione alle difficoltà derivanti da tale concentrazione alla puntuale erogazione del servizio, questo Ministero, nel decorso anno, demandò alle SS.LL. il compito di valutare se ricorressero la condizioni atte a giustificare contenuti incrementi di posti, tenendo conto anche della presenza di personale destinatario di contratti di appalto per i lavori di pulizia. A tale fine fu predisposta apposita tabella recante gli incrementi di posti di cui le SS.LL. potevano disporre.
       Ciò premesso, nella previsione che il fenomeno sopraccennato possa ripetersi anche nell'a.s. 2004/2005, è stato riservato, come da tabella C allegata, un contingente di posti da utilizzare per le stesse finalità. Detto contingente è stato incrementato di ulteriori posti (determinanti in base alla percentuale di riduzione attuata) per far fronte alle difficoltà operative derivanti dal contenimento dell'organico previsto dalla legge n. 289/2002. Rimane ovviamente ferma, come per l'a.s. 2004/2005, la possibilità per detto personale di chiedere l'utilizzazione in altra istituzione scolastica.
       Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque "figure uniche" e, per qualsiasi motivo, non si possa procedere all'utilizzazione degli interessati in altro profilo, eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio dovranno essere rappresentate allo scrivente per le valutazioni di consequenziali.

       Al fine di consentire il monitoraggio, per l'intero arco dell'anno scolastico, delle consistenze degli alunni e dei relativi riflessi sugli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di rispettiva competenza, pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l'esatta quantificazione delle platee scolastiche e delle risorse occorrenti, comunicando a questo Ministero e al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati: ciò al fine di disporre di un quadro preciso riguardante le situazioni e le dinamiche che caratterizzano le iscrizioni e le frequenze degli alunni nonché gli effetti che ne derivano sul numero e sulle tipologie dei posti.
       Al riguardo il gestore del sistema informativo, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo


Allegati:
- Mod. A     (PDF  -   RTF)
- Mod. B     (PDF  -   RTF)
- Tab. C      (PDF  -   RTF)

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